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| Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 31 luglio 2006, n. 241 |  | Concessione di indulto. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1.  E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2  maggio  2006,  nella  misura  non superiore a tre anni per le pene detentive  e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte  a  pene  detentive.  Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
 2. L'indulto non si applica:
 a)  per  i  delitti  previsti  dai  seguenti  articoli del codice penale:
 1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
 2)  270-bis  (associazioni  con  finalita'  di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
 3)  270-quater  (arruolamento  con finaita' di terrorismo anche internazionale);
 4)  270-quinquies  (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internzionale);
 5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
 6)   280-bis  (atto  di  terrorismo  con  ordigni  micidiali  o esplosivi);
 7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
 8)  289-bis  (sequestro  di  persona a scopo di terrorismo o di eversione);
 9) 306 (banda armata);
 10)  416,  sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla  commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
 11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
 12) 422 (strage);
 13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);
 14) 600-bis (prostituzione minorile);
 15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
 16)  600-quater  (detenzione  di materiale pornografico), anche nell'ipotesi  prevista  dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre  che  il  delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
 17)    600-quinquies    (iniziative   turistiche   volte   allo sfruttamento della prostituzione minorile);
 18) 601 (tratta di persone);
 19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
 20) 609-bis (violenza sessuale);
 21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
 22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
 23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
 24)  630  (sequestro  di  persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
 25) 644 (usura);
 26)  648-bis  (riciclaggio),  limitatamente  all'ipotesi che la sostituzione  riguardi  denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto  di  sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti  la  produzione  o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 b)  per  i  delitti  riguardanti  la produzione, il traffico e la detenzione  illeciti  di  sostanze  stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo  73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1,  lettera  a),  e comma 2, del medesimo testo unico, nonche' per il delitto  di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti  o  psicotrope  di  cui all'articolo 74 del citato testo unico,  in  tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;
 c)  per  i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  15  dicembre  1979, n. 625, convertito,  con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;
 d)  per  i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152, convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
 e)  per  i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  26  aprile  1993,  n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
 3.  Il  beneficio  dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un  delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
 4.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 31 luglio 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 525-bis):
 
 Stralcio dell'art. 2 della proposta di legge presentata
 dall'on.  Buemi  l'8 maggio 2006, deliberato dall'assemblea
 il 18 luglio 2006.
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente, il 18 luglio 2006 con pareri delle commissioni I
 e V.
 Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il
 19 luglio 2006.
 Esaminato  in  aula  il  24,  25,  26  luglio  2006  ed
 approvato il 27 luglio 2006.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 881):
 
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  27 luglio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª e 5ª.
 Esaminato  dalla  2ª commissione, in sede referente, il
 28 luglio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 2006.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3,  del testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Si riporta il testo dell'art. 151 del codice penale:
 "Art.  151  (Amnistia). - L'amnistia estingue il reato,
 e,  se  vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della
 condanna e le pene accessorie.
 Nel  concorso  di  piu' reati, l'amnistia si applica ai
 singoli reati per i quali e' conceduta.
 L'estinzione  del  reato  per  effetto dell'amnistia e'
 limitata  ai reati commessi a tutto il giorno precedente la
 data  del  decreto,  salvo  che  questo stabilisca una data
 diversa.
 L'amnistia  puo'  essere  sottoposta  a condizioni o ad
 obblighi.
 L'amnistia   non  si  applica  ai  recidivi,  nei  casi
 preveduti  dai  capoversi  dell'art. 99, ne' ai delinquenti
 abituali,  o  professionali,  o  per tendenza, salvo che il
 decreto disponga diversamente.".
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 73, 74 e 80 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
 309,  (testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina
 degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
 e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.):
 "Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
 sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990,
 n.   162,   art.   14,   comma 1). - 1.   Chiunque,   senza
 l'autorizzazione  di  cui  all'art.  17,  coltiva, produce,
 fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
 cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
 invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
 scopo  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alla
 tabella   I   prevista  dall'art.  14,  e'  punito  con  la
 reclusione  da  sei  a  venti  anni  e con la multa da euro
 26.000 a euro 260.000.
 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
 chiunque,   senza  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  17,
 importa,  esporta,  acquista,  riceve  a qualsiasi titolo o
 comunque illecitamente detiene:
 a) sostanze   stupefacenti   o   psicotrope  che  per
 quantita',  in  particolare  se superiore ai limiti massimi
 indicati  con  decreto del Ministro della salute emanato di
 concerto   con  il  Ministro  della  giustizia  sentita  la
 Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
 nazionale  per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
 di  presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
 o   al   confezionamento   frazionato,   ovvero  per  altre
 circostanze  dell'azione,  appaiono destinate ad un uso non
 esclusivamente personale;
 b) medicinali   contenenti  sostanze  stupefacenti  o
 psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
 eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
 ipotesi,  le  pene suddette sono diminuite da un terzo alla
 meta'.
 2.  Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
 all'art.  17, illecitamente cede, mette o procura che altri
 metta  in  commercio le sostanze o le preparazioni indicate
 nelle  tabelle  I e II di cui all'art. 14, e' punito con la
 reclusione  da  sei  a ventidue anni e con la multa da euro
 26.000 a euro 300.000.
 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel
 caso  di  illecita  produzione  o commercializzazione delle
 sostanze  chimiche  di  base  e  dei precursori di cui alle
 categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,
 utilizzabili  nella  produzione  clandestina delle sostanze
 stupefacenti  o  psicotrope  previste  nelle tabelle di cui
 all'art. 14.
 3.  Le  stesse  pene  si  applicano a chiunque coltiva,
 produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
 4.  Quando  le  condotte di cui al comma 1 riguardano i
 medicinali  ricompresi  nella tabella II, sezioni A, B e C,
 di  cui  all'art.  14  e non ricorrono le condizioni di cui
 all'art.  17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite
 da un terzo alla meta'.
 5.   Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o  le
 circostanze  dell'azione ovvero per la qualita' e quantita'
 delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
 di  lieve entita', si applicano le pene della reclusione da
 uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
 reati  di  cui  al  presente  articolo commessi  da persona
 tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
 psicotrope,  il  giudice,  con la sentenza di condanna o di
 applicazione  della  pena  su richiesta delle parti a norma
 dell'art.  444 del codice di procedura penale, su richiesta
 dell'imputato  e sentito il pubblico ministero, qualora non
 debba    concedersi    il   beneficio   della   sospensione
 condizionale  della  pena, puo' applicare, anziche' le pene
 detentive  e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di pubblica
 utilita'   di  cui  all'art.  54  del  decreto  legislativo
 28 agosto  2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste.
 Con  la  sentenza  il  giudice incarica l'Ufficio locale di
 esecuzione   penale   esterna   di  verificare  l'effettivo
 svolgimento  del  lavoro  di  pubblica  utilita'. L'Ufficio
 riferisce  periodicamente  al  giudice.  In deroga a quanto
 disposto  dall'art.  54  del  decreto legislativo 28 agosto
 2000,  n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
 corrispondente  a quella della sanzione detentiva irrogata.
 Esso  puo'  essere  disposto  anche nelle strutture private
 autorizzate  ai  sensi dell'art. 116, previo consenso delle
 stesse.  In caso di violazione degli obblighi connessi allo
 svolgimento  del  lavoro  di pubblica utilita', in deroga a
 quanto   previsto  dall'art.  54  del  decreto  legislativo
 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero
 o   d'ufficio,   il   giudice   che   procede,   o   quello
 dell'esecuzione,  con le formalita' di cui all'art. 666 del
 codice  di  procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei
 motivi  e  delle  circostanze  della violazione, dispone la
 revoca  della  pena  con  conseguente  ripristino di quella
 sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
 ricorso  per  cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
 lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
 piu' di due volte.
 6.  Se  il  fatto  e' commesso da tre o piu' persone in
 concorso tra loro, la pena e' aumentata.
 7.  Le  pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
 dalla  meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
 l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
 anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
 l'autorita'   giudiziaria   nella  sottrazione  di  risorse
 rilevanti per la commissione dei delitti.".
 "Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito
 di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope) (Legge 26 giugno
 1990,  n.  162,  articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). - 1.
 Quando  tre  o  piu'  persone  si  associano  allo scopo di
 commettere  piu'  delitti tra quelli previsti dall'art. 73,
 chi  promuove,  costituisce,  dirige,  organizza o finanzia
 l'associazione  e'  punito  per cio' solo con la reclusione
 non inferiore a venti anni.
 2.  Chi  partecipa  all'associazione  e'  punito con la
 reclusione non inferiore a dieci anni.
 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
 di  dieci  o  piu'  o se tra i partecipanti vi sono persone
 dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 4.  Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei casi
 indicati  dai  commi 1  e  3,  non  puo' essere inferiore a
 ventiquattro  anni  di  reclusione e, nel caso previsto dal
 comma 2,  a  dodici  anni  di reclusione. L'associazione si
 considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
 disponibilita'  di  armi  o  materie  esplodenti,  anche se
 occultate o tenute in luogo di deposito.
 5.  La  pena  e' aumentata se ricorre la circostanza di
 cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
 6.  Se  l'associazione  e'  costituita per commettere i
 fatti  descritti  dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il
 primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
 7.  Le  pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
 dalla  meta'  a  due  terzi  per  chi  si sia efficacemente
 adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
 all'associazione  risorse  decisive  per la commissione dei
 delitti.
 8.  Quando  in  leggi  e decreti e' richiamato il reato
 previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
 abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
 n.  162,  il  richiamo  si  intende  riferito  al  presente
 articolo.".
 "Art. 80 (Aggravanti specifiche) (Legge 26 giugno 1990,
 n.  162,  art.  18,  comma 1). - 1.  Le pene previste per i
 delitti  di cui all'art. 73 sono aumentate da un terzo alla
 meta';
 a) nei   casi  in  cui  le  sostanze  stupefacenti  e
 psicotrope  sono  consegnate o comunque destinate a persona
 di eta' minore;
 b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo
 comma dell'art. 112 del codice penale;
 c) per  chi  ha  indotto  a  commettere il reato, o a
 cooperare  nella  commissione  del  reato,  persona  dedita
 all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 d) se  il fatto e' stato commesso da persona armata o
 travisata;
 e) se  le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope sono
 adulterate  o  commiste  ad  altre  in  modo che ne risulti
 accentuata la potenzialita' lesiva;
 f) se  l'offerta  o  la  cessione  e'  finalizzata ad
 ottenere   prestazioni   sessuali   da   parte  di  persona
 tossicodipendente;
 g) se   l'offerta   o   la   cessione  e'  effettuata
 all'interno  o  in  prossimita'  di scuole di ogni ordine o
 grado,  comunita'  giovanili,  caserme,  carceri, ospedali,
 strutture   per   la   cura   e   la   riabilitazione   dei
 tossicodipendenti.
 2.  Se  il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze
 stupefacenti  o  psicotrope,  le  pene sono aumentate dalla
 meta'  a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione
 quando  i  fatti  previsti  dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73
 riguardano  quantita'  ingenti  di  sostanze stupefacenti o
 psicotrope  e  ricorre  l'aggravante di cui alla lettera e)
 del comma 1.
 3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole
 per  commettere  il delitto o per conseguirne per se' o per
 altri  il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di
 armi.
 4.    Si    applica   la   disposizione   del   secondo
 comma dell'art. 112 del codice penale.
 5.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
 15 dicembre  1979,  n.  625  (Misure  urgenti per la tutela
 dell'ordine   democratico   e   della  sicurezza  pubblica)
 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
 n. 15:
 "Art.  1.  -  Per  i  reati  commessi  per finalita' di
 terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili
 con   pena   diversa  dall'ergastolo,  la  pena  e'  sempre
 aumentata   della  meta',  salvo  che  la  circostanza  sia
 elemento costitutivo del reato.
 Quando  concorrono  altre  circostanze  aggravanti,  si
 applica  per  primo  l'aumento  di  pena  previsto  per  la
 circostanza aggravante di cui al comma precedente.
 Le  circostanze  attenuanti, diverse da quelle previste
 dagli  articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con
 l'aggravante  di  cui  al  primo  comma, non possono essere
 ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle
 circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una
 pena  di  specie  diversa  o ne determina la misura in modo
 indipendente   da   quella   ordinaria   del  reato,  e  le
 diminuzioni  di  pena  si  operano  sulla quantita' di pena
 risultante    dall'aumento    conseguente   alle   predette
 aggravanti.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge
 13 maggio  1991,  n.  152 (Provvedimenti urgenti in tema di
 lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
 andamento  dell'attivita'  amministrativa),  convertito con
 modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
 "Art.  7. -  1. Per i delitti punibili con pena diversa
 dall'ergastolo   commessi   avvalendosi   delle  condizioni
 previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
 di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
 stesso  articolo,  la  pena  e'  aumentata da un terzo alla
 meta'.
 2.   Le   circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle
 previste   dagli  articoli 98  e  114  del  codice  penale,
 concorrenti  con l'aggravante di cui al comma 1 non possono
 essere  ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa
 e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
 risultante    dall'aumento    conseguente   alla   predetta
 aggravante.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
 26 aprile  1993,  n.  122  (Misure  urgenti  in  materia di
 discriminazione  razziale,  etnica e religiosa) convertito,
 con modicazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205:
 "Art.  3  (Circostanza  aggravante). - 1.  Per  i reati
 punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi
 per   finalita'   di  discriminazione  o  di  odio  etnico,
 nazionale,   razziale   o  religioso,  ovvero  al  fine  di
 agevolare   l'attivita'  di  organizzazioni,  associazioni,
 movimenti  o  gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime
 finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'.
 2.   Le   circostanze  attenuanti,  diverse  da  quella
 prevista  dall'art.  98  del codice penale, concorrenti con
 l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute
 equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni
 di  pena  si  operano  sulla  quantita'  di pena risultante
 dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.".
 
 
 
 
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