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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2006 (vai al sommario) |  | CAMERA DEI DEPUTATI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio 2006 |  | Piano  di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai  movimenti  e  partiti  politici  per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 Visti  gli  articoli 1,  2  e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
 Visti  gli  articoli 9,  12  e  15,  commi 13  e  16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
 Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
 Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera  dei  deputati in data 26 luglio 2006 ha approvato il piano di ripartizione  dei  rimborsi  delle  spese  elettorali  sostenute  dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006;
 Visti  gli  articoli 2  e  7  del  Regolamento  dei servizi e del personale;
 Decreta:
 E'  resa  esecutiva  la  deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
 Gli  uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:
 a) alla regolarita', riscontrata dal Collegio dei revisori di cui  all'art.  8,  comma 14,  della  legge  2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti  di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici  beneficiari  risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo  articolo;  quanto  ai  rendiconti  riferiti ad esercizi sui quali  detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei  deputati  ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in   coincidenza   del   termine  di  erogazione  di  ciascuna  rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito.
 b) alla   trasmissione   alla  Presidenza  della  Camera  dei deputati  del  consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo della Camera  dei  deputati del 9 e 10 aprile 2006 di cui all'art. 12 della legge  10 dicembre  1993,  n.  515,  da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari.
 Roma, 26 luglio 2006
 Il Presidente: Bertinotti Il segretario generale: Zampetti
 |  |  |  | XV LEGISLATURA Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 22/2006. Oggetto: Piano  di  ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute  dai  movimenti  e  partiti  politici  per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006. Riunione di mercoledi' 26 luglio 2006. L'UFFICIO DI PRESIDENZA
 Visti  gli  articoli 1,  2  e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
 Visto l'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
 Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della menzionata legge n. 515 del 1993;
 Visti  i dati forniti dal Ministero dell'interno relativamente al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati;
 Visti i risultati della consultazione elettorale in oggetto;
 Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;
 Considerato  che  occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi in oggetto;
 Atteso  che,  ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima  rata  del  rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2006, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute  dai  movimenti  e  partiti  politici  per il rinnovo della Camera  dei  deputati  del  9  e  10 aprile  2006  e' determinato nel prospetto   allegato   che   fa   parte   integrante  della  presente deliberazione.
 Art. 2.
 1.  E' disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e  non  decaduti  ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999,  n. 157, secondo quanto specificato in calce al piano medesimo. Ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di  ciascun  anno  ovvero,  qualora  tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio.
 2.  All'erogazione  dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15,  comma 13,  della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, secondo le modalita'   indicate   dai  soggetti  che  risultino  abilitati  alla riscossione  anche  in  forza  di  attestazione  corredata  di  copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi  maturati  successivamente  alla  data  di  cui al comma 1, ultimo  periodo,  del  presente  articolo,  sui  depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.
 Art. 3.
 1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.
 2.  In  caso  di  riformulazione  del  piano  di ripartizione che comporti   una   diversa   distribuzione   dei  rimborsi  elettorali, nell'interesse  dei  movimenti  o partiti politici che risultino aver percepito  meno  di  quanto  legislativamente  previsto e salvo che i soggetti  percipienti  non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di  erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora  essa  non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del  codice  civile.  Le  somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.
 3.  Nell'eventualita'  che  non  sia  applicabile  il comma 1 del presente  articolo,  la  Camera  dei  deputati  potra'  procedere  al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo.
 Art. 4.
 1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla  sua  esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento  di  attuazione  della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  27 luglio 1994, relativamente  all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica  la  sospensione  feriale  dei  termini prevista dall'art. 9, comma 1,  del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti  di  amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della Camera dei deputati  18 aprile  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.
 Art. 5.
 1. Le somme attribuite a partiti o movimenti politici decaduti ai sensi  dell'art.  1,  comma 2,  della  legge  3 giugno  1999, n. 157, integrate  degli  interessi  maturati  sui relativi depositi bancari, nonche' gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, ultimo  periodo,  della presente deliberazione, sul deposito bancario della  provvista  saranno  rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze  una  volta  intervenuta  la  definitivita'  del piano di cui all'art. 1.
 Art. 6.
 1.  La  presente  deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 ---->  Vedere TABELLA a pag. 7 del S.O.  <----
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