| IL DIRIGENTE dell'ufficio di farmacovigilanza
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione, dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2000, n. 219;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  il  parere  della  Sottocommissione  di farmacovigilanza del 13 febbraio 2006;
 Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA del 15 febbraio 2006;
 Ritenuto   a  tutela  della  salute  pubblica  dover  provvedere  a modificare  gli stampati delle specialita' medicinali contenenti come principio attivo gonadotropine derivate da urine umane;
 Determina:
 Art. 1.
 1.  E'  fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione  in  commercio  di specialita' medicinali, autorizzate con   procedura  di  autorizzazione  di  tipo  nazionale,  contenenti gonadotropine  derivate  da  urine  umane,  di integrare gli stampati secondo  quanto  indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.
 2.  Le  modifiche  di  cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto   di   autorizzazione  rilasciato  per  ciascuna  specialita' medicinale   -   dovranno  essere  apportate  immediatamente  per  il riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto ed entro centottanta giorni  dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo.
 3.   Gli   stampati   delle   specialita'   medicinali   contenenti gonadotropine  derivate  da  urine umane autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  dovranno  riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.
 La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 luglio 2006
 Il dirigente: Venegoni Allegato I Sezione 4.4. Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.
 Pur  non  essendo  stato  riportato  alcun caso di contaminazione virale  associato  alla somministrazione di gonadotropine estratte da urine umane, il rischio di trasmissione di agenti patogeni conosciuti o sconosciuti non puo' essere totalmente escluso.
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