Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2006 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2006
Ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis dell legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 27 luglio 2006 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli Uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:
a) alla regolarita', riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza del Senato della Repubblica ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito.
b) alla trasmissione alla Presidenza del Senato della Repubblica del consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006 di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari.
Roma, 27 luglio 2006
Il Presidente: Marini Il Segretario generale: Malaschini
 
Allegato
XV LEGISLATURA
Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 10/2006
Oggetto: Approvazione del piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.
Seduta del 27 luglio 2006.
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Visto l'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica»;
Richiamato l'art. 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato con deliberazione n. 15 del 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;
Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006;
Viste le richieste di rimborso presentate dai movimenti o partiti politici al Presidente dal Senato, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della menzionata legge n. 157 del 1999, tra le quali anche quelle delle formazioni politiche che hanno concorso alle elezioni nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48 della Costituzione;
Preso atto della consistenza del fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, pari ad euro 49.226.181,84 per ciascun anno della legislatura, quale comunicata dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 luglio 2006, che tiene conto, peraltro, di quanto previsto dal comma 2, lettera d) dell'art. 39-quaterdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in merito all'istituzione di un fondo di garanzia volto al soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici;
Considerate le delicate problematiche giuridiche connesse all'applicazione della nuova disciplina sul voto degli italiani residenti all'estero, in relazione al contenuto delle disposizioni della legge n. 515 del 1993 che regolano i rimborsi elettorali ai partiti e ai movimenti politici, ancora oggetto di approfondimenti interpretativi presso gli Uffici del Senato ed i relativi organi di consulenza;
Considerate, altresi', le recenti iniziative assunte in sede legislativa, ancora in corso di esame parlamentare, tendenti ad introdurre specifici contributi, a titolo di rimborsi elettorali, da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero;
Valutata l'esigenza, nel quadro non ancora definito delle procedure e delle iniziative sopra richiamate, di evitare pregiudizi alle situazioni giuridiche delle diverse formazioni politiche che hanno titolo di concorrere al riparto del fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e, conseguentemente, l'opportunita' di accantonare una quota del fondo medesimo che venga temporaneamente esclusa dal riparto;
Atteso che appare fondato, seppure ai soli fini della determinazione della misura del citato accantonamento sul fondo, adottare un criterio che faccia riferimento alla consistenza dei seggi riservati alla circoscrizione Estero in rapporto al numero complessivo dei senatori elettivi (6/315) e, conseguentemente, appare coerente stabilire la misura dell'accantonamento in euro 937.641,56 per ciascun anno della legislatura;
Tenuto conto dei voti ottenuti dai gruppi di candidati nelle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;
Atteso che, ai sensi della richiamata legge n. 157 del 1999 la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2006, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;
Vista la precedente deliberazione n. 1 del 31 luglio 2001,
1. E' approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.
2. In relazione alla necessita', ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, di corrispondere i rimborsi entro il termine del 31 luglio 2006, il Presidente del Senato e' autorizzato a dare esecuzione alla presente deliberazione entro il predetto termine, anche se, alla medesima data, non sono ancora scaduti i termini previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.
3. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.

----> Vedere Tabella da pag. 7 a pag. 12 della G.U. <----
 
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