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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 12 luglio 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti i decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre   2005   e  10 marzo  2006,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  «CSQA  Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via  S. Gaetano  n.  74,  con  decreto dell'11 gennaio 2002, e' stata prorogata fino al 3 agosto 2006;
 Considerato  che  il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Grana Padano» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 9 maggio 2005, protocollo n. 62180;
 Considerata   la  necessita'  di  garantire  la  continuita'  del controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta «Grana Padano»;
 Ritenuto    di    dover   differire   il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 11 gennaio 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  «CSQA  - Certificazioni  Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  11 gennaio  2002,  ad effettuare i controlli sulla denominazione  di  origine  protetta «Grana Padano» registrata con il regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia'   prorogata   con  decreti  13 dicembre  2004,  11 aprile  2005, 30 giugno  2005,  29 novembre  2005 e 10 marzo 2006, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 agosto 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2002.
 Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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