| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
 Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti   amministrativi  da  adottarsi  nelle  forme  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  e  in particolare l'art. 2 concernente l'emanazione  di  atti  nella  forma  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
 Considerata  la  necessita',  segnalata anche dalle amministrazioni statali,   regionali   e   locali,  di  codificare  e  di  conformare all'ordinamento  giuridico-costituzionale  le  prassi  in  materia di cerimoniale,  nonche' l'esigenza di garantire la loro piu' generale e uniforme  applicazione  da  parte degli organi pubblici, nel contesto delle incrementate relazioni nazionali e internazionali;
 Visto  il  testo  di  disposizioni  elaborato  dalla commissione di studio,   nominata   in   data   30 settembre   2002  e  composta  da rappresentanti degli Organi costituzionali;
 Acquisito  su tale testo l'assenso degli Uffici di Presidenza delle giunte  e  dei  consigli  delle  regioni  e  delle province autonome, espresso   al   termine  degli  incontri  promossi  d'intesa  con  il Dipartimento per gli affari regionali;
 Considerato  che  gli Organi costituzionali ai quali e' stato fatto pervenire  il  testo  non  hanno  ritenuto  di  avanzare suggerimenti integrativi   ed   acquisita   l'intesa   degli  Organi  dello  Stato interessati;
 Decreta:
 Sono  emanate  nel  testo  allegato,  che  fa  parte integrante del presente  decreto, le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche.
 Roma, 14 aprile 2006
 p. Il Presidente: Letta
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