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| Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 240 |  | Individuazione   delle  competenze  dei  magistrati  capi  e  dei  dirigenti    amministrativi    degli    uffici   giudiziari   nonche'  decentramento  su  base  regionale di talune competenze del Ministero  della  giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2,  comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
 Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma  1,  lettere  s)  e  t),  nonche' l'articolo 2, comma 12, della citata  legge  n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad  adottare uno o piu' decreti legislativi diretti, rispettivamente, ad  individuare  le  competenze  dei  dirigenti  amministrativi degli uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in  data  14 dicembre 2005 ed in data 25 gennaio 2006,  e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre ed in  data  1°  febbraio  2006, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
 Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio,  tesoro  e  programmazione  della  Camera dei deputati, con riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
 Visto  il  parere  favorevole,  senza  condizioni ne' osservazioni, espresso,  dopo  aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica;
 Visto  il  parere  favorevole,  senza  condizioni ne' osservazioni, espresso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
 Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1
 Titolarita' dell'ufficio giudiziario
 
 1.  Sono  attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita'  e  la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali  e  con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche'  la  competenza  ad  adottare  i  procedimenti  necessari per l'organizzazione  dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvano
 con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di
 facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
 quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 -  Il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12, reca:
 (Ordinamento giudiziario).
 - Si riporta il testo del comma 1, lett. a) dell'art. 1
 e  il  comma 1, lett. s) e t) dell'art. 2, nonche' il comma
 12  dell'art.  2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega
 al  Governo  per la riforma dell'ordinamento giudiziario di
 cui  al  R.D.  30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento
 del  Ministero  della  giustizia,  per  la  modifica  della
 disciplina concernente il Consiglio della Presidenza, della
 Corte   dei  conti  e  il  Consiglio  di  presidenza  della
 giustizia  amministrativa,  nonche'  per l'emanazione di un
 testo unico):
 "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
 principi  e  dei  criteri  direttivi  di  cui  all'art.  2,
 commi 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  e  8,  uno  o piu' decreti
 legislativi diretti a:
 a)   modificare   la   disciplina  per  l'accesso  in
 magistratura,  nonche'  la  disciplina  della  progressione
 economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
 competenze   dei   dirigenti  amministrativi  degli  uffici
 giudiziari;".
 "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
 disposizioni  ulteriori).  - 1. Nell'esercizio della delega
 di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera a), il Governo si
 attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) - r) (omissis);
 s) prevedere che:
 1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio
 giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio
 nel  suo  complesso,  nei rapporti con enti istituzionali e
 con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche'
 la  competenza  ad  adottare  i provvedimenti necessari per
 l'organizzazione  dell'attivita'  giudiziaria  e, comunque,
 concernenti la gestione del personale di magistratura ed il
 suo stato giuridico;
 2)  siano  indicati i criteri per l'assegnazione al
 dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle
 risorse    finanziarie   e   strumentali   necessarie   per
 l'espletamento   del   suo   mandato,   riconoscendogli  la
 competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione
 verso  l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di
 spesa, definendone i limiti;
 3)  sia  assegnata  al  dirigente  dell'ufficio  di
 cancelleria  o  di  segreteria la gestione delle risorse di
 personale  amministrativo in coerenza con gli indirizzi del
 magistrato  capo  dell'ufficio  e  con il programma annuale
 delle attivita' e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri
 di  cui  all'art.  55,  comma 4, terzo periodo, del decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 4)   entro   trenta  giorni  dall'emanazione  della
 direttiva  del  Ministro della giustizia di cui all'art. 14
 del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque
 non  oltre  il  15 febbraio  di ciascun anno, il magistrato
 capo  dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio
 di  cancelleria  o  segreteria predispongano, tenendo conto
 delle  risorse  disponibili  ed  indicando le priorita', il
 programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno;
 il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente
 dell'ufficio  di cancelleria o segreteria possano apportare
 eventuali  modifiche  al  programma  nel  corso  dell'anno;
 nell'ipotesi  di  mancata  predisposizione o esecuzione del
 programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute
 indispensabili    per    la    funzionalita'   dell'ufficio
 giudiziario,  siano attribuiti al Ministro della giustizia,
 specificandone  condizioni e modalita' di esercizio, poteri
 di intervento in conformita' a quanto previsto dall'art. 14
 del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001, nonche' poteri
 decisionali circa le rispettive competenze;
 t) prevedere che:
 1)  presso  le  corti  di  appello di Roma, Milano,
 Napoli  e  Palermo,  l'organizzazione tecnica e la gestione
 dei  servizi  non  aventi  carattere  giurisdizionale siano
 affidate  a  un  direttore  tecnico, avente la qualifica di
 dirigente  generale, nominato dal Ministro della giustizia,
 al  quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo
 delle  risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai
 servizi  tecnico-amministrativi  degli  uffici giudicanti e
 requirenti   del   distretto,   di   razionalizzazione   ed
 organizzazione  del  loro  utilizzo,  nonche'  i compiti di
 programmare  la  necessita'  di  nuove strutture tecniche e
 logistiche  e di provvedere al loro costante aggiornamento,
 nonche'  di  pianificare  il  loro utilizzo in relazione al
 carico  giudiziario  esistente, alla prevedibile evoluzione
 di  esso  e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto
 tra i cittadini e la giustizia;
 2)  per  ciascuna corte di appello di cui al numero
 1):
 2.1)      sia     istituita     una     struttura
 tecnico-amministrativa   di   supporto   all'attivita'  del
 direttore   tecnico,  composta  da  11  unita',  di  cui  2
 appartenenti  alla posizione economica C2, 3 alla posizione
 economica  C1,  3  alla  posizione  economica  B3  e 3 alla
 posizione   economica   B2  e  che,  nell'ambito  di  dette
 posizioni  economiche,  in  sede di prima applicazione, sia
 possibile   avvalersi   di   personale   tecnico   estraneo
 all'amministrazione;
 2.2)  le  strutture  di  cui al numero 2.1) siano
 allestite   attraverso  il  ricorso  allo  strumento  della
 locazione finanziaria.".
 2-11. (Omissis).
 12.  Il  Governo  e' delegato ad adottare entro un anno
 dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
 piu'  decreti  legislativi  diretti  ad  attuare,  su  base
 regionale il decentramento del Ministero della giustizia.
 Nell'attuazione  della  delega il Governo si attiene ai
 seguenti principi e criteri difettivi:
 a) istituzione  di  direzioni  generali  regionali  o
 interregionali dell'organizzazione giudiziaria;
 b) competenza    delle    direzioni    regionali    o
 interregionali   per  le  aree  funzionali  riguardanti  il
 personale   e   la   formazione,   i   sistemi  informativi
 automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le
 statistiche;
 c) riserva all'amministrazione centrale:
 1)   del   servizio   del   casellario  giudiziario
 centrale;
 2)  dell'emanazione  di  circolari generali e della
 risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
 3)   della   determinazione   del   contingente  di
 personale amministrativo da destinare alle singole regioni,
 nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
 4)  dei  bandi  di concorso da espletarsi a livello
 nazionale;
 5)   dai   provvedimenti   di  nomina  e  di  prima
 assegnazione, salvo che per concorsi regionali;
 6)  del  trasferimento del personale amministrativo
 tra  le  diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre
 amministrazioni;
 7)  dei  passaggi  di  profili professionali, delle
 risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
 8)  dei  provvedimenti  in  materia  retributiva  e
 pensionistica;
 9)   dei   provvedimenti   disciplinari   superiori
 all'ammonimento e alla censura;
 10)   dei  compiti  di  programmazione,  indirizzo,
 coordinamento e controllo degli uffici periferici.
 13-48. (Omissis)".
 - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
 citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
 "Art. 1 (Contenuto della delega). - 1-3. (Omissis).
 4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
 nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
 trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
 deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
 delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
 le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
 entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
 trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
 in  mancanza  dei  pareti. Entro i trenta giorni successivi
 all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
 conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
 esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
 rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
 elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
 definitivi  delle commissioni competenti, che sono espressi
 entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
 5-6. (Omissis)".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2 Gestione delle risorse umane
 
 1.  Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e' responsabile  della gestione del personale amministrativo, da attuare in  coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' di cui all'articolo 4.
 2.   Il  dirigente  di  cui  al  comma  1  adotta  i  provvedimenti disciplinari  previsti  dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 55 del
 decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche):
 "4.   Ciascuna   amministrazione,  secondo  il  proprio
 ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
 procedimenti  disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione
 del  capo  della  struttura  in  cui  il dipendente lavora,
 contesta  l'addebito  al  dipendente medesimo, istruisce il
 procedimento  disciplinare e applica la sanzione. Quando le
 sanzioni  da  applicare siano rimprovero verbale e censura,
 il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
 provvede direttamente".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3 Gestione delle risorse finanziarie e strumentali
 
 1.  L'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  al dirigente   amministrativo   preposto   all'ufficio  giudiziario  per l'espletamento  del  suo mandato e' effettuata dal direttore generale regionale   o   interregionale  territorialmente  competente,  ovvero dall'amministrazione  centrale,  secondo  le  rispettive competenze e secondo  i  criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma  1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 2.  Il  dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad adottare  atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
 3.  Il  dirigente  amministrativo  di  cui  al  comma 1 e' nominato funzionario delegato.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 4, l'art.
 14 e il comma 1 dell'art. 16 del citato decreto legislativo
 30 marzo 2001, n. 165:
 "Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e
 responsabilita).  -  1. Gli organi di governo esercitano le
 funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
 gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
 altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
 verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
 amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
 Ad essi spettano, in particolare:
 a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
 l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
 applicativo;
 b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
 programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
 e per la gestione;
 c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
 ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
 finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
 dirigenziale generale;
 d) la  definizione dei criteri generali in materia di
 ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
 canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
 attribuiti da specifiche disposizioni;
 f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
 amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
 g) gli altri atti indicati dal presente decreto".
 "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
 Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
 tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
 giorni  dalla  pubblicazione della legge di bilancio, anche
 sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
 a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
 da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
 l'attivita' amministrativa e per la gestione;
 b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
 definiti  ai  sensi  della  lettera a),  l'assegnazione  ai
 dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
 rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
 comma 1,  lettera c),  del  presente  decreto, ivi comprese
 quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
 esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
 degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
 delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
 decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
 conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
 adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
 2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
 Ministro  si  avvale  di  uffici  di collaborazione, aventi
 esclusive   competenze   di  supporto  e  di  raccordo  con
 l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
 adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
 23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
 limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
 pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
 comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
 determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
 esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
 specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
 e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
 disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
 15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
 provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
 Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
 dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
 comma 1,  lettera n),  della  legge  15 marzo  1997, n. 59,
 senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
 contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
 specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
 accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
 responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
 disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
 agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
 Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
 sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
 la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
 prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
 del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
 norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
 norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
 gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
 Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
 3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
 o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
 di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
 il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
 quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
 provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
 grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
 dirigente   competente,  che  determinano  pregiudizio  per
 l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
 casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
 acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
 previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera p), della legge
 23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
 previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
 pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
 dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
 decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
 annullamento ministeriale per motivi di legittimita".
 "Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
 generali).   -   1.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
 generali,   comunque   denominati,  nell'ambito  di  quanto
 stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
 compiti e poteri:
 a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
 nelle materie di sua competenza;
 b) curano   l'attuazione   dei   piani,  programmi  e
 direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
 dirigenti  gli  incarichi e la responsabilita' di specifici
 progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
 dirigenti  devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
 risorse umane, finanziarie e materiali;
 c) adottano   gli  atti  relativi  all'organizzazione
 degli uffici di livello dirigenziale non generale;
 d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
 ed  esercitano  i  poteri di spesa e quelli di acquisizione
 delle   entrate  rientranti  nella  competenza  dei  propri
 uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
 e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
 dirigenti    e    dei    responsabili    dei   procedimenti
 amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di
 inerzia,   e   propongono  l'adozione,  nei  confronti  dei
 dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
 f)  promuovono  e  resistono  alle  liti  ed hanno il
 potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
 disposto  dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
 n. 103;
 g) richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
 consultivi  dell'amministrazione  e  rispondono  ai rilievi
 degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
 del  personale  e  di  gestione dei rapporti sindacali e di
 lavoro;
 i) decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
 i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei
 dirigenti;
 l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
 europea  e  degli organismi internazionali nelle materie di
 competenza  secondo  le specifiche direttive dell'organo di
 direzione  politica,  sempreche'  tali  rapporti  non siano
 espressamente affidati ad apposito ufficio o organo".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4 Programma delle attivita' annuali
 
 1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva  competenza,  dal  direttore regionale o interregionale di cui  all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i  distretti  di  Roma,  Milano,  Napoli  e  Palermo,  o dagli organi dell'amministrazione   centrale,   a  seguito  dell'emanazione  della direttiva  del  Ministro  della  giustizia di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15   febbraio  di  ciascun  anno,  il  magistrato  capo  dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il programma  delle  attivita'  da  svolgersi  nel  corso  dell'anno. Il programma   puo'  essere  modificato,  durante  l'anno,  su  concorde iniziativa  del  magistrato  capo  e  del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.
 2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui  al  comma  1,  oppure  di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili  per  la  funzionalita'  dell'ufficio  giudiziario, il Ministro  della  giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il   magistrato   capo   dell'ufficio  giudiziario  ed  il  dirigente amministrativo  ad  esso  preposto debbono provvedere ad adottare gli atti  o  i  provvedimenti  necessari.  Qualora l'inerzia permanga, il Ministro,  per  gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte   di   appello   del  distretto  di  appartenenza  dell'ufficio giudiziario  inerte  ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente  in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Per l'art. 14 del citato decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165, vedi note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5 Ufficio del direttore tecnico
 
 1.  Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e' costituito  l'ufficio  del  direttore tecnico, di seguito denominato: "ufficio", per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.
 2.  L'ufficio  e' organo di livello dirigenziale generale, al quale sono  preposti  dirigenti  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 3.  L'ufficio  svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della   Direzione  generale  regionale  o  interregionale  nella  cui circoscrizione  e'  ricompreso  il  distretto  presso la cui Corte di appello  e'  costituito  l'ufficio,  per  quanto  di  sua competenza, compiti  di  gestione  e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali  relative  ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti  e  requirenti  del  distretto,  di  razionalizzazione  ed organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di programmare la necessita'  di  nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al  loro  costante  aggiornamento,  nonche'  di  pianificare  il loro utilizzo   in   relazione   al  carico  giudiziario  esistente,  alla prevedibile  evoluzione  di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.
 4.  Il contingente di personale di ciascun ufficio e' costituito da 11  unita', di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione  economica  C1,  3  alla  posizione  economica  B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette  posizioni  economiche,  l'ufficio  puo' avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione.
 5.  Le  strutture  di  ciascun  ufficio  sono allestite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 19 del citato decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
 il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
 dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
 alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
 attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
 dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
 conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
 direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
 Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
 incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
 civile.
 2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
 articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
 dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
 competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
 individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
 conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
 programmi  definiti  dell'organo di vertice nei propri atti
 di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
 intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
 dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
 prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
 anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
 sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
 dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
 definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
 rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
 ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
 3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
 gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
 interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
 equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
 Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
 Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
 della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
 contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
 specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
 generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
 competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
 della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
 ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
 determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
 qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
 funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
 sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto
 delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
 5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
 dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
 livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
 suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
 5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
 quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
 non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
 purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
 comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
 collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
 secondo i rispettivi ordinamenti.
 5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
 direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
 ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
 delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
 6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
 quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
 determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
 durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
 gli incarichi di funzione dirigenziale dal cui ai commi 3 e
 4,  il  termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di'
 funzione  dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni. Tali
 incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
 comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
 attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
 aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
 almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
 abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
 professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
 formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
 pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
 lavoro  maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
 comprese   quelle   che   conferiscono  gli  incarichi,  in
 posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
 o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
 universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
 avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
 economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
 commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
 tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
 condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
 professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
 dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
 in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
 dell'anzianita' di servizio.
 7.
 8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
 comma  3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal voto sulla
 fiducia al Governo.
 9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
 comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
 deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
 esperienze professionali dei soggetti prescelti.
 10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
 titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
 degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
 abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
 studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
 dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
 revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
 amministrazioni ministeriali.
 11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
 il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
 amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
 difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
 la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
 differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
 12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
 conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
 continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
 ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
 cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
 12-bis.      Le      disposizioni      del     presente
 articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
 accordi collettivi".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6 Direzioni generali regionali e interregionali
 dell'organizzazione giudiziaria
 
 1.  Sono  istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale   del  Ministero  della  giustizia,  le  direzioni  generali regionali  ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria indicate nell'allegata  tabella  A),  aventi  la  sede e la competenza, per le rispettive  circoscrizioni  regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi.
 2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della  legge  23  agosto  l988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo  4  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n 300, su proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicita' di gestione  e  piu' elevati livelli di efficienza del servizio, nonche' per  adeguare  le  circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello Stato e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente, alla istituzione, soppressione   o   modifica  delle  direzioni  generali  regionali  o interregionali  dell'organizzazione  giudiziaria ovvero alla modifica delle    sedi    delle    direzioni    regionali   o   interregionali dell'organizzazione giudiziaria.
 3.  Lo  schema  di  regolamento  di  cui  al  comma 2, corredato da relazione  tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,  a.  468,  e  successive  modificazioni, e' trasmesso al Senato della   Repubblica   ed   alla   Camera   dei   deputati,   ai   fini dell'espressione  dei  pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 4-bis dell'art. 17
 della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri):
 "Art. 17 (Regolamenti). - 1-4. (Omissis).
 4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono;
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali".
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n, 59):
 "Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
 L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
 degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
 numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
 di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
 dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
 disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
 definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
 regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
 dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
 e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
 dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
 dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
 all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
 dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
 forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
 le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
 di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
 relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
 in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
 del  personale non devono comunque comportare incrementi di
 spesa.
 2. I  Ministeri  che  si  avvalgono  di  propri sistemi
 informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
 l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
 delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
 tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
 amministrazioni.
 3. Il  regolamento  di  cui  al  precedente  comma 1 si
 attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
 legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e dall'art. 2 deI decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni e integrazioni.
 4. All'individuazione    degli    uffici   di   livello
 dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
 definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
 ministeriale di natura non regolamentare.
 5. Con  le  medesime  modalita'  di  cui  al precedente
 comma 1     si    procede    alla    revisione    periodica
 dell'organizzazione   ministeriale,   con   cadenza  almeno
 biennale.
 6. I  regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
 disposizioni  normative  relative  a  ciascun  Ministero Le
 restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
 di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-ter della legge
 5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
 contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
 "Art.      11-ter (Copertura      finanziaria     delle
 leggi). - 1. In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,
 della  Costituzione,  ciascuna  legge  che comporti nuove o
 maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per
 ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che
 si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
 previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
 salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
 eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
 delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
 minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
 seguenti modalita':
 a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
 nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
 precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
 capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
 per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
 contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
 internazionali;
 b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
 legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
 affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
 presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
 iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
 risorse da utilizzare come copertura;
 c);
 d) mediante  modificazioni legislative che comportino
 nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
 copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
 conto capitale.
 2. I   disegni   di   legge,   gli  schemi  di  decreto
 legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
 comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
 da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
 competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
 bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
 quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
 ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
 con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
 minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
 attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
 della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
 pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
 obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
 dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
 fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
 parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
 parlamentari.
 3. Le   Commissioni   parlamentari  competenti  possono
 richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
 tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
 esame  ai fini dalla verifica tecnica della quantificazione
 degli oneri da essi recati.
 4. I  disegni  di  legge  di iniziativa regionale e del
 CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
 relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
 5. Per   le   disposizioni   legislative   in   materia
 pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
 un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
 decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
 ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
 materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
 sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
 automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
 loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
 con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
 dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
 legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
 appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
 riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
 6. Ogni  quattro  mesi  la Corte dei conti trasmette al
 Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
 adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
 sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
 riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
 parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
 Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
 conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
 di copertura recate dalla legge di delega.
 6-bis. Le  disposizioni che comportano nuove o maggiori
 spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
 espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
 legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
 Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
 Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
 dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
 espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
 a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
 l'anno in corso alla medesima data.
 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
 Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
 uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
 dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
 disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis.  Per  gli  enti  ed
 organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
 revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
 adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
 Ministero dell'economia e delle finanze.
 7. Qualora   nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7 Competenza delle direzioni generali regionali
 e interregionali dell'organizzazione giudiziaria
 
 1.  Le  direzioni  generali regionali ed interregionali esercitano, nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti: a) il personale e la formazione; b) i sistemi informativi automatizzati; c) le risorse materiali, i beni e i servizi; d) le statistiche.
 2.  Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza,   nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni  di  cui all'articolo  6,  comma  1,  per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali.
 3.    Rimangono    nelle    competenze    degli   organi   centrali dell'amministrazione,   oltre   alla   gestione   del   personale  di magistratura ordinaria e onoraria: a) i  compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo
 degli uffici periferici; b) il servizio del casellario giudiziale centrale; c) l'emanazione  di circolari generali e la risoluzione di quesiti in
 materia di servizi giudiziari; d) la  determinazione  del contingente di personale amministrativo da
 destinare   alle  singole  regioni,  nel  quadro  delle  dotazioni
 organiche esistenti; e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i
 concorsi regionali; g) il  trasferimento  del  personale  amministrativo  tra  le diverse
 regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni; h) i  passaggi  di profili professionali, le risoluzioni del rapporto
 di  impiego  e  le  riammissioni  o ricostituzioni del rapporto di
 lavoro; i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; l) i  provvedimenti  disciplinari  superiori  al rimprovero verbale e
 alla censura.
 4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo  4  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro per  le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il  Ministro  dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'acquisto  di  efficacia  del  presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1 delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decretolegislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione  del  Ministero  della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del  Presidente  della  Repubblica  e' prevista l'adozione di decreti ministeriali  di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,  e  dell'articolo  4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unita' dirigenziali   nell'ambito  delle  direzioni  generali  regionali  ed interregionali  e la definizione dei relativi compiti. All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle risorse umane, finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
 23 agosto   1988,   n.  400,  e  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi note all'art. 6.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8 Direttore generale regionale o interregionale
 dell'organizzazione giudiziaria
 
 1.   Ad   ogni   direzione   generale  regionale  o  interregionale dell'organizzazione  giudiziaria  e'  preposto un direttore generale, scelto  nell'ambito  dei  soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 2. Il direttore generale regionale o interregionale e' responsabile dell'intera  attivita'  della  direzione regionale o interregionale e dell'attuazione  dei  programmi  definiti, sulla base delle direttive generali   emanate   dal  Ministro  della  giustizia,  dal  capo  del Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale e dei servizi,  dal  capo  del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri  di  indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma 3, lettera  a),  ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale  nella  quale  e'  ricompresa  la  funzione  o  il compito devoluto alla direzione regionale o interregionale.
 3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano, Napoli  e  Palermo,  svolge  compiti  di  programmazione ed indirizzo dell'ufficio  del  direttore  tecnico costituito presso le rispettive corti  di  appello,  in  relazione  ai compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 5.
 4.   Il   direttore  generale  presenta  annualmente  ai  capi  dei Dipartimenti  di  cui  al  comma  2 una relazione riguardante, per la circoscrizione di competenza: a) lo stato dei servizi; b) le risorse materiali; c) l'informatizzazione; d) il personale e la formazione; e) i     risultati     conseguiti     anche    sotto    il    profilo
 economico-finanziario in rapporto all'anno precedente; f) il   programma  delle  attivita'  e  degli  obiettivi  per  l'anno
 successivo comprendente la proiezione delle esigenze riferite alle
 risorse umane, materiali e finanziarie.
 5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 18 del citato decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
 "Art.  18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
 diretta  collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti,
 sono  preposti  i  dirigenti di cui all'art. 23 del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
 dall'art.  15 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 80,
 i    magistrati    delle    giurisdizioni    ordinarie    e
 amministrative,  i  professori  e ricercatori universitari,
 gli  avvocati  dello  Stato, gli avvocati; quando ricorrono
 specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
 essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
 ai  sensi  dell'art.  19,  comma 6, del decreto legislativo
 3 febbraio  1993,  n.  29, come sostituito dall'art. 23 del
 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
 2. Agli    uffici   dirigenziali   generali   istituiti
 all'interno  dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
 cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29,  come  sostituito  dall'art. 15 del decreto legislativo
 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria;
 quando   ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,  ai
 medesimi  uffici  possono  essere  preposti anche gli altri
 soggetti elencati al comma 1".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9 Organico
 
 1.  Per  la copertura degli uffici di cui all'articolo 6, il numero degli  uffici  dirigenziali  di livello generale dell'Amministrazione giudiziaria  e'  aumentato  di quindici unita'; il posto di direttore generale  dell'ufficio  speciale per la gestione e manutenzione degli uffici   giudiziari  della  citta'  di  Napoli  e'  conservato  nella dotazione  organica  ed  e'  destinato al posto di direttore generale regionale della Campania per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di  cui  al  decreto-legge  16 dicembre 1993, n. 552, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio 1994, n. 102. La dotazione organica  dell'Amministrazione  giudiziaria  e' altresi' aumentata di complessive   numero  160  unita'  di  personale  amministrativo  non dirigenziale  appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B3 e B2. Alla  individuazione  delle  figure  professionali, nell'ambito delle posizioni   economiche   sopra   indicate,   si   provvede  ai  sensi dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
 2.  Alla determinazione delle piante organiche dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle delle direzioni generali regionali e interregionali,  provvede  l'amministrazione  centrale  ai  sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2, alle esigenze iniziali  di personale di ciascuna delle direzioni generali regionali o  interregionali dell'organizzazione giudiziaria si fa luogo, in via prioritaria,   con  l'assegnazione  del  personale  dirigenziale  non generale   gia'   incaricato   della   direzione   degli   uffici  di coordinamento    interdistrettuale    per   i   sistemi   informativi automatizzati e relativi presidi, nonche' del personale delle diverse aree  funzionali  e  posizioni  economiche in servizio nelle predette articolazioni  e  presso  l'ufficio  speciale  per  la  gestione e la manutenzione  degli  uffici  giudiziari della citta' di Napoli. Per i posti  relativi  agli  incarichi  di livello dirigenziale generale si procede in via ordinaria.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Il    decreto-legge   16 dicembre   1993,   n.   552,
 convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 1994,
 n. 102, reca: "Istituzione di un ufficio speciale presso il
 Ministero  di  grazia  e  giustizia  per  la  gestione e la
 manutenzione   degli  uffici  giudiziari  della  citta'  di
 Napoli".
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 "Art.  6  (Organizzazione  e  disciplina degli uffici e
 dotazioni  organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
 l'organizzazione  e  la disciplina degli uffici, nonche' la
 consistenza  e la variazione delle dotazioni organiche sono
 determinate  in  funzione delle finalita' indicate all'art.
 1,  comma  1,  previa verifica degli effettivi fabbisogni e
 previa   consultazione   delle   organizzazioni   sindacali
 rappresentative  ai  sensi dell'art. 9. Nell'individuazione
 delle  dotazioni  organiche, le amministrazioni non possono
 determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni
 di   soprannumerarieta'  di  personale,  anche  temporanea,
 nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
 economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
 Ai  fini  della  mobilita'  collettiva  le  amministrazioni
 effettuano   annualmente  rilevazioni  delle  eccedenze  di
 personale  su  base  territoriale  per  categoria  o  area,
 qualifica   e  profilo  professionale.  Le  amministrazioni
 pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione  delle risorse
 umane  attraverso  la coordinata attuazione dei processi di
 mobilita' e di reclutamento del personale.
 2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
 ordinamento  autonomo,  si  applica l'art. 17, comma 4-bis,
 della  legge  23  agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
 personale  dei  diversi livelli o qualifiche previsti dalla
 dotazione  organica  puo' essere modificata con decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
 ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
 del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
 riduzioni  di  spesa  o  comunque  non  incrementi la spesa
 complessiva   riferita   al   personale  effettivamente  in
 servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
 3. Per  la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
 organiche  si  procede periodicamente e comunque a scadenza
 triennale,  nonche'  ove  risulti  necessario  a seguito di
 riordino,   fusione,   trasformazione  o  trasferimento  di
 funzioni.  Ogni  amministrazione procede adottando gli atti
 previsti dal proprio ordinamento.
 4.   Le   variazioni  delle  dotazioni  organiche  gia'
 determinate  sono  approvate  dall'organo  di vertice delle
 amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
 del  fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
 27  dicembre  1997,  n.  449, e successive modificazioni ed
 integrazioni,   e   con  gli  strumenti  di  programmazione
 economico-finanziaria  pluriennale.  Per le amministrazioni
 dello  Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
 personale  e'  deliberata  dal  Consiglio dei Ministri e le
 variazioni  delle  dotazioni  organiche sono determinate ai
 sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della legge 23 agosto
 1988, n. 400.
 5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
 Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
 amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
 materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
 giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
 dettate  dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
 al   personale   appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
 ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
 personale  non  si  applica l'art. 16 dello stesso decreto.
 Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
 delle  dotazioni  organiche  del personale degli istituti e
 scuole   di   ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni
 educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
 della  ricerca  scientifica e tecnologica, relative a tutto
 il  personale  tecnico  e amministrativo universitario, ivi
 compresi  i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita' di
 appartenenza.  Parimenti  sono  attribuite agli osservatori
 astronomici,  astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
 del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
 e  tecnologica  in  materia  di  personale, ad eccezione di
 quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
 adempimenti   di  cui  al  presente  articolo  non  possono
 assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
 categorie protette".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10 Risorse
 
 1.   Alla   allocazione   delle   risorse   umane,   materiali   ed economico-finanziarie  destinate alle direzioni generali regionali ed interregionali  provvedono  per  quanto  di rispettiva competenza, il capo  del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e  dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed il  capo  del  Dipartimento  per gli affari di giustizia, a norma del decreto   legislativo   30   luglio   1999,   n.  300,  e  successive modificazioni,  e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,  n. 55. Per le risorse finanziarie si procede mediante apertura di  credito  e  assegnazioni  disposte ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.
 2.  La  direzione  generale  regionale o interregionale, sulla base della programmazione annuale provvede: a) alla  gestione  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al comma 1 e
 all'esercizio dei relativi poteri di spesa, fermo quanto stabilito
 dall'articolo  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
 marzo 2001, n. 55; b) all'assegnazione  delle  risorse materiali ed umane destinate agli
 usi  giudiziari,  adottando  anche  provvedimenti  di assegnazione
 temporanea  del  personale in posti vacanti di altro ufficio, e in
 via   eccezionale  anche  in  soprannumero,  per  un  periodo  non
 superiore a sei mesi prorogabile una sola volta, fermo restando il
 rispetto della vigente normativa in materia di mobilita'; c) a definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli atti
 che  impegnano  l'amministrazione verso l'esterno e che comportano
 oneri di spesa.
 3.   I  dirigenti  amministrativi  degli  uffici  giudiziari  della circoscrizione  trasmettono  ogni  sei  mesi al direttore regionale o interregionale   competente,   l'elenco  delle  spese  sostenute  nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
 - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo
 2001,  n.  55,  reca:  "Regolamento  di  organizzazione del
 Ministero della giustizia".
 - La  legge  17  agosto 1960, n. 908, reca: "Estensione
 alle   amministrazioni   periferiche   dello   Stato  della
 possibilita'  di  utilizzare talune forme di pagamenti gia'
 esclusive dell'amministrazione centrale".
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
 del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55:
 "Art.  6  (Direzione  generale  dei sistemi informativi
 automatizzati). -  1.  La  Direzione  generale  dei sistemi
 informativi    automatizzati    e'    competente   per   la
 programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione
 dei  sistemi  informativi automatizzati di tutti gli uffici
 del  Ministero,  degli  uffici  amministrativi decentrati e
 degli    uffici    giudiziari;    per    l'integrazione   e
 l'interconnessione  dei  sistemi  informativi del Ministero
 nel  rispetto  degli standard definiti anche in armonia con
 le  norme comunitarie; per l'interconnessione con i sistemi
 informativi  automatizzati  delle altre amministrazioni per
 il    tramite   della   rete   unitaria   delle   pubbliche
 amministrazioni;    per   l'adempimento,   nell'ambito   di
 competenza  del  Ministero  della giustizia, dei compiti di
 cui  al  decreto  legislativo  12  febbraio  1993, n. 39, e
 successive   integrazioni   e  modificazioni,  nonche'  dei
 compiti  di  cui  all'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n.
 59,  ed  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
 novembre  1997,  n.  513,  e  decreto  del Presidente della
 Repubblica   20   ottobre   1998,   n.  428,  e  successive
 modificazioni  e integrazioni; per lo sviluppo e promozione
 delle risorse umane in relazione all'evoluzione dei sistemi
 informatici  e  telematici;  per  l'acquisizione dei beni e
 servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del
 Consiglio  dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; per i pareri
 di  congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali
 non  e' richiesto il parere obbligatorio dell'Autorita' per
 l'informatica   nella   pubblica  amministrazione;  per  la
 predisposizione  e  la  gestione del piano per la sicurezza
 informatica  dell'amministrazione  della giustizia relativo
 alla   formazione,   alla   gestione,   alla  trasmissione,
 all'interscambio,  all'accesso  ed  alla  conservazione dei
 documenti informatici, ai sensi del regolamento emanato con
 decreto  del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
 318;  per  la  promozione  e lo sviluppo degli strumenti di
 innovazione    tecnologica   in   materia   informatica   e
 telematica;  per  il coordinamento per la realizzazione dei
 programmi di informatizzazione delle attivita' degli uffici
 di cui all'art. 3, degli uffici amministrativi decentrati e
 degli  uffici  giudiziari,  secondo  le  indicazioni  della
 conferenza  di  cui  al  comma 2 per i pareri e le proposte
 alla   conferenza   di   cui  al  comma 2  nel  settore  di
 competenza;  per  i pareri e le proposte alla conferenza di
 cui  al  comma  2  per  gli  atti  normativi nel settore di
 competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del
 Ministero.
 Il  Direttore generale e' il responsabile per i sistemi
 informativi automatizzati ai sensi dell'art. 10 del decreto
 legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, ed opera, nell'ambito
 delle  sue  competenze, con autonomia di bilancio in ordine
 ai    fondi    comunque    destinati    ai   programmi   di
 informatizzazione  presso gli uffici di cui all'art. 3, che
 gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della
 conferenza di cui al comma 2.
 2.  Per il coordinamento dell'attivita' della Direzione
 generale  dei sistemi informativi automatizzati concernenti
 gli  uffici  di  cui  all'art. 3, gli uffici amministrativi
 decentrati   e   gli  uffici  giudiziari  e'  istituita  la
 conferenza   dei   Capi  dei  Dipartimenti,  convocata  dal
 Ministro,  cui  partecipa il Direttore generale dei sistemi
 informativi  automatizzati  ed  il  preposto all'ufficio di
 diretta  collaborazione  interessato  alle questioni per le
 quali la conferenza e' convocata".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11 Disciplina transitoria
 
 1.  Fino  alla  data  di  acquisizione  della  sede  definitiva, le direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili adibiti  a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi  informativi  automatizzati  e relativi presidi, dell'ufficio speciale  per  la  gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della  citta'  di  Napoli, istituito con il decreto-legge 16 dicembre 1993,  n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e degli uffici giudiziari.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Per  il titolo del decreto-legge 16 dicembre 1993, n.
 522, vedi note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12 Copertura finanziaria
 
 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 4,  pari  a  2.001.058  euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 2.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1, pari a 5.280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 3.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, valutati  in  7.113.856  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 4.   Il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio   dell'attuazione   del   comma   3,   anche   ai   fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati  da  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi  dell'articolo  7,  secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Si riporta il testo dei commi 13, 14 e 36 dell'art. 2
 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
 "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
 disposizioni ulteriori). - 1-12. (Omissis).
 13.  Per  gli  oneri  di  cui al comma 12 relativi alla
 locazione  degli  immobili,  all'acquisizione  in locazione
 finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di
 gestione, e' autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000
 per  l'anno  2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno
 2006,  cui  si  provvede  mediante corrispondente riduzione
 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
 2005-2007, nell'ambito dell'unita', previsionale di base di
 parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 2005,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo al Ministero della giustizia.
 14.  Per  gli  oneri  di  cui  al  comma 12 relativi al
 personale,  valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in
 euro  7.113.856  a  decorrere  dall'anno  2006, si provvede
 mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
 iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
 nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
 corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
 allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
 relativo   al   Ministero   della  giustizia.  Il  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio
 dell'attuazione   del   presente   comma,   anche  ai  fini
 dell'applicazione  dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5
 agosto   1978,   n.  468,  e  successive  modificazioni,  e
 trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
 eventuali  decreti  emanati  ai  sensi dell'art. 7, secondo
 comma n. 2), della legge n. 468 del 1978.
 l5-35. (Omissis).
 36.  Per  le finalita' di cui al comma 1, lettera t), e
 autorizzata  la  spesa massima di euro 1.500.794 per l'anno
 2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2006, di cui
 euro   1.452.794  per  l'anno  2005  ed  euro  1.937.058  a
 decorrere  dall'anno  2006 per il trattamento economico del
 personale  di  cui  al  comma  1,  lettera t), numero 2.1),
 nonche'  euro  48.000  per  l'anno  2005  ed  euro 64.000 a
 decorrere  dall'anno 2006 per gli oneri connessi alle spese
 di  allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera
 t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si
 provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
 stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2005-2007,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
 parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 2005,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo al Ministero della giustizia.
 37-48. (Omissis).".
 - Per  il  testo  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto
 1978, n. 468, vedi note all'art. 6.
 - Si  riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5
 agosto 1978, n. 468:
 "Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1) per  il  pagamento  dei  residui  passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione amministrativa;
 2) per  aumentare  gli  stanziamenti  dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13 Entrata in vigore e decorrenza di efficacia
 
 1.   Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  divengono efficaci  a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Mastella, Ministro della giustizia
 Nicolais,  Ministro per le riforme e le
 innovazioni        nella       pubblica
 amministrazione
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
 |  |  |  | Allegato ---->   Vedere Tabella a pag. 11 del S.O.   <----
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