Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 240
Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t), nonche' l'articolo 2, comma 12, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti, rispettivamente, ad individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 25 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre ed in data 1° febbraio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
Visto il parere favorevole, senza condizioni ne' osservazioni, espresso, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica;
Visto il parere favorevole, senza condizioni ne' osservazioni, espresso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Titolarita' dell'ufficio giudiziario

1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare i procedimenti necessari per l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvano
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca:
(Ordinamento giudiziario).
- Si riporta il testo del comma 1, lett. a) dell'art. 1
e il comma 1, lett. s) e t) dell'art. 2, nonche' il comma
12 dell'art. 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega
al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di
cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento
del Ministero della giustizia, per la modifica della
disciplina concernente il Consiglio della Presidenza, della
Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un
testo unico):
"Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti
legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in
magistratura, nonche' la disciplina della progressione
economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari;".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) - r) (omissis);
s) prevedere che:
1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio
giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio
nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e
con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche'
la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per
l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque,
concernenti la gestione del personale di magistratura ed il
suo stato giuridico;
2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al
dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle
risorse finanziarie e strumentali necessarie per
l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la
competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di
spesa, definendone i limiti;
3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di
cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di
personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del
magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale
delle attivita' e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri
di cui all'art. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4) entro trenta giorni dall'emanazione della
direttiva del Ministro della giustizia di cui all'art. 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque
non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato
capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio
di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto
delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il
programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno;
il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente
dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare
eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno;
nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del
programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute
indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio
giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia,
specificandone condizioni e modalita' di esercizio, poteri
di intervento in conformita' a quanto previsto dall'art. 14
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' poteri
decisionali circa le rispettive competenze;
t) prevedere che:
1) presso le corti di appello di Roma, Milano,
Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione
dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano
affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di
dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia,
al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo
delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai
servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e
requirenti del distretto, di razionalizzazione ed
organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di
programmare la necessita' di nuove strutture tecniche e
logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento,
nonche' di pianificare il loro utilizzo in relazione al
carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione
di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto
tra i cittadini e la giustizia;
2) per ciascuna corte di appello di cui al numero
1):
2.1) sia istituita una struttura
tecnico-amministrativa di supporto all'attivita' del
direttore tecnico, composta da 11 unita', di cui 2
appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione
economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla
posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette
posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia
possibile avvalersi di personale tecnico estraneo
all'amministrazione;
2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano
allestite attraverso il ricorso allo strumento della
locazione finanziaria.".
2-11. (Omissis).
12. Il Governo e' delegato ad adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti ad attuare, su base
regionale il decentramento del Ministero della giustizia.
Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri difettivi:
a) istituzione di direzioni generali regionali o
interregionali dell'organizzazione giudiziaria;
b) competenza delle direzioni regionali o
interregionali per le aree funzionali riguardanti il
personale e la formazione, i sistemi informativi
automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le
statistiche;
c) riserva all'amministrazione centrale:
1) del servizio del casellario giudiziario
centrale;
2) dell'emanazione di circolari generali e della
risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
3) della determinazione del contingente di
personale amministrativo da destinare alle singole regioni,
nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello
nazionale;
5) dai provvedimenti di nomina e di prima
assegnazione, salvo che per concorsi regionali;
6) del trasferimento del personale amministrativo
tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre
amministrazioni;
7) dei passaggi di profili professionali, delle
risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
8) dei provvedimenti in materia retributiva e
pensionistica;
9) dei provvedimenti disciplinari superiori
all'ammonimento e alla censura;
10) dei compiti di programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo degli uffici periferici.
13-48. (Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
"Art. 1 (Contenuto della delega). - 1-3. (Omissis).
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareti. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5-6. (Omissis)".



 
Art. 2
Gestione delle risorse umane

1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e' responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' di cui all'articolo 4.
2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione
del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il
procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le
sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura,
il capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente".



 
Art. 3
Gestione delle risorse finanziarie e strumentali

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato e' effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e' nominato funzionario delegato.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4, l'art.
14 e il comma 1 dell'art. 16 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto".
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di collaborazione, aventi
esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita".
"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo".



 
Art. 4
Programma delle attivita' annuali

1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma puo' essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.
2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.



Nota all'art. 4:
- Per l'art. 14 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, vedi note all'art. 3.



 
Art. 5
Ufficio del direttore tecnico

1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e' costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato: "ufficio", per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.
2. L'ufficio e' organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione e' ricompreso il distretto presso la cui Corte di appello e' costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza, compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di programmare la necessita' di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonche' di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.
4. Il contingente di personale di ciascun ufficio e' costituito da 11 unita', di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio puo' avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione.
5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dell'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale dal cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di'
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
accordi collettivi".



 
Art. 6
Direzioni generali regionali e interregionali
dell'organizzazione giudiziaria

1. Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, le direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria indicate nell'allegata tabella A), aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi.
2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto l988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, su proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicita' di gestione e piu' elevati livelli di efficienza del servizio, nonche' per adeguare le circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla istituzione, soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria ovvero alla modifica delle sedi delle direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, a. 468, e successive modificazioni, e' trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1-4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono;
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n, 59):
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 deI decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle
leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma,
della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o
maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per
ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che
si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini dalla verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".



 
Art. 7
Competenza delle direzioni generali regionali
e interregionali dell'organizzazione giudiziaria

1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti: a) il personale e la formazione; b) i sistemi informativi automatizzati; c) le risorse materiali, i beni e i servizi; d) le statistiche.
2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali.
3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria: a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo
degli uffici periferici; b) il servizio del casellario giudiziale centrale; c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in
materia di servizi giudiziari; d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da
destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni
organiche esistenti; e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i
concorsi regionali; g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse
regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni; h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto
di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di
lavoro; i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e
alla censura.
4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1 delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decretolegislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica e' prevista l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unita' dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Nota all'art. 7:
- Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi note all'art. 6.



 
Art. 8
Direttore generale regionale o interregionale
dell'organizzazione giudiziaria

1. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria e' preposto un direttore generale, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Il direttore generale regionale o interregionale e' responsabile dell'intera attivita' della direzione regionale o interregionale e dell'attuazione dei programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale nella quale e' ricompresa la funzione o il compito devoluto alla direzione regionale o interregionale.
3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell'ufficio del direttore tecnico costituito presso le rispettive corti di appello, in relazione ai compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 5.
4. Il direttore generale presenta annualmente ai capi dei Dipartimenti di cui al comma 2 una relazione riguardante, per la circoscrizione di competenza: a) lo stato dei servizi; b) le risorse materiali; c) l'informatizzazione; d) il personale e la formazione; e) i risultati conseguiti anche sotto il profilo
economico-finanziario in rapporto all'anno precedente; f) il programma delle attivita' e degli obiettivi per l'anno
successivo comprendente la proiezione delle esigenze riferite alle
risorse umane, materiali e finanziarie.
5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti,
sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 80,
i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e
amministrative, i professori e ricercatori universitari,
gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono
specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo
1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri
soggetti elencati al comma 1".



 
Art. 9
Organico

1. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 6, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione giudiziaria e' aumentato di quindici unita'; il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli e' conservato nella dotazione organica ed e' destinato al posto di direttore generale regionale della Campania per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. La dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria e' altresi' aumentata di complessive numero 160 unita' di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B3 e B2. Alla individuazione delle figure professionali, nell'ambito delle posizioni economiche sopra indicate, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Alla determinazione delle piante organiche dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle delle direzioni generali regionali e interregionali, provvede l'amministrazione centrale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle esigenze iniziali di personale di ciascuna delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria si fa luogo, in via prioritaria, con l'assegnazione del personale dirigenziale non generale gia' incaricato della direzione degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, nonche' del personale delle diverse aree funzionali e posizioni economiche in servizio nelle predette articolazioni e presso l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli. Per i posti relativi agli incarichi di livello dirigenziale generale si procede in via ordinaria.



Note all'art. 9:
- Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 552,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 102, reca: "Istituzione di un ufficio speciale presso il
Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la
manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di
Napoli".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono
determinate in funzione delle finalita' indicate all'art.
1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 9. Nell'individuazione
delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono
determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni
di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea,
nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Ai fini della mobilita' collettiva le amministrazioni
effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di
personale su base territoriale per categoria o area,
qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette".



 
Art. 10
Risorse

1. Alla allocazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alle direzioni generali regionali ed interregionali provvedono per quanto di rispettiva competenza, il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Per le risorse finanziarie si procede mediante apertura di credito e assegnazioni disposte ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.
2. La direzione generale regionale o interregionale, sulla base della programmazione annuale provvede: a) alla gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e
all'esercizio dei relativi poteri di spesa, fermo quanto stabilito
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 2001, n. 55; b) all'assegnazione delle risorse materiali ed umane destinate agli
usi giudiziari, adottando anche provvedimenti di assegnazione
temporanea del personale in posti vacanti di altro ufficio, e in
via eccezionale anche in soprannumero, per un periodo non
superiore a sei mesi prorogabile una sola volta, fermo restando il
rispetto della vigente normativa in materia di mobilita'; c) a definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano
oneri di spesa.
3. I dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari della circoscrizione trasmettono ogni sei mesi al direttore regionale o interregionale competente, l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 55, reca: "Regolamento di organizzazione del
Ministero della giustizia".
- La legge 17 agosto 1960, n. 908, reca: "Estensione
alle amministrazioni periferiche dello Stato della
possibilita' di utilizzare talune forme di pagamenti gia'
esclusive dell'amministrazione centrale".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55:
"Art. 6 (Direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati). - 1. La Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati e' competente per la
programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione
dei sistemi informativi automatizzati di tutti gli uffici
del Ministero, degli uffici amministrativi decentrati e
degli uffici giudiziari; per l'integrazione e
l'interconnessione dei sistemi informativi del Ministero
nel rispetto degli standard definiti anche in armonia con
le norme comunitarie; per l'interconnessione con i sistemi
informativi automatizzati delle altre amministrazioni per
il tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni; per l'adempimento, nell'ambito di
competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di
cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive integrazioni e modificazioni, nonche' dei
compiti di cui all'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n.
59, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, e decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, e successive
modificazioni e integrazioni; per lo sviluppo e promozione
delle risorse umane in relazione all'evoluzione dei sistemi
informatici e telematici; per l'acquisizione dei beni e
servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; per i pareri
di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali
non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione; per la
predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza
informatica dell'amministrazione della giustizia relativo
alla formazione, alla gestione, alla trasmissione,
all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei
documenti informatici, ai sensi del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318; per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di
innovazione tecnologica in materia informatica e
telematica; per il coordinamento per la realizzazione dei
programmi di informatizzazione delle attivita' degli uffici
di cui all'art. 3, degli uffici amministrativi decentrati e
degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni della
conferenza di cui al comma 2 per i pareri e le proposte
alla conferenza di cui al comma 2 nel settore di
competenza; per i pareri e le proposte alla conferenza di
cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore di
competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del
Ministero.
Il Direttore generale e' il responsabile per i sistemi
informativi automatizzati ai sensi dell'art. 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed opera, nell'ambito
delle sue competenze, con autonomia di bilancio in ordine
ai fondi comunque destinati ai programmi di
informatizzazione presso gli uffici di cui all'art. 3, che
gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della
conferenza di cui al comma 2.
2. Per il coordinamento dell'attivita' della Direzione
generale dei sistemi informativi automatizzati concernenti
gli uffici di cui all'art. 3, gli uffici amministrativi
decentrati e gli uffici giudiziari e' istituita la
conferenza dei Capi dei Dipartimenti, convocata dal
Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei sistemi
informativi automatizzati ed il preposto all'ufficio di
diretta collaborazione interessato alle questioni per le
quali la conferenza e' convocata".



 
Art. 11
Disciplina transitoria

1. Fino alla data di acquisizione della sede definitiva, le direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili adibiti a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli, istituito con il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e degli uffici giudiziari.



Nota all'art. 11:
- Per il titolo del decreto-legge 16 dicembre 1993, n.
522, vedi note all'art. 9.



 
Art. 12
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 4, pari a 2.001.058 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1, pari a 5.280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, valutati in 7.113.856 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dei commi 13, 14 e 36 dell'art. 2
della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - 1-12. (Omissis).
13. Per gli oneri di cui al comma 12 relativi alla
locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione
finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di
gestione, e' autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000
per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno
2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita', previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
14. Per gli oneri di cui al comma 12 relativi al
personale, valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in
euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente comma, anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo
comma n. 2), della legge n. 468 del 1978.
l5-35. (Omissis).
36. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera t), e
autorizzata la spesa massima di euro 1.500.794 per l'anno
2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2006, di cui
euro 1.452.794 per l'anno 2005 ed euro 1.937.058 a
decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del
personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1),
nonche' euro 48.000 per l'anno 2005 ed euro 64.000 a
decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi alle spese
di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera
t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
37-48. (Omissis).".
- Per il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, vedi note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5
agosto 1978, n. 468:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio".



 
Art. 13
Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
Allegato
----> Vedere Tabella a pag. 11 del S.O. <----
 
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