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| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 14 luglio 2006 |  | Designazione  della  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato  di  Viterbo,  quale  autorita'  pubblica  incaricata  di effettuare  i  controlli sulla denominazione «Castagna di Vallerano», protetta  transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 novembre 2003. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto   il   decreto  3 novembre  2003,  relativo  alla  protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  denominazione «Castagna  di  Vallerano»,  trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali    l'Autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art.  14  della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il predetto  ente  territoriale  ha indicato quale autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di  che  trattasi,  la  Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato  di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4;
 Considerato  che  Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura e artigianato  di  Viterbo  ha  dimostrato  di  aver  adeguato  in modo puntuale  il  piano  di  controllo  predisposto  per la denominazione «Castagna di Vallerano»; allo schema tipo e di possedere la struttura idonea  a  garantire  l'efficacia  dei  controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   dei  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4, e' designata quale  autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare le funzioni di controllo  previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Castagna di Vallerano»; protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 novembre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura di Viterbo del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa  o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge  n.  526/1999  qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei  requisiti  ivi  indicati,  con  decreto dell'autorita' nazionale competente  che  lo  stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  non  puo'  modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione  «Castagna  di Vallerano»; cosi' come depositati presso il  Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  comunica  ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato   nella   documentazione  presentata,  la  composizione  del Comitato   di   certificazione   o   della  struttura  equivalente  e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  nel  relativo  disciplinare  di  produzione  e  che  sulle confezioni  con  le  quali  viene  commercializzata  la denominazione «Castagna  di  Vallerano»,  venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 3 novembre 2003.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento  della  denominazione «Castagna di Vallerano» da parte dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione Castagna di Vallerano anche mediante immisione  nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle politiche agricole,  alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  «Camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo»   immette   nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle politiche   agricole,  alimentari  e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione  «Castagna  di Vallerano» rilasciate agli utilizzatori. Le  modalita'  di  attuazione  di tali procedure saranno indicate dal Ministero   delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali.  I medesimi   elementi   conoscitivi  individuati  nel  primo  comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.
 |  |  |  | Art. 8. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Viterbo  e'  sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche  agricole, alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 9. Eccezionalmente   e  limitatamente  all'anno  2006,  l'adesione  al sistema  dei  controlli e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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