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| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 14 luglio 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Sardegna»,  riferita  all'olio extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista la domanda presentata da:
 1)   L.A.R.P.O.   -   Libera  Associazione  Regionale  Produttori Olivicoli;
 2)  A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano;
 3)  A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Sassari;
 4) A.P.P.OL - Associazione Regionale Produttori Olivicoli;
 5)  A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro;
 6)  A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Cagliari;
 7)  Associazione Regionale Olivicoltori Sardi; intesa ad ottenere la  registrazione  della  denominazione  Sardegna  riferita  all'olio extravergine  di  oliva,  ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;
 Vista la nota protocollo n. 66149 del 26 novembre 2003 con la quale il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista l'istanza con la quale le associazioni:
 1)   L.A.R.P.O.   -   Libera  Associazione  Regionale  Produttori Olivicoli;
 2)  A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano;
 3)  A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Sassari;
 4) A.P.P.OL - Associazione Regionale Produttori Olivicoli;
 5)  A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro;
 6)  A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Cagliari;
 7)  Associazione  Regionale  Olivicoltori Sardi; hanno chiesto la protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6  del  predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della   citata  istanza  della  denominazione  di  origine  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Sardegna riferita  all'olio  extravergine  di oliva, in attesa che l'organismo comunitario    decida   sulla   domanda   di   riconoscimento   della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalle associazioni:
 1)   L.A.R.P.O.   -   Libera  associazione  regionale  produttori olivicoli;
 2)  A.P.P.O.O. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Oristano;
 3)  A.P.P.O.S. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Sassari;
 4) A.P.P.OL - Associazione regionale produttori olivicoli;
 5)  A.P.P.O.N. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Nuoro;
 6)  A.P.P.O.C. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Cagliari;
 7)  Associazione regionale olivicoltori, assicuri la protezione a titolo transitprio e a livello nazionale della denominazione Sardegna riferita  all'olio  extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione  allegato  alla  nota n. 66149 del 26 novembre 2006, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  l'art.  5,  comma 6,  del  predetto  regolamento  (CE) n. 510/2006,  alla denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva.
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva e'  riservata  al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  denominazione  Sardegna riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  come  denominazione  di origine   protetta   ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Disciplinare per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Sardegna»
 Art. 1.
 La  Denominazione  di  origine  protetta  «Sardegna» e' riservata all'olio  extravergine di oliva estratto nelle zone di cui all'art. 2 da  olive  prodotte  in aziende iscritte nell'elenco degli oliveti di produzione  a  D.O.P.  che rispondano alle condizioni ed ai requisiti fissati  dalle  norme  vigenti  e  da  quelle  stabilite dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 1)  La  zona  di  coltura  delle  olive destinate alla produzione dell'olio  D.O.P.  «Sardegna»  comprende  i  territori  dei  seguenti comuni: Provincia di Cagliari:
 Arbus,  Armungia,  Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei,   Cagliari,   Calasetta,   Capoterra,  Carbonia,  Carloforte, Castiadas,  Collinas,  Decimomannu,  Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria,  Domusnovas,  Donori,  Elmas, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesico,  Gesturi,  Giba,  Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila,   Guspini,   Iglesias,  Las  Plassas,  Lunamatrona,  Mandas, Maracalagonis,   Masainas,  Monastir,  Monserrato,  Muravera,  Musei, Narcao,  Nuraminis,  Nuxis,  Ortacesus,  Pabillonis,  Pauli  Arbarei, Perdaxius,  Pimentel,  Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu,  Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolo' Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Sant'Anna  Arresi, Sant'Antioco, Sant'Andrea Frius, Santadi, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbi', Serdiana, Serramanna, Serrenti,  Siliqua,  Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Simmai,  Siurgus  Donigala,  Soleminis,  Suelli,  Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro,       Villamar,      Villamassargia,      Villanovaforru, Villanovafranca,  Villaperuccio, Villaputzu; Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa. Provincia di Oristano:
 Abbasanta,   Aidomaggiore,   Albagiara,   Ales,  Allai,  Arborea, Ardauli,  Assolo,  Asuni,  Baradili,  Baratili  San  Pietro. Baressa, Bauladu,  Bidoni',  Bonarcado,  Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris,    Fordongianus,    Ghilarza,    Gonnoscodina,   Gonnosno', Gonnostramatza,   Masullas,   Marrubiu,   Milis,  Mogorella,  Mogoro, Morgongiori,  Narbolia,  Neoneli,  Norbello,  Nughedu Santa Vittoria, Nurachi,  Nureci,  Ollastra  Simaxis,  Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino,  Pompu,  Riola  Sardo,  Ruinas,  Samugheo,  San  Nicolo' D'arcidano,  Santa  Giusta,  Santu  Lussurgiu,  San Vero Milis, Scano Montiferro,   Sedilo,   Seneghe,   Senis,   Sennariolo,  Siamaggiore, Siamanna,  Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile,  Tadasuni,  Terralba,  Tramatza,  Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras,  Usellus, Villanova Truschedu, Villa Sant'Antonio, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu. Provincia di Nuoro:
 Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Barisardo, Baunei, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Dorgali, Dualchi, Elini,  Escalaplano,  Escolca,  Esterzili,  Flussio,  Gadoni,  Gairo, Galtelli,  Gavoi,  Genoni,  Gergei,  Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu,  Laconi,  Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lode', Lotzorai, Lula, Macomer,   Magomadas,   Mamoiada,  Meana  Sardo,  Modolo,  Montresta, Noragugume,  Nuoro,  Nuragus,  Nurallao, Nurri, Oliena, Olzai, Onani, Onifai,  Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune,  Osini,  Ottana,  Ovodda,  Perdasdefogu,  Posada,  Sadali, San Teodoro,  Sagama,  Sarule,  Serri,  Seui,  Seulo, Silanus, Siniscola, Sindia,  Sorgono,  Suni,  Talana,  Tertenia,  Teti,  Tiana,  Tinnura, Tonara,   Torpe',   Tortoli',   Triei,  Ulassai,  Urzulei,  Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanovatulo, Villanova Strisaili. Provincia di Sassari:
 Aggius,  Aglientu,  Alghero,  Anela,  Ardara,  Arzachena, Badesi, Banari,  Benetutti,  Berchidda,  Bessude,  Bonnanaro,  Bono, Bonorva, Bortigiadas,  Borutta,  Bottida,  Budduso',  Bultei,  Bulzi,  Burgos, Calangianus,    Cargeghe,    Castelsardo,   Cheremule,   Chiaramonti, Codrongianus,  Cossoine,  Erula,  Esporlatu,  Florinas,  Giave, Golfo Aranci,  Illorai,  Ittireddu,  Ittiri, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto,  Luras,  Mara,  Martis,  Monteleone  Rocca  Doria, Monti, Mores,  Muros,  Nughedu  di  San Nicolo', Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschini,   Osilo,   Ossi,  Ozieri,  Padria,  Padru,  Palau,  Pattada, Perfugas,  Ploaghe,  Pozzomaggiore, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sant'Antonio  di  Gallura,  Santa  Teresa  Gallura,  Sassari, Sedini, Semestene,  Sennori,  Siligo,  Sorso,  Telti, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi,  Torralba,  Tula,  Tissi,  Trinita'  d'Agultu e Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone.
 Art. 3.
 La  Denominazione  di  origine  protetta  «Sardegna» e' riservata all'olio  extra-vergine  di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo  presenti  nell'oliveto,  da  sole o congiuntamente, per almeno l'80%:  Bosana,  Tonda  di  Cagliari,  Nera  (Tonda)  di  Villacidro, Semidana  e  i  loro sinonimi; al restante 20% concorrono le varieta' minori  presenti  nel  territorio,  che  comunque  non incidono sulle caratteristiche finali del prodotto.
 In  ogni  caso  le  caratteristiche  chimiche  ed  organolettiche dell'olio  extra  vergine  di oliva D.O.P. risultano omogenee come da art. 9.
 Art. 4.
 Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla   produzione  dell'olio  a  Denominazione  di  origine  protetta «Sardegna»,  di  cui  all'art. 1, devono essere quelle specificate al successivo  art.  5  atte  a  conferire  alle  olive  e  all'olio  le tradizionali caratteristiche qualitative.
 Art. 5.
 Nella  zona  di  produzione  dell'olio  a Denominazione d'origine protetta «Sardegna» l'andamento climatico risponde perfettamente alle esigenze  tipiche  della  specie  che trova il suo particolare areale nell'ambiente  mediterraneo  di cui la Sardegna e' tipico esempio. Le piogge  sono  concentrate  nel  periodo  autunnale  e primaverile con lunghi   intervalli   siccitosi   durante   il   periodo  estivo.  La pluviometria  media  delle  aree  olivetate  e'  di  circa 550/600 mm all'anno.
 Le  temperature  hanno  andamento  stagionale,  con i massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Cio' concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione dell'ulivo.
 I  terreni  olivetati  compresi  nei  comuni  di  cui all'art. 2, prevalentemente   a  giacitura  collinare,  sono  ritenuti  idonei  a conferire  le  caratteristiche  specifiche  delle  produzioni di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna».
 Il  substrato  di  coltura  delle  aree di produzione e', in ogni caso,  tale  da  consentire  una efficiente coltivazione dell'olivo e conferire un'adeguata omogeneita' e caratterizzazione del prodotto.
 Per  la lotta ai parassiti dell'olivo vengono seguite le tecniche della  lotta  guidata;  le erbe infestanti vengono controllate con la tecnica  dell'aridocoltura  e, sempre nel rispetto dei principi della lotta guidata, talvolta si ricorre all'uso di erbicidi.
 Art. 6.
 Per  gli  oliveti  idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna» e' ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha.
 La resa massima delle olive in olio e' del 22%.
 Art. 7.
 La   raccolta   delle  olive  deve  avvenire  ad  uno  stadio  di maturazione  ottimale,  entro  un arco di tempo compreso tra l'inizio della  invaiatura  e  non  oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono:
 la «brucatura» dalla pianta;
 la raccolta con mezzi meccanici.
 In ogni caso, saranno escluse le tecniche, comunque eseguite, che prevedono  la  raccattatura  delle  drupe cadute al suolo. E' vietato l'uso di prodotti di abscissione.
 Le  olive  raccolte  dovranno  essere trasportate e conservate in idonei contenitori aerati atti a garantire la qualita' originaria, in ambienti  freschi  e ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi  di gelate e lontano da odori sgradevoli; devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.
 Art. 8.
 L'estrazione  dell'olio  extravergine di oliva a Denominazione di origine protetta «Sardegna» deve avvenire nel luogo di produzione, in frantoi  riconosciuti  sulla  base  della normativa vigente, siti nei comuni indicati all'art. 2 e soltanto con processi meccanici e fisici atti  a  garantire  la conservazione delle caratteristiche originarie dei   frutto   ed  a  conferire  al  prodotto  la  migliore  qualita' organolettica.
 E'  vietato  il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) o meccanica (talco) durante la trasformazione delle olive in olio.
 E' vietato il metodo di trasformazione noto come ripasso.
 La temperatura massima di gramolazione consentita e' pari a 30°C; la durata massima della gramolazione consentita e' pari a 75 minuti.
 Art. 9.
 L'olio  a  Denominazione  di origine protetta «Sardegna» all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:
 acidita' in acido oleico \leq 0,5%;
 numero di perossidi \leq 15;
 polifenoli totali ppm \geq 100;
 tocoferoli ppm \geq 100;
 colore dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo;
 odore di fruttato;
 sapore di fruttato con sentori di amaro e di piccante;
 panel  test \geq 7 e altri parametri secondo la metodica di cui all'allegato 12 del Reg. CE n. 2568/91, e comunque nel rispetto della normativa vigente.
 Art. 10.
 Alla  Denominazione  di  origine  protetta  «Sardegna» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «genuino».
 E'  tuttavia  consentito  l'uso  di nomi di fattorie e di aziende purche' non abbiano significato laudativo ne' siano tali da trarre in inganno  il  consumatore; detti eventuali riferimenti dovranno essere riportati  in etichetta in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.
 Art. 11.
 L'olio  extravergine  di  oliva  di  cui  all'art.  1 puo' essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a  cinque  litri.  Le operazioni di preparazione ed imbottigliainento degli  oli  D.O.P.«Sardegna»,  nel  rispetto della tradizione, devono essere  effettuate  nell'ambito  del  territorio indicato all'art. 2. L'olio  extravergine  di  cui  all'art.  1 viene stoccato in locali e recipienti idonei, al riparo dalla luce e dall'aria.
 Sui  recipienti  e/o  sulle  bottiglie contrassegnate a D.O.P., o sulle  etichette  apposte  sui  medesimi  devono  essere riportati, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P. (che costituisce parte   integrante   del  presente  disciplinare  -  allegato  n.  1) costituito  da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio che, con le foglie dell'ulivo, stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia della Sardegna.
 Il  carattere  tipografico  della  dicitura «Olio extravergine di oliva di Sardegna D.O.P.», che circonda l'ellisse dell'oliva, e' Meta Plus  Bold  e,  in ogni caso, le dimensioni devono essere superiori a quelle di qualsiasi altra dicitura.
 Art. 12.
 Le  funzioni  di  controllo vengono esercitate in conformita' con quanto previsto dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92.
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 40 della G.U.  <----
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