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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 21 luglio 2006 |  | Riapertura  delle  operazioni  di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, seconda e terza tranche, indicizzati all'inflazione europea. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.   3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 380  della  legge 23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso  di  intesse o i criteri per la' sua determinazione, la durata, l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare  le  operazioni  finanziarie  di cui al medesimo art. prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale  del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2054, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 20 luglio  2006  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 65.592 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visto  il  proprio  decreto in data 21 giugno 2006, con il quale e' stata  disposta  l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali  con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati,   nel   capitale   e   negli   interessi,  all'andamento dell'Indice  Armonizzato  dei  Prezzi  al Consumo nell'area dell'euro (IAPC),  con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fim del presente decreto, come «Indice Eurostat»;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto  ministeriale del 4 gennaio   2006,   entrambi   citati  nelle  premesse,  e'  disposta l'emissione  di  una  seconda  tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati   all'«Indice   Eurostat»  («BTP  Euroi»),  di  cui  alle premesse, con le seguenti caratteristiche:
 importo massimo non rivalutato: 1.000 milioni di euro;
 decorrenza: 15 marzo 2006;
 scadenza: 15 settembre 2017;
 interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;
 tasso cedolare base: 2,10% annuo;
 rimborso  del  capitale  e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento  dell'«Indice  Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;
 dietimi  d'interesse:  centotrentotto  giorni  (dal  15 marzo  al 31 luglio 2006);
 commissione   di   collocamento:   0,40%   dell'importo  nominale dell'emissione.
 I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.
 Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti articoli e'  disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei  buoni,  per  un  importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da  assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai successivi articoli 13 e 14.
 Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative operazioni.
 |  |  |  | Art. 2. L'importo  minimo  sottoscrivibile  dei  buoni del Tesoro di cui al presente  decreto  e'  di  mille  euro  nominali;  le  sottoscrizioni potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i  buoni  sottoscritti  sono  rappresentati da iscrizioni contabili a favore  degli  aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere  dello  stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
 La  Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da   regolare  dei  buoni  sottoscritti  in  asta,  nel  servizio  di compensazione  e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con  valuta  pari  a  quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, puo' avvalersi di un altro  intermediario  il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca  d'Italia,  secondo  la  normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
 A   fronte   delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i sottoscrittori.
 |  |  |  | Art. 3. Gli  interessi  da  corrispondere  alle  scadenze  semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il   «Coefficiente   di   indicizzazione»,   calcolato   sulla   base dell'«Indice   Eurostat»,   elaborato  e  pubblicato  mensilmente  da Eurostat.
 Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».
 Il  valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m»,  e'  determinato  interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi  ai  due  mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto  dei  giorni  di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 37 della G.U.  <----
 
 Il  valore  dell'«Inflazione  di  riferimento»  cosi'  ottenuto, e' troncato  alla  sesta  cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.
 Determinata  l'«Inflazione  di  riferimento»,  il  «Coefficiente di indicizzazione»   e'  ottenuto  dal  rapporto  tra  l'«Inflazione  di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento»  alla  data  di  godimento  del  titolo. Il valore cosi' ottenuto  e'  troncato  alla  sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.
 Qualora  l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua   iniziale   pubblicazione,  ai  fini  dei  predetti  calcoli  si continuera' ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.
 Qualora  l'«Indice  Eurostat»  non venga pubblicato in tempo utile, per  il  calcolo  degli  importi  dovuti  sara'  utilizzato  l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:
 
 ---->  Vedere FORMULA a pag. 38 della G.U.  <----
 
 L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «Indice sostitutivo» e sara'  applicato  ai  fini  della  determinazione  dei  pagamenti per interessi  o  rimborso  del  capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.
 L'indice   definitivo   sara'  applicato  ai  pagamenti  effettuati successivamente  alla  sua  pubblicazione.  Eventuali  pagamenti gia' effettuati   sulla   base   dell'indice   sostitutivo   non   saranno rettificati.
 Il  Ministero  dell'Economia  e delle Finanze provvedera' a rendere noto,  tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.
 |  |  |  | Art. 4. L'importo  del  capitale  da rimborsare alla sadenza e' determinato moltiplicando  il  valore  nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.
 Qualora  il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno  di scadenza sia minore dell'unita', l'importo del capitale da rimborsare sara' pari al valore nominale dei buoni.
 |  |  |  | Art. 5. Gli  interessi  semestrali  lordi sono determinati moltiplicando il «tasso  cedolare»,  di  cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero  di  cifre  decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo   sottoscrivibile   del   prestito   (mille   euro),   per  il «Coefficiente  di  indicizzazione»  relativo  al giorno del pagamento della cedola.
 Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto  importo  minimo  e'  compreso  nel valore nominale oggetto del pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
 Il  valore  dell'ultima  cedola  viene  determinato  con  lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unita'.
 La Banca d'Italia provvedera' a comunicare ai mercati gli interessi dei   titoli,  con  riferimento  al  taglio  minimo  di  mille  euro, determinati con le modalita' di cui al presente articolo.
 Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso  cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate  per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con riferimento  ad  una  base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla  quinta  cifra  decimale.  L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando   il   rateo   di  interesse  cosi'  ottenuto,  per  il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.
 |  |  |  | Art. 6. Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni fiscali  in  materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto   si   applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
 Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale nominale  sottoscritto  da  rimborsare  ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.
 La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di indebitamento previsto per gli anni stessi.
 I  buoni  medesimi  sono  ammessi  alla quotazione ufficiale e sono compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto ministeriale 21 giugno 2006,  citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».
 |  |  |  | Art. 7. Possono  partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti,  purche'  abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno dei servizi  di  investimento  di  cui  all'art.  1,  comma 5 del decreto legislativo  24 febbraio  1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):
 a) le  banche  italiane  comunitarie  ed  extracomunitarie di cui all'art.  1,  comma 2,  lettere a), b)  e c)  del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria  e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia   di   cui   all'art.   13,  comma 1  del  medesimo  decreto legislativo;
 le  banche  comunitarie  possono  partecipare  all'asta  anche in quanto  esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
 le  banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto  esercitino  le  attivita'  di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata  d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
 b) le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e  le imprese di investimento  extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g)  del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  iscritte nell'Albo  istituito  presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del  medesimo  decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie  di  cui  alla  lettera  f) del  citato  art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.
 Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
 La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.
 |  |  |  | Art. 8. L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia.
 I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la Banca  d'Italia  conseguenti  alle operazioni in parola sono regolati dalle  norme  contenute  nell'apposita  convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
 A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso sara'  riconosciuta  agli  operatori  una provvigione di collocamento dello  0,40%,  calcolata  sull'ammontare  nominale  sottoscritto,  in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
 Detta  provvigione  vrra'  corrisposta,  per il tramite della Banca d'Italia,  all'atto  del  versamento  presso la Sezione di Roma della Tesoreria   Provinciale  dello  Stato  del  controvalore  dei  titoli sottoscritti.
 L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria  fra  i  «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247  (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2006.
 |  |  |  | Art. 9. Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
 I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo minimo  di  un  centesimo  di  euro;  eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
 Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non verranno prese in considerazione.
 Ciascuna  offerta  non  deve  essere superiore all'importo indicato nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
 Eventuali  offerte  di  ammontare  non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
 |  |  |  | Art. 10. Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al  primo  comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 luglio 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta  telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale  Interbancaria  con  le  modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
 Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
 In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete»  troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste  nella  Convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.
 |  |  |  | Art. 11. Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte  di  cui  al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta   nei   locali   della   Banca  d'Italia  in  presenza  di  un rappresentante    della   Banca   medesima,   il   quale,   ai   fini dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste pervenute,   con   l'indicazione   dei  relativi  importi  in  ordine decrescente di prezzo offerto.
 Le  operazioni  di  cui  al  comma precedente  sono  effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige  apposito  verbale  da  cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione.  Tale  prezzo  sara'  reso  noto  mediante comunicato stampa  nel  quale  verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».
 |  |  |  | Art. 12. Le  offerte  formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle  condizioni  di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente   in   relazione  alla  valutazione  dei  prezzi  e  delle quantita',   contenuti   nel   tabulato   derivante  dalla  procedura automatica d'asta.
 L'assegnazione  dei  buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
 Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.
 |  |  |  | Art. 13. Non  appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli  articoli  precedenti  avra'  inizio il collocamento della terza tranche  di  detti  buoni  per  un  importo  massimo del 10 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  al  primo  comma dell'art.  1 del presente  decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori  «specialisti  in  titoli  di  Stato»  individuati ai sensi dell'art.  3  del  regolamento  adottato  con decreto ministeriale 13 maggio  1999,  n.  219,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. l59 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta   della   seconda   tranche.   Gli   «specialisti»  potranno partecipare  al  collocamento  supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 luglio 2006.
 Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
 Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.
 Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni  di  cui  agli  articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta  di  ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le modalita'   di   cui   al  precedente  art.  10  e  dovra'  contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
 Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro; eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese in considerazione.
 Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
 Eventuali  richieste  di  importo  non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile   del  prestito  verranno  arrotondate  per  difetto; qualora   vengano   avanzate   piu'   richieste,   verra'   presa  in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
 |  |  |  | Art. 14. L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei buoni  di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste  «ordinarie»  dei  B.T.P.  Euroi  «decennali», ivi compresa quella  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori ammessi  a  partecipare  al  collocamento supplementare. Le richieste saranno    soddisfatte   assegnando   prioritariamente   a   ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
 Qualora  uno  o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle  loro  spettanti  di  diritto,  ovvero  non  effettuino alcuna richiesta,   la   differenza   sara'  assegnata  agli  operatori  che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
 Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 15. Il  regolamento  dei  buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 31 luglio  2006,  al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentotto giorni.
 Il  controvalore  da  versare  e' calcolato moltiplicando l'importo nominale   aggiudicato   per  il  «Coefficiente  di  indicizzazione», riferito  alla  data  di  regolamento,  per  la  somma  del prezzo di aggiudicazione  diviso  100  e  del rateo reale di interesse maturato diviso  1000  e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del  presente  decreto.  Il rateo reale di interesse e' calcolato con riferimento  ad  una  base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta   cifra  decimale,  secondo  le  convenzioni  utilizzate  nella procedura  per  il  collocamento  mediante  asta dei buoni del Tesoro poliennali.
 Ai   fini   del  regolamento  dell'operazione,  la  Banca  d'Italia provvedera'   ad   inserire  le  relative  partite  nel  servizio  di compensazione  e  liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 16. Il 31 luglio 2006 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la Sezione  di  Roma  della  Tesoreria  provinciale dello Stato il netto ricavo  dei  buoni  assegnati,  al  prezzo  di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse per centotrentotto giorni.
 La  predetta Sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento, apposite   quietanze   di   entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con imputazione  al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base  6.4.1),  per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed  al  capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello   relativo  ai  dietimi  d'interesse  dovuti,  al  lordo,  per centotrentotto giorni.
 |  |  |  | Art. 17. Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
 Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente da  imposta  di  bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.
 |  |  |  | Art. 18. Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico  al  capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
 L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017,  fara'  carico  al  capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9502  (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 luglio 2006
 p. Il direttore generale: Cannata
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