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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 21 luglio 2006 |  | Autorizzazione   all'Istituto   Giordano   per  l'espletamento  delle procedure   di  valutazione  di  conformita',  previste  dal  decreto legislativo  18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per lo sviluppo
 produttivo e la competitivita' del
 Ministero dello sviluppo economico
 di concerto con
 IL DIRETTORE GENERALE
 della Direzione generale per la navigazione
 e il trasporto marittimo ed interno
 e del Ministero dei trasporti
 Vista  la Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati membri riguardanti le unita' da diporto;
 Visto  il  decreto 30 aprile 2003, n. 175 recante il regolamento in materia  di  disposizioni  per  il  rilascio dell'autorizzazione agli organismi   di   certificazione   in  materia  di  progettazione,  di costruzione  e  immissione  in  commercio di unita' da diporto e loro componenti;
 Vista   la  Direttiva  2003/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del 16 giugno 2003, che modifica la Direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative degli Stati membri riguardanti le unita' da diporto;
 Visto  il  decreto  legislativo  18  luglio 2005, n. 171 recante il codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della  Direttiva 2003/44/CE;
 Visto  il  decreto  interdirettoriale  datato  9  novembre  1999 di autorizzazione  provvisoria  ad espletare le procedure di valutazione di conformita' ai sensi del decreto legislativo n. 436/1996;
 Visto   il  decreto  interdirettoriale  datato  7  giugno  2005  di autorizzazione  provvisoria  per  le  procedure  di  attestazione  di conformita'  per  quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche;
 Vista  l'istanza  del  15 settembre 2003, protocollo MAP n. 829731, con  la quale l'Istituto Giordano, con sede in Bellaria (Rimini), via Rossini   n.   2,  ha  richiesto  il  riconoscimento  come  organismo notificato   al   rilascio   di   attestati  di  conformita'  per  la certificazione  CE  di  prodotti  ai  sensi  dell'art. 10 del decreto legislativo  n.  171/2005  e  del  controllo  di  produzione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 171/2005;
 Visto  il  decreto  interministeriale 27 marzo 2006, concernente la determinazione  delle  tariffe  ai  sensi  dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
 Vista   l'attestazione   di   versamento  effettuata  dall'Istituto Giordano  in  data  22  giugno  2006  dell'importo  dovuto  ai  sensi dell'allegato I del decreto interministeriale 27 marzo 2006;
 Visto  il  verbale  datato 2 maggio 2006 della struttura tecnica di cui  all'art.  7,  comma 5 del citato decreto 30 aprile 2003, n. 175, istituita  con  decreto  interdirettoriale  dell'11 febbraio 2004 nel quale  si  esprime  parere  favorevole  all'idoneita'  dell'organismo richiedente;
 Ritenuto  di  dover  procedere  al  rilascio dell'autorizzazione ai sensi  dell'art.  7,  comma 2, del citato decreto ministeriale del 30 aprile 2003, n. 175,
 Decretano:
 Art. 1.
 L'organismo  Istituto  Giordano  con  sede  in Bellaria (Rimini) e' autorizzato  ad espletare le procedure di attestazione di conformita' per  i  prodotti  rientranti  nel  campo  di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:
 Allegato V (Modulo Aa);
 Allegato VI (Modulo B);
 Allegato X (Modulo D);
 Allegato XI (Modulo F);
 Allegato XII (Modulo G);
 Allegato XIII (Modulo H);
 Allegato XIV (Modulo E);
 Allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).
 |  |  |  | Art. 2. L'Istituto  Giordano  e'  tenuto  ad  inviare  al  Ministero  dello sviluppo   economico  -  Direzione  generale  sviluppo  produttivo  e competitivita'  -  Ispettorato  tecnico  ufficio  F2  e al competente ufficio  del  Ministero  dei  trasporti  ogni  sei  mesi, su supporto informatico,  l'elenco  delle  certificazioni  emesse  ai sensi della presente autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La presente autorizzazione ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.
 2.  Entro  il  periodo  di  validita'  il  Ministero dello sviluppo economico  e  il Ministero dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti,  si  riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.
 3.  Qualsiasi  variazione  dello  stato  di  diritto  o  di  fatto, rilevante   ai   fini  del  mantenimento  dei  requisiti  di  cui  al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello  sviluppo  economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'  -  Ispettorato  tecnico  ufficio  F2  e al competente ufficio del Ministero dei trasporti.
 4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente autorizzazione.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 21 luglio 2006
 
 Il direttore generale
 della Direzione generale
 per lo sviluppo produttivo
 e la competitività
 Goti
 Il direttore generale
 della Direzione generale
 per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno
 Provinciali
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