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| Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 21 luglio 2006 |  | Autorizzazione  alla  societa'  IQM  - Ispezioni e monitoraggi per la qualita'  S.r.l.,  in  Roma,  per  l'espletamento  delle procedure di valutazione  di conformita', previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unita' da diporto. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
 del Ministero dello sviluppo economico
 di concerto con
 IL DIRETTORE GENERALE
 per la navigazione
 e il trasporto marittimo ed interno
 del Ministero dei trasporti
 
 Vista  la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati membri riguardanti le unita' da diporto;
 Visto  il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;
 Vista   la  direttiva  2003/44/CE  del  parlamento  europeo  e  del Consiglio  del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative  degli  Stati  membri  riguardanti  le imbarcazioni da diporto;
 Visto  il  decreto  legislativo  18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva 2003/44/CE;
 Visto  in  particolare  l'art.  10, comma 1 del decreto legislativo sopra citato;
 Considerata  l'esigenza  per gli operatori economici del settore di poter  disporre  di  una  struttura di certificazione nazionale per i propri prodotti rientranti nella direttiva 2003/44/CE;
 Tenuto  conto  dei  requisiti  minimi  per  il riconoscimento degli organismi   ai  fini  della  direttiva  2003/44/CE,  stabiliti  nella riunione di coordinamento del 18 maggio 2005 dalla apposita struttura tecnica  di  cui  all'art.  7, comma 5 del decreto 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004;
 Vista  l'istanza  del  21 aprile 2006, protocollo MAP 26240, con la quale  la  societa'  IQM  -  Ispezioni  e monitoraggi per la qualita' S.r.l.  con  sede  in  Roma  via  Belisario  n.  7,  ha  richiesto il riconoscimento  come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita'  per  quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni   acustiche   per   i  prodotti  rientranti  nel  campo  di applicazione della direttiva 2003/44/CE;
 Visto  il  decreto  interministeriale 27 marzo 2006, concernente la determinazione  delle  tariffe  ai  sensi  dell'art.  47  della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
 Vista  l'attestazione di versamento effettuata dalla societa' IQM - Ispezioni e monitoraggi per la qualita' S.r.l. in data 17 luglio 2006 dell'importo    dovuto   ai   sensi   dell'allegato I   del   decreto interministeriale 27 marzo 2006;
 Decretano:
 Art. 1.
 La societa' IQM - Ispezioni e monitoraggi per la qualita' S.r.l. e' autorizzata  in  via  provvisoria  ad  espletare le sole procedure di attestazione  di  conformita' per quanto concerne le emissioni di gas di  scarico  e  le  emissioni acustiche per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/44/CE.
 |  |  |  | Art. 2. La societa' IQM - Ispezioni e monitoraggi per la qualita' S.r.l. e' tenuta  ad  inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale  sviluppo  produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ufficio  F2  e al competente ufficio del Ministero dei trasporti ogni sei  mesi,  su  supporto  informatico,  l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1. La  presente autorizzazione ha validita' fino all'emanazione del regolamento  previsto  dall'art.  10 comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 2. Entro  tre  mesi  dall'entrata in vigore del regolamento sopra citato,  la  societa'  IQM  - Ispezioni e monitoraggi per la qualita' S.r.l. dovra' riproporre istanza ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.
 3. Entro  il  periodo  di  validita'  il  Ministero  dello sviluppo economico  ed il Ministero dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti,  si  riservano la verifica della permanenza dei requisiti di  cui  alla presente autorizzazione provvisoria disponendo appositi controlli.
 4. Qualsiasi   variazione  dello  stato  di  diritto  o  di  fatto, rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo   economico  -  Direzione  generale  sviluppo  produttivo  e competitivita'  -  Ispettorato  tecnico - Ufficio F2 ed al competente ufficio del Ministro dei trasporti.
 5. Nel  caso  in  cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente autorizzazione provvisoria.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 
 Roma, 21 luglio 2006
 
 Il direttore generale
 per lo sviluppo produttivo
 e la competitività
 Goti
 Il direttore generale
 per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno
 Provinciali
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