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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 12 luglio 2006 |  | Misure  attuative  per  l'acquisizione,  l'elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell'atto di indirizzo sulla rilevazione degli  indici  di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. (Deliberazione n. 130/06/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' Nella  riunione  della  commissione  per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante « Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle  comunicazioni  e  radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 11;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2005, n. 177, recante « testo   unico  della  radiotelevisione»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento ordinario;
 Visto  il  programma  di  lavoro, approvato dalla commissione per i servizi  e  i prodotti nella riunione del 14 luglio 2005, finalizzato al  miglioramento  del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici  di  ascolto  secondo  criteri  di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie;
 Vista  la  delibera n. 372/05/CONS del 16 settembre 2005 con cui e' stata  approvata la convenzione tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Istituto nazionale di statistica per lo svolgimento di   uno   studio   metodologico   sulla  qualita'  dell'informazione statistica diffusa dall'indagine sugli ascolti televisivi;
 Vista   l'indagine   tecnica   del   servizio   per  le  tecnologie dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni relativa alle nuove  piattaforme  trasmissive e alla loro incidenza sugli indici di ascolto;
 Viste  le  risultanze  delle audizioni sugli indici di ascolto e di diffusione  dei  mezzi di comunicazione effettuate dall'Autorita' nel periodo novembre-dicembre 2005;
 Visto l'atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e  di diffusione dei mezzi di comunicazione approvato con delibera n. 85/06/CSP  del  16 maggio  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2006;
 Considerato che a norma dell'art. 6, comma 4, della citata delibera n.  85/06/CSP  l'Autorita'  adotta  le misure attuative richieste dal provvedimento stesso;
 Considerata   l'esigenza   di  acquisire  in  modo  strutturato  le informazioni  dovute  dai  soggetti realizzatori delle indagini sugli indici  di  ascolto  e  di  diffusione  dei  mezzi  di  comunicazione attraverso l'adozione di appositi modelli al fine di rendere omogenea la gestione e l'elaborazione dei dati richiesti;
 Ritenuto  pertanto  di dover adottare un apposito provvedimento per disciplinare   le   modalita'   di  acquisizione  delle  informazioni richieste;
 Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e Sebastiano  Sortino,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  Il presente provvedimento disciplina, in applicazione dell'art. 6, comma 4, della delibera n. 85/06/CSP, le modalita' di acquisizione dei  dati  e  delle  informazioni previste dagli articoli 2 e 6 della stessa delibera.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita'  di  comunicazione delle informazioni da parte dei soggetti realizzatori  delle  indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.
 1. I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, cosi' come definiti all'art.  1,  comma 1,  lettera e), della delibera n. 85/06/CSP, sono tenuti  a  comunicare  all'Autorita'  i  dati anagrafici generali, la composizione degli organi amministrativi e dei rappresentanti legali, l'assetto  proprietario  e  quello  delle  societa' socie, lo statuto vigente  e  la  «nota informativa» concernente le indagini effettuate secondo le modalita' previste dai successivi articoli 3, 4 e 6.
 |  |  |  | Art. 3. Dichiarazione dei soggetti realizzatori delle indagini
 1.  I  soggetti di cui all'art. 2 del presente provvedimento devono produrre una dichiarazione contenente:
 a) i  propri  dati  anagrafici  generali,  utilizzando il modello A  IA;
 b) l'indicazione  della  composizione,  della  durata dell'organo amministrativo  e delle generalita' del legale rappresentante e degli amministratori, utilizzando il modello B  IA;
 c) l'indicazione  del  capitale  sociale,  dell'elenco dei propri soci, della percentuale delle rispettive partecipazioni e del diritto di voto in assemblea ordinaria, utilizzando il modello C1  IA;
 d) l'indicazione  del  capitale sociale delle societa' a cui sono intestate  le  azioni  o  le  quote  del  soggetto realizzatore delle indagini,   dell'elenco  dei  soci  delle  medesime  societa',  della percentuale  delle  partecipazioni detenute dai soci e del diritto di voto  esercitabile  in  assemblea  ordinaria,  utilizzando il modello C2  IA.
 |  |  |  | Art. 4. Comunicazione dello statuto
 1.  I  soggetti  di cui all'art. 2 del presente provvedimento hanno l'obbligo  di trasmettere all'Autorita' copia integrale dello statuto vigente.
 |  |  |  | Art. 5. Dichiarazione  dei  soggetti che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori delle indagini
 1.  Coloro  che  esercitano  il controllo sui soggetti realizzatori delle  indagini  sugli  indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione sono tenuti a darne comunicazione mediante una dichiarazione redatta utilizzando il modello D  IA.
 |  |  |  | Art. 6. Nota informativa
 1. I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di  diffusione  dei  diversi  mezzi  di  comunicazione hanno altresi' l'obbligo  di  comunicare,  per  ogni  indagine effettuata, una «nota informativa» contenente le seguenti indicazioni minime:
 a) i   dati  anagrafici  generali  della  societa'  che  realizza l'indagine;
 b) la metodologia utilizzata;
 c) la consistenza del campione oggetto dell'indagine;
 d) le  modalita'  di  rilevazione e l'eventuale margine di errore per categoria;
 e) il periodo della rilevazione;
 f) il costo di accesso ai singoli servizi di rilevazione;
 g) l'indirizzo  del sito internet o altro mezzo ove e' reperibile il    documento   recante   l'esposizione   dell'intera   metodologia utilizzata.
 2.  Il  documento elettronico contenente la nota informativa di cui al  comma 1 dovra' essere trasmesso in formato PDF, per la successiva pubblicazione   sul   sito  dell'Autorita',  all'indirizzo  di  posta elettronica indiciascolto@agcom.it
 |  |  |  | Art. 7. Termini
 1.  I  soggetti  realizzatori  delle  indagini  che  alla  data  di pubblicazione  del  presente provvedimento gia' svolgono attivita' di ricerca  ed effettuano le rilevazioni sono tenuti a comunicare quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 entro il 15 settembre 2006.
 2.  I  soggetti  realizzatori  delle  indagini che si costituiscano successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sono  tenuti  a  comunicare  quanto  previsto dagli articoli 3, 4 e 6 entro 12 mesi dall'avvio dell'attivita' di ricerca.
 3.  Coloro  che  esercitano  il  controllo  sui  soggetti di cui al comma 1   del   presente   articolo  sono  tenuti  ad  effettuare  la comunicazione  prevista  dall'art. 5 del presente provvedimento entro il 15 settembre 2006.
 4.  Coloro  che  esercitano  il  controllo  sui  soggetti di cui al comma 2   del   presente   articolo  sono  tenuti  ad  effettuare  la comunicazione  prevista  dall'art. 5 del presente provvedimento entro 12   mesi   dall'avvio   dell'attivita'   di   ricerca  del  soggetto controllato.
 5.   Di   ogni   variazione   dei   dati   richiesti  dal  presente provvedimento,  dovra'  essere  data  comunicazione  con  le medesime modalita'  previste  dagli  articoli 3,  4,  5  e 6 entro i 60 giorni successivi  al  verificarsi  dell'evento. L'assenza di variazioni nel corso   dell'anno   dovra'   essere   attestata   mediante   apposita dichiarazione  da  trasmettere  all'Autorita' entro il 31 dicembre di ogni anno.
 |  |  |  | Art. 8. Sanzioni
 1.  I  soggetti  realizzatori  che  nelle comunicazioni di cui agli articoli 3,  4,  5  e  6 espongono fatti non rispondenti al vero sono sanzionati  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 2. I soggetti realizzatori che non provvedono alle comunicazioni di cui  agli  articoli 3, 4, 5 e 6 sono sanzionati ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it
 Roma, 12 luglio 2006
 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Innocenzi Botti - Sortino
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 85 a pag. 89 della G.U.  <----
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