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| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 24 luglio 2006 |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale   Tarceva   (erlotinib)   -   autorizzata   con  procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 99/2006). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale   Tarceva   (erlotinib)   -   autorizzata   con  procedura centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 settembre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/05/311/001  25  mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU;
 EU/1/05/311/002  100 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU;
 EU/1/05/311/003  150 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU;
 Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.
 IL DIRETTORE GENERALE
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  Registro;  visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che  dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001;
 Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6/7 giugno 2006;
 Vista  la  deliberazione n. 20 in data 15 giugno 2006 del Consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,   alla  specialita'  medicinale  Tarceva  debba  venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.
 Alla  specialita'  medicinale  TARCEVA (erlotinib) nelle confezioni indicate  vengono  attribuiti  i  seguenti  numeri di identificazione nazionale:
 Confezioni:
 25 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871010/E (in base 10), 1356V2 (in base 32);
 100  mg  30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871022/E (in base 10), 1356VG (in base 32);
 150  mg  30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871034/E (in base 10), 1356VU (in base 32).
 Indicazioni  terapeutiche:  Tarceva  e' indicato nel trattamento di pazienti  affetti  da  carcinoma  polmonare  non  a  piccole  cellule localmente  avanzato  o  metastatico,  dopo  fallimento  di almeno un precedente regime chemioterapico.
 Nel  prescrivere  Tarceva  devono essere tenuti in considerazione i fattori associati ad un aumento della sopravvivenza.
 Il   trattamento   non   ha   dimostrato  vantaggi  in  termini  di sopravvivenza  o altri effetti clinicamente rilevanti in pazienti con tumori EGFR-negativi.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La  specialita' medicinale Tarceva (erlotinib) e' classificata come segue:
 Confezione:
 25 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871010/E (in base 10), 1356V2 (in base 32);
 Classe di rimborsabilita': «H»;
 Prezzo ex factory (IVA esclusa) 473,00 euro;
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 780,64 euro.
 Confezione:
 100  mg  30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871022/E (in base 10); 1356VG (in base 32);
 classe di rimborsabilita': «H»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 1656,00 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2733,06 euro.
 Confezione:
 150  mg  30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036871034/E (in base 10), 1356VU (in base 32);
 classe di rimborsabilita' «H»
 prezzo ex factory (IVA esclusa) 2066,00 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3409,73 euro.
 Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del  Servizio  sanitario  nazionale  secondo  le condizioni stabilite nella procedura negoziale.
 Ai   fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio  sanitario nazionale,   i  centri  utilizzatori  dovranno  compilare  la  scheda raccolta  dati  informatizzata  di arruolamento che indica i pazienti eligibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.
 Ai  fini del monitoraggio della spesa, l'azienda produttrice dovra' inviare   all'AIFA,   con  periodicita'  trimestrale,  il  numero  di confezioni  cedute  e  relativo  importo, distinti per singoli centri acquirenti,    secondo    le    indicazioni   pubblicate   sul   sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 OSP2:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile  in  ambiente ospedaliero, in ambito extra-ospedaliero o in  una  struttura ad esso assimilabile secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.
 |  |  |  | Art. 4. Farmacovigilanza
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di  cui  al  decreto  del  21 novembre 2003 (G.U. 1° dicembre 2003) e successivi  aggiornamenti;  al  termine  della  fase  di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio
 Roma, 24 luglio 2006
 Il direttore generale: Martini
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