IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica e in particolare l'art. 2 concernente l'emanazione di atti nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»; Considerata la necessita', segnalata anche dalle amministrazioni statali, regionali e locali, di codificare e di conformare all'ordinamento giuridico-costituzionale le prassi in materia di cerimoniale, nonche' l'esigenza di garantire la loro piu' generale e uniforme applicazione da parte degli organi pubblici, nel contesto delle incrementate relazioni nazionali e internazionali; Visto il testo di disposizioni elaborato dalla commissione di studio, nominata in data 30 settembre 2002 e composta da rappresentanti degli Organi costituzionali; Acquisito su tale testo l'assenso degli Uffici di Presidenza delle giunte e dei consigli delle regioni e delle province autonome, espresso al termine degli incontri promossi d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali; Considerato che gli Organi costituzionali ai quali e' stato fatto pervenire il testo non hanno ritenuto di avanzare suggerimenti integrativi ed acquisita l'intesa degli Organi dello Stato interessati; Decreta: Sono emanate nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche. Roma, 14 aprile 2006 p. Il Presidente: Letta |