| IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti
 e della nutrizione
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
 Visto  la circolare del Ministero della sanita' n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145  del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile 2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle    direttive    1999/45/CE    e   2001/60/CE,   relative   alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto il decreto dirigenziaie 23 luglio 2002, con il quale e' stato registrato  al n. 11419/PPO il prodotto denominato Binox Vapor a nome dell'impresa Gamma International S.r.l. con sede in Rodigo (Mantova), via  Francesca  Est  n.  81, autorizzato alla commercializzazione per dieci anni;
 Vista  la  nota  in data 3 agosto 2004 con la quale l'impresa Gamma International  S.r.l.  ha  richiesto  il  cambio  di composizione con sostituzione della cipermetrina e della conseguente riclassificazione del  prodotto di cui trattasi in applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
 Visto  il  decreto  dirigenziale  21 ottobre  2004  con il quale la proprieta' del prodotto fitosanitario Binox Vapor e' stata trasferita all'impresa  Zapi  Industrie  Chimiche  S.p.a.  con  sede in Conselve (Padova), via Terza Strada n. 12;
 Visto  il  decreto  ministeriale  7 marzo 2006 di recepimento della direttiva  2005/53/CE  del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione di  alcune  sostanze  attive  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali e' compresa la cipermetrina;
 Vista la nota in data 22 febbraio 2006, con la quale l'impresa Zapi Industrie   Chimiche   S.p.a.,  ha  richiesto  la  sospensione  della registrazione  del  prodotto  Binox Vapor in attesa della conclusione dell'iter  di  modifica  di  composizione, precisando nel contempo di aver  sospeso  la  produzione  del  prodotto  di  cui  trattasi nella composizione a suo tempo autorizzata;
 Considerato  che  l'esame  di  detta  modifica  di  composizione e' tuttora in corso;
 Ritenuto    di    conseguenza   di   procedere   alla   sospensione dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del  prodotto fitosanitario  Binox  Vapor, in attesa della conclusione dell'iter di modifica di composizione e della sua conseguente riclassificazione;
 Decreta:
 1. E'   sospesa  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e all'impiego   del  prodotto  fitosanitario  denominato  Binox  Vapor, registrato  al  n. 11419/PPO con decreto dirigenziale 23 luglio 2002, successivamente  modificato  con  decreti  di  cui  l'ultimo  in data 21 ottobre  2004,  a nome dell'impresa Zapi Industrie Chimiche S.p.a, con  sede  legale  in  Conselve  (Padova), via Terza Strada n. 12, in attesa  della  conclusione  dell'iter  di  modifica di composizione e della conseguente riclassificazione del prodotto di cui trattasi.
 2.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio  del  prodotto  sopra  citato  e'  consentita  fino  al 28 febbraio  2007,  in  analogia  con  quanto  disposto  dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.
 3.    L'impresa    titolare    dell'autorizzazione   del   prodotto fitosanitario Binox Vapor e' tenuta ad adottare ogni iniziativa volta ad   informare   i   rivenditori  e  gli  utilizzatori  del  prodotto fitosanitario  medesimo  dell'avvenuta sospensione e dei rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 giugno 2006
 Il direttore generale: Borrello
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