Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 10 luglio 2006 |
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kuki Weinbau», registrato al n. 13343. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 216 del 5 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti tosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 4 giugno 2002 e successiva integrazione del 17 settembre 2003 dall'Impresa Agrimix S.r.l., con sede legale in viale Citta' d'Europa, 681 - Roma, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: KUKI WEINBAU; Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE; Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive, Cimoxanil e Ditianon; Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota in data 8 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Kwizda Agro GmbH, Leobendorf, Austria; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999; Decreta: 1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Agrimix S.r.l., con sede legale in Viale Citta' d'Europa, 681, Roma, e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO denominato KUKI WEINBAU con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto. 2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 0,1 - 0,2 - 0,250 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20. 3. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa: Kwizda Agro GmbH, Leobendorf, Austria; 4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13343. 5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2006
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 13 della G.U. <---- |
|
|
|