Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 luglio 2006 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sardegna», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Vista la domanda presentata da: 1) L.A.R.P.O. - Libera Associazione Regionale Produttori Olivicoli; 2) A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano; 3) A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Sassari; 4) A.P.P.OL - Associazione Regionale Produttori Olivicoli; 5) A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro; 6) A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Cagliari; 7) Associazione Regionale Olivicoltori Sardi; intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006; Vista la nota protocollo n. 66149 del 26 novembre 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale le associazioni: 1) L.A.R.P.O. - Libera Associazione Regionale Produttori Olivicoli; 2) A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano; 3) A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Sassari; 4) A.P.P.OL - Associazione Regionale Produttori Olivicoli; 5) A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro; 6) A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Cagliari; 7) Associazione Regionale Olivicoltori Sardi; hanno chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalle associazioni: 1) L.A.R.P.O. - Libera associazione regionale produttori olivicoli; 2) A.P.P.O.O. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Oristano; 3) A.P.P.O.S. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Sassari; 4) A.P.P.OL - Associazione regionale produttori olivicoli; 5) A.P.P.O.N. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Nuoro; 6) A.P.P.O.C. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Cagliari; 7) Associazione regionale olivicoltori, assicuri la protezione a titolo transitprio e a livello nazionale della denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66149 del 26 novembre 2006, sopra citata; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva. |
| Art. 2. La denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2006 Il direttore generale: La Torre |
| Disciplinare per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Sardegna» Art. 1. La Denominazione di origine protetta «Sardegna» e' riservata all'olio extravergine di oliva estratto nelle zone di cui all'art. 2 da olive prodotte in aziende iscritte nell'elenco degli oliveti di produzione a D.O.P. che rispondano alle condizioni ed ai requisiti fissati dalle norme vigenti e da quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. 1) La zona di coltura delle olive destinate alla produzione dell'olio D.O.P. «Sardegna» comprende i territori dei seguenti comuni: Provincia di Cagliari: Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolo' Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sant'Andrea Frius, Santadi, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbi', Serdiana, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Simmai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu; Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa. Provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro. Baressa, Bauladu, Bidoni', Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosno', Gonnostramatza, Masullas, Marrubiu, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolo' D'arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Sant'Antonio, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu. Provincia di Nuoro: Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Barisardo, Baunei, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Dorgali, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Gadoni, Gairo, Galtelli, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lode', Lotzorai, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, San Teodoro, Sagama, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Siniscola, Sindia, Sorgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpe', Tortoli', Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanovatulo, Villanova Strisaili. Provincia di Sassari: Aggius, Aglientu, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottida, Budduso', Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Monti, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolo', Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschini, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Torralba, Tula, Tissi, Trinita' d'Agultu e Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone. Art. 3. La Denominazione di origine protetta «Sardegna» e' riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti nell'oliveto, da sole o congiuntamente, per almeno l'80%: Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20% concorrono le varieta' minori presenti nel territorio, che comunque non incidono sulle caratteristiche finali del prodotto. In ogni caso le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. risultano omogenee come da art. 9. Art. 4. Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio a Denominazione di origine protetta «Sardegna», di cui all'art. 1, devono essere quelle specificate al successivo art. 5 atte a conferire alle olive e all'olio le tradizionali caratteristiche qualitative. Art. 5. Nella zona di produzione dell'olio a Denominazione d'origine protetta «Sardegna» l'andamento climatico risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie che trova il suo particolare areale nell'ambiente mediterraneo di cui la Sardegna e' tipico esempio. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La pluviometria media delle aree olivetate e' di circa 550/600 mm all'anno. Le temperature hanno andamento stagionale, con i massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Cio' concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione dell'ulivo. I terreni olivetati compresi nei comuni di cui all'art. 2, prevalentemente a giacitura collinare, sono ritenuti idonei a conferire le caratteristiche specifiche delle produzioni di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna». Il substrato di coltura delle aree di produzione e', in ogni caso, tale da consentire una efficiente coltivazione dell'olivo e conferire un'adeguata omogeneita' e caratterizzazione del prodotto. Per la lotta ai parassiti dell'olivo vengono seguite le tecniche della lotta guidata; le erbe infestanti vengono controllate con la tecnica dell'aridocoltura e, sempre nel rispetto dei principi della lotta guidata, talvolta si ricorre all'uso di erbicidi. Art. 6. Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna» e' ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha. La resa massima delle olive in olio e' del 22%. Art. 7. La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l'inizio della invaiatura e non oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono: la «brucatura» dalla pianta; la raccolta con mezzi meccanici. In ogni caso, saranno escluse le tecniche, comunque eseguite, che prevedono la raccattatura delle drupe cadute al suolo. E' vietato l'uso di prodotti di abscissione. Le olive raccolte dovranno essere trasportate e conservate in idonei contenitori aerati atti a garantire la qualita' originaria, in ambienti freschi e ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; devono essere molite entro due giorni dalla raccolta. Art. 8. L'estrazione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di origine protetta «Sardegna» deve avvenire nel luogo di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati all'art. 2 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie dei frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualita' organolettica. E' vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) o meccanica (talco) durante la trasformazione delle olive in olio. E' vietato il metodo di trasformazione noto come ripasso. La temperatura massima di gramolazione consentita e' pari a 30°C; la durata massima della gramolazione consentita e' pari a 75 minuti. Art. 9. L'olio a Denominazione di origine protetta «Sardegna» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: acidita' in acido oleico \leq 0,5%; numero di perossidi \leq 15; polifenoli totali ppm \geq 100; tocoferoli ppm \geq 100; colore dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo; odore di fruttato; sapore di fruttato con sentori di amaro e di piccante; panel test \geq 7 e altri parametri secondo la metodica di cui all'allegato 12 del Reg. CE n. 2568/91, e comunque nel rispetto della normativa vigente. Art. 10. Alla Denominazione di origine protetta «Sardegna» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «genuino». E' tuttavia consentito l'uso di nomi di fattorie e di aziende purche' non abbiano significato laudativo ne' siano tali da trarre in inganno il consumatore; detti eventuali riferimenti dovranno essere riportati in etichetta in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P. Art. 11. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 puo' essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a cinque litri. Le operazioni di preparazione ed imbottigliainento degli oli D.O.P.«Sardegna», nel rispetto della tradizione, devono essere effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 2. L'olio extravergine di cui all'art. 1 viene stoccato in locali e recipienti idonei, al riparo dalla luce e dall'aria. Sui recipienti e/o sulle bottiglie contrassegnate a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportati, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P. (che costituisce parte integrante del presente disciplinare - allegato n. 1) costituito da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio che, con le foglie dell'ulivo, stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia della Sardegna. Il carattere tipografico della dicitura «Olio extravergine di oliva di Sardegna D.O.P.», che circonda l'ellisse dell'oliva, e' Meta Plus Bold e, in ogni caso, le dimensioni devono essere superiori a quelle di qualsiasi altra dicitura. Art. 12. Le funzioni di controllo vengono esercitate in conformita' con quanto previsto dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92. |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato a pag. 40 della G.U. <---- |
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