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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 20 luglio 2006 |  | Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti,  adottato  con  delibera  n.  11971  del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15510). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
 Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
 Visto l'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 Vista   la  direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  4 novembre  2003, relativa al prospetto da pubblicare per  l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;
 Visto  il  regolamento  809/2004/CE della commissione del 29 aprile 2004,  recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento   europeo   e   del   Consiglio  per  quanto  riguarda  le informazioni  contenute  nei  prospetti,  il  modello  dei prospetti, l'inclusione    delle    informazioni    mediante   riferimento,   la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;
 Vista  la  delibera  n.  11971  del 14 maggio 1999, con la quale e' stato   adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina  degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato  con  delibere  n.  12475  del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile  2001,  n.  13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001,  n.  13605  del  5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924  del  4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre   2003,  n.  14692  dell'11 agosto  2004,  n.  14743  del 13 ottobre  2004,  n.  14990  del  14 aprile  2005  e  n.  15232  del 29 novembre 2005;
 Ritenuta l'opportunita' di modificare le disposizioni contenute nel regolamento  sugli  emittenti  per adeguarle alla disciplina prevista dalla citata legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 Considerate  le  osservazioni  formulate  dagli  enti  ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
 Delibera:
 I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera  n.  11971  del  14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475  del  6 aprile  2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio  2001,  n.  13130  del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002,  n.  13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002  del  27 marzo  2003,  n.  14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto  2004,  n.  14743  del  13 ottobre  2004, n. 14990 del 14 aprile  2005  e  n.  15232  del 29 novembre 2005, e' modificato ed integrato come segue:
 Nell'art. 33:
 - al  comma 1,  dopo  la  lettera j),  sono  inserite le seguenti lettere:
 «k)  aventi  ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:
 i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
 ii)  non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri  tipi  di  strumenti  finanziari  e  non siano collegati ad uno strumento derivato;
 iii)   diano  veste  materiale  al  ricevimento  di  depositi rimborsabili;
 iv)  siano  coperti  da un sistema di garanzia dei depositi a norma  degli  articoli da  96  a  96-quater  del  decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  relativa  ai  sistemi  di garanzia dei depositi;
 l) aventi  ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore ai dodici mesi»;
 - dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma 4:
 «4.  Nel  caso  di  sollecitazioni  aventi  ad  oggetto strumenti finanziari  diversi  dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:
 (i)  il  corrispettivo  totale  dell'offerta,  calcolato per un periodo di dodici mesi, sia inferiore a euro 50.000.000;
 (ii) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
 (iii)  non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri  tipi  di  strumenti  finanziari  e  non siano collegati ad uno strumento derivato; e'   pubblicato   ai   sensi   dell'art.  8,  comma 1,  un  prospetto semplificato  redatto  conformemente  allo schema di cui all'Allegato 1M;  non  e' richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del   medesimo   articolo;   tale   prospetto   semplificato  non  e' preventivamente approvato dalla Consob».
 L'art. 19, comma 1, e' sostituito dal seguente:
 «Gli  annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR, fondi pensione aperti e strumenti finanziari diversi da titoli di capitale emessi in modo  continuo o ripetuto da banche possono essere diffusi dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Consob.»;
 Nell'art.   6-bis,   comma 1,  le  parole  «enti  creditizi»  sono sostituite dalla parola «banche»;
 Nell'art.   9-bis,   comma 3,  le  parole  «enti  creditizi»  sono sostituite dalla parola «banche»;
 Dopo l'Allegato 1L, e' inserito l'Allegato 1M (Allegato n. 1).
 II.  La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 luglio 2006
 Il presidente: Cardia
 |  |  |  | Allegato 1 ALLEGATO 1M
 Schema di prospetto informativo per le emissioni
 di obbligazioni bancarie previste dall'art. 33, comma IV
 Schema di Prospetto informativo redatto ai sensi della disciplina in  materia  di  sollecitazione  all'investimento  (da  consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta). COPERTINA
 Indicare  la denominazione sociale nonche' il ruolo ricoperto dai soggetti  che  in  qualita' di emittente, offerente, responsabile del collocamento, ecc. intervengono nell'operazione.
 Inserire  la  seguente indicazione: «Prospetto informativo per le emissioni di obbligazioni bancarie c.d. Plain Vanilla»
 Inserire la seguente indicazione: «Offerta di ....»
 Riportare quanto di seguito indicato:
 «Il  presente  prospetto non e' sottoposto all'approvazione della Consob». I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE 1. Persone responsabili
 Ogni   persona   responsabile   delle  informazioni  fornite  nel prospetto  e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso,  indicare  dette  parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri  degli  organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente,  fornire  il  nome  e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.
 Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che,  avendo  esse  adottato  tutta  la  ragionevole diligenza a tale scopo,  le  informazioni  contenute  nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne   il   senso.   Eventuale   dichiarazione   delle   persone responsabili   di  talune  parti  del  prospetto  attestante  che  le informazioni   contenute  nella  parte  del  prospetto  di  cui  sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi.
 2. Denominazione e forma giuridica.
 3. Sede legale e sede amministrativa.
 4. Numero  di  iscrizione  all'albo  delle  banche tenuto dalla Banca d'Italia.
 5. Gruppo   bancario  di  appartenenza  e  relativo  numero  di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia.
 6. Patrimonio  di  vigilanza,  Tier  One  Capital  Ratio, Total Capital  ratio, sofferenze lorde/impieghi, sofferenze nette/impieghi, partite  anomale/impieghi,  riferiti  agli  ultimi due bilanci ovvero all'ultima  semestrale  -  se  pubblicata  -  e  all'ultimo bilancio. Indicazione  dei  rischi  piu'  importanti  in  essere  relativamente all'emittente, se rilevanti sotto il profilo della solvibilita' o del suo     sensibile     deterioramento.    Eventuale    quantificazione dell'ammontare   massimo  del  rischio  in  essere  e  dell'eventuale appostazione di accantonamenti in bilancio.
 7. Eventuale    rating,    riferito   al   periodo   precedente l'emissione, con indicazione del soggetto che lo ha rilasciato.
 8. Eventuali  conflitti  di interesse attinenti il collocamento dei titoli. II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE 1. Persone responsabili
 1.1.  Ogni  persona  responsabile  delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In questo ultimo caso,  indicare  dette  parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri  degli  organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente,  fornire  il  nome  e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.
 1.2.  Dichiarazione  delle  persone  responsabili  del  prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale  scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a  loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da   alterarne   il  senso.  Eventuale  dichiarazione  delle  persone responsabili   di  talune  parti  del  prospetto  attestante  che  le informazioni   contenute  nella  parte  del  prospetto  di  cui  sono responsabili  sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 2. Fattori di rischio
 2.1.  Chiara indicazione dei fattori di rischio significativi per gli  strumenti  finanziari  offerti  al  pubblico  e/o  ammessi  alla negoziazione,  al  fine  di valutare il rischio di mercato connesso a tali  strumenti  finanziari,  in  una  sezione intitolata «Fattori di rischio».   Qualora   sia   previsto  l'ammortamento  anticipato,  su iniziativa  dell'emittente  dello strumento, deve esserne fornita una adeguata  descrizione, specificando le condizioni dell'ammortamento e le  implicazioni  in termini di pricing e di eventuale difficolta' di reinvestimento alle medesime condizioni da parte del sottoscrittore. 3. Informazioni fondamentali
 3.1.  Interessi  di  persone  fisiche  e  giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta.
 Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi   per   l'emissione/l'offerta,  con  indicazione  delle persone interessate e della natura degli interessi.
 3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.
 3.3.  Indicare  le  ragioni dell'offerta se diverse dalla ricerca del  profitto e/o dalla copertura di determinati rischi. Se del caso, comunicare  la  stima  delle spese totali dell'emissione/offerta e la stima  dell'importo  netto dei proventi. Le spese e i proventi devono essere  suddivisi  in  funzione  dei  principali  impieghi previsti e presentati in ordine di priorita' degli impieghi. Se l'emittente e' a conoscenza  del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l'ammontare e le fonti di altri finanziamenti necessari. 4. Informazioni  riguardanti  gli  strumenti finanziari da offrire/da ammettere alla negoziazione
 4.1.   Descrizione  del  tipo  e  della  classe  degli  strumenti finanziari  offerti  al  pubblico  e/o ammessi alla negoziazione, ivi compreso   il  codice  ISIN  (International  Security  Identification Number)  o  altri  analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari.
 4.2.  Legislazione  in  base  alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.
 4.3.  Indicare  se  gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore  e se sono in forma cartolare o dematerializzata. In questo ultimo   caso,   fornire   denominazione  e  indirizzo  del  soggetto incaricato della tenuta dei registri.
 4.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari.
 4.5.  Il  ranking  degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o  ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole  intese ad influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario    ad    eventuali   obbligazioni   presenti   o   future dell'emittente.
 4.6.   Descrizione   dei   diritti,   compresa   qualsiasi   loro limitazione,  connessi  agli  strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.
 4.7.  Il  tasso  di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare:
 - data di godimento e di scadenza degli interessi;
 - termine di prescrizione degli interessi e del capitale.
 Qualora  il  tasso non sia fisso, descrizione del sottostante sul quale  e'  basato, e del metodo utilizzato per mettere in relazione i due  valori, nonche' indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni  sulla  performance  passata  e futura del sottostante e sulla sua volatilita':
 - descrizione  di  eventuali  fatti  perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante;
 - regole  di  adeguamento  applicabili  in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante;
 - nome del responsabile del calcolo.
 4.8.  Data  di scadenza e modalita' di ammortamento del prestito, comprese   le   procedure   di   rimborso.   Qualora   sia   previsto l'ammortamento   anticipato,   su  iniziativa  dell'emittente  o  del possessore  dello  strumento,  deve  esserne fornita una descrizione, specificando le condizioni dell'ammortamento.
 4.9.  Indicazione  del  tasso  di rendimento. Illustrare in forma sintetica il metodo di calcolo del rendimento.
 4.10.  Descrivere  in  che modo i possessori dei titoli di debito sono   rappresentati,  indicando  tra  l'altro  l'organizzazione  che rappresenta  gli  investitori  e  le  disposizioni applicabili a tale rappresentanza.  Indicazione  del luogo in cui il pubblico puo' avere accesso ai contratti relativi a tali modalita' di rappresentanza.
 4.11.  In  caso  di  nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle  autorizzazioni  e delle approvazioni in virtu' delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.
 4.12.   In   caso  di  nuove  emissioni,  la  data  prevista  per l'emissione degli strumenti finanziari.
 4.13.   Descrizione   di   eventuali   restrizioni   alla  libera trasferibilita' degli strumenti finanziari.
 4.14.  Riguardo  al  paese  in  cui  e'  situata  la sede sociale dell'emittente,  nonche'  al  paese  o  ai  paesi  in cui viene fatta l'offerta  o  si  intende  ottenere  l'ammissione  alla  negoziazione indicare:
 - le  trattenute fiscali alla fonte sul reddito derivante dagli strumenti finanziari;
 - se  l'emittente  si  incarica  di  operare le trattenute alla fonte. 5. Condizioni dell'offerta 5.1.   Statistiche   relative   all'offerta,  calendario  previsto  e modalita' di sottoscrizione dell'offerta.
 5.1.1. Condizioni alle quali l'offerta e' subordinata.
 5.1.2.    Ammontare    totale   dell'emissione/dell'offerta;   se l'ammontare  non e' fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare definitivo dell'offerta.
 5.1.3.  Periodo  di  validita'  dell'offerta,  comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.
 5.1.4.    Descrizione    della   possibilita'   di   ridurre   la sottoscrizione e delle modalita' di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.
 5.1.5.   Indicazione  dell'ammontare  minimo  e/o  massimo  della sottoscrizione  (espresso  in  numero  di  strumenti  finanziari o di importo aggregato da investire).
 5.1.6.  Modalita'  e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.
 5.1.7.  Indicazione  della  data  in cui i risultati dell'offerta verranno   resi  pubblici  e  descrizione  completa  delle  modalita' seguite.
 5.1.8.  Procedura  per  l'esercizio  di  un  eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilita' dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati. 5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione.
 5.2.1. Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti   gli   strumenti   finanziari.   Se  l'offerta  viene  fatta contemporaneamente  sui  mercati  di  piu'  paesi e se una tranche e' stata  riservata,  o  e'  riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.
 5.2.2.   Procedura   per   la   comunicazione  ai  sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilita' di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione. 5.3. Fissazione del prezzo
 5.3.1.  Indicazione  del prezzo previsto al quale saranno offerti gli  strumenti  finanziari o del metodo utilizzato per determinarlo e della  procedura  di  comunicazione  del prezzo. Indicare l'ammontare delle  spese  e  delle  imposte  specificamente  poste  a  carico del sottoscrittore o dell'acquirente. 5.4. Collocamento e sottoscrizione
 5.4.1.  Nome  e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e di   singole   parti   dell'offerta   e,   per  quanto  a  conoscenza dell'emittente  o  dell'offerente,  dei collocatori nei vari paesi in cui l'offerta viene effettuata.
 5.4.2.  Denominazione  e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.
 5.4.3.   Nome   e   indirizzo   dei  soggetti  che  accettano  di sottoscrivere  l'emissione  sulla  base di un impegno di assunzione a fermo  e  nome  e  indirizzo  dei soggetti che accettano di collocare l'emissione  senza  un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un  accordo  di  «vendita  al  meglio».  Indicazione  degli  elementi essenziali  degli  accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non  riguarda  la  totalita'  dell'emissione,  indicare  la parte non coperta.  Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.
 5.4.4.  Data  in  cui  e'  stato  o  sara'  concluso l'accordo di sottoscrizione. 6. Ammissione alla negoziazione e modalita' di negoziazione
 6.1.  Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli   su   un  mercato  regolamentato  o  su  altri  mercati equivalenti,   con  indicazione  dei  mercati  in  questione.  Questa circostanza  deve  essere  menzionata  senza creare l'impressione che l'ammissione  alla  negoziazione verra' necessariamente approvata. Se note,  indicare le date piu' prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione.
 6.2.  Indicare  tutti  i  mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono gia' ammessi alla negoziazione  strumenti  finanziari  della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione.
 6.3.  Nome  e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno  di  agire  quali  intermediari  nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidita' attraverso il margine tra i prezzi di domanda  e  di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno. 7. Informazioni supplementari
 7.1. Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono menzionati consulenti legati ad un'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.
 7.2.  Indicazione  di  altre  informazioni  contenute  nella nota informativa  sugli  strumenti  finanziari  sottoposte a revisione o a revisione   limitata   da  parte  di  revisori  legali  dei  conti  e segnalazione  dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione  della  relazione  o,  con  il  permesso  dell'autorita' competente, di una sintesi della relazione.
 7.3. Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono inseriti  un  parere  o  una  relazione  attribuiti ad una persona in qualita'  di  esperto,  indicare  nome, indirizzo e qualifica di tale persona   e   suoi   eventuali   interessi  rilevanti  nell'attivita' dell'emittente.  Se  la  relazione  e'  stata  redatta  su  richiesta dell'emittente,  indicare  che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona  che  ha  autorizzato il contenuto della relativa parte della nota informativa sugli strumenti finanziari.
 7.4.  Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali  informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente  sappia  o  sia  in  grado  di  accertare  sulla  base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti  che  potrebbero  rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.
 7.5.  Indicare i rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo  di  attribuzione.  Breve  spiegazione  del  significato dei rating  qualora  sia  stato  pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating.
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