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| Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 11 luglio 2006 |  | Modifica  del decreto 30 dicembre 2005, relativo ai progetti autonomi gia'  ammessi  al  finanziamento  del  Fondo per le agevolazioni alla ricerca. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  di seguito denominato MIUR;
 Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;
 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;
 Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5  e  7  che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  2000,  n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;
 Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina  del  Comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;
 Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto  decreto  ministeriale  dell'8 agosto  2000,  n.  593,  e  i relativi esiti istruttori;
 Tenuto  conto  delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del  26 ottobre 2005, ed in particolare il progetto n. 691 presentato dalla  Atos  Origin  Italia  S.p.A. e dall'Universita' degli studi di Bari, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai  fini  dell'ammissione  alle  agevolazioni  ai  sensi  del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;
 Visto  il decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, con il quale  il progetto n. 691 presentato dallaAtos Origin Italia S.p.A. e dall'Universita'   degli   studi  di  Bari,  e'  stato  ammesso  alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;
 Considerato  che  all'art. l del citato decreto dirigenziale, nella scheda  allegata  (Allegato  1),  relativamente  al  progetto  n. 691 presentato  dalla  Atos Origin Italia S.p.A. e dall'Universita' degli studi   di   Bari,   per   mero   errore   materiale,   relativamente all'Universita'   degli   studi   di  Bari,  e'  stata  indicata  una suddivisione dei costi errata;
 Sentito  il parere espresso dal Comitato nella seduta del 10 maggio 2006, relativamente al suddetto errore materiale;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252   «Regolamento   recante   norme   per   la  semplificazione  dei procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle informazioni antimafia»;
 Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  alla relativa modifica del decreto  dirigenziale  n. 3334 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  Le  disposizioni  relative  al progetto n. 691 presentato dalla Atos  Origin  Italia  S.p.A.  e dall'Universita' degli studi di Bari, contenute  nella  scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n.  3334  del 30 dicembre 2005, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.
 2.  Il  contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 3334  del  30 dicembre  2005, per il progetto n. 691 presentato dalla Atos Origin Italia S.p.A. e dall'Universita' degli studi di Bari, per effetto   del  presente  decreto  e'  conseguentemente  diminuito  di Euro 40.000,00.
 Restano  ferme  tutte  le  altre  disposizioni del predetto decreto dirigenziale.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 luglio 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato alle pagg. 65 - 66 della G.U.  <----
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