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| Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 8 maggio 2006 |  | Inclusione della sostanza attiva «Oxamil» nell'allegato I del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in attuazione della direttiva 2006/16/CE della Commissione del 7 febbraio 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
 Visti   i  regolamenti  (CE)  n.  451/2000  della  Commissione  del 28 febbraio  2000  e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001, che  recano  le  disposizioni  di  attuazione  della seconda fase del programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE,  con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in  cui figura anche l'oxamil da valutare ai fini della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
 Visto  che  i  citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno designato  l'Irlanda  quale  Stato  membro  relatore  per la sostanza attiva oxamil;
 Vista  la  direttiva  della  Commissione  2006/16/CE del 7 febbraio 2006,   concernente   l'iscrizione   della   sostanza  attiva  oxamil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Considerato  che  dall'esame  della sostanza attiva oxamil non sono emersi  problemi  tali  da  richiedere  la consultazione del Comitato scientifico  per  le piante o dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (AESA);
 Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2006/16/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva oxamil  nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
 Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/16/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva oxamil  nel  relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;
 Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva  oxamil  devono  essere effettuate in conformita' dei principi uniformi  previsti  dall'allegato  VI  del  decreto  legislativo  del 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  il documento SANCO(1)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in  12  mesi il periodo per l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
 (1)  DG SANCO: Direzione generale della salute e tutela
 dei consumatori presso la Commissione UE.
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. La sostanza attiva «oxamil» e' iscritta, fino al 31 luglio 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione  chimica  ed  alle  condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Il  Ministero  della salute adotta, entro il 31 gennaio 2007, i provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti   fitosanitari   contenenti   la  sostanza  attiva  indicata nell'art. 1 verificando in particolare che:
 i  prodotti  fitosanitari  in  questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;
 i  titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la  sostanza  attiva  indicata  nell'art.  1,  posseggano  o  possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2006, in alternativa:
 a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
 In  entrambi  i  casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovra' essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti   dal   citato   documento  SANCO  per  la  registrazione  e ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva di cui trattasi.
 3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva oxamil per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 luglio 2006, agli  adempimenti  di  cui  al comma 2, lettere a) e b), si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2006.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Ogni  prodotto fitosanitario autorizzato contenente oxamil, come unica  sostanza  attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro  il  30 luglio 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma  oggetto  di  riesame  alla  luce  dei principi uniformi di cui all'allegato  VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base  di  un  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
 2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  entro il 31 luglio 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate  entro  il  30 luglio  2010  a conclusione della valutazione effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente decreto.
 3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil, in associazione   con   altre   sostanze  attive  che  saranno  inserite nell'allegato  I  della  direttiva successivamente al 30 luglio 2006, saranno   valutati  secondo  le  modalita'  indicate  nelle  emanande direttive di inclusione.
 4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 luglio 2008, si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2008.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.   Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione  degli interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 |  |  |  | Art. 5. 1. La  commercializzazione  e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, e' consentita fino al 31 gennaio 2008.
 2.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil  revocati  ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 luglio 2007.
 3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 30 luglio 2011.
 4.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2009.
 5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva  oxamil sono tenuti ad adottare ogni iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 8 maggio 2006
 Il Ministro (ad interim): Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona   e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 110
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