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| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 14 luglio 2006 |  | Modifica  del  decreto  13 gennaio  2006,  relativo  alla  protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Castelmagno»,  registrata  con  regolamento  (CE)  n.  1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto  il  decreto  del  13 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 22 del 27 gennaio  2006  relativo  alla  protezione  transitoria accordata a livello  nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno»;
 Vista  l'istanza presentata in data 5 luglio 2006 dal Consorzio per la  tutela  del  formaggio  Castelmagno  DOP,  intesa ad ottenere una ulteriore  integrazione  alla  modifica  della  disciplina produttiva della   denominazione   di   origine   protetta  «Castelmagno»,  gia' presentata ai servizi dell'Unione europea;
 Vista la nota del 7 luglio 2006, numero di protocollo n. 64351, con la   quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali  ha  trasmesso  il  disciplinare  di produzione comprensivo dell'ulteriore modifica richiesta;
 Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a livello   nazionale   al  disciplinare  di  produzione  trasmesso  al competente  organo  comunitario con la citata nota del 7 luglio 2006, numero di protocollo n. 64351;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con  decreto  26 maggio  2004  alla  denominazione  «Castelmagno»  e' riservata  al  prodotto  ottenuto  in  conformita' al disciplinare di produzione  trasmesso  all'organo  comunitario  con nota del 7 luglio 2006, numero di protocollo n. 64351, allegato al presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato Disciplinare di produzione del formaggio Castelmagno
 Denominazione di Origine Protetta (DOP)
 Art. 1.
 La  Denominazione  di Origine Protetta «Castelmagno» e' riservata esclusivamente  al  formaggio  che  risponde  alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Il  formaggio  «Castelmagno» e' ottenuto da latte di vacca crudo. Le  mungiture  devono  essere fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive  con  eventuali  aggiunte  di  latte ovino e/o caprino in percentuale  da  un  minimo del 5% ad un massima del 20%. Il bestiame bovino  deve essere riconducibile ai tipi genetici Bara' Pustertaler, Bruna,  Pezzata  Rossa  d'Oropa,  Pezzata Rossa, Montbeillard, Grigio Alpina, Piemontese, Valdostana e loro incroci.
 Le vacche che forniscono il latte per la DOP «Castelmagno» devono essere sottoposte a mungitura non piu' di due volte al giorno.
 Nell'ambito  della  gestione  aziendale  e'  vietato  il ciclo di asciutta  delle  vacche  fuori  dalla  zona  tipica di produzione; ad eccezione  dei  capi  di  proprieta'  dei  margari,  in  relazione ai tradizionali cicli di monticazione e demonticazione.
 L'alimentazione  del bestiame deve essere costituita da almeno il 10%  giornaliero di foraggi freschi od affienati, ottenuti in zona di produzione, al fine di tutelare un legame con il territorio.
 E' vietato l'uso di insilati di mais.
 I componenti dei mangimi costituenti l'integrazione della razione alimentare  dovranno  essere  costituiti da cereali, leguminose, sali minerali e vitamine consentiti dalle leggi vigenti.
 Il  formaggio  DOP  «Castelmagno» presenta una forma cilindrica a facce  piane  del  diametro di 15-25 cm. Lo scalzo e' di 12-20 cm. Il peso  di  una  forma  varia  dai  2  ai  7 kg. Le caratteristiche del formaggio  DOP  sono  riferite  al  periodo  minimo  di  stagionatura (sessanta giorni).
 Le  caratteristiche del «Castelmagno» sono le seguenti: formaggio presamico  pressato a pasta semidura che si produce per l'intero arco dell'anno,  tranne che per la tipologia d'alpeggio che viene prodotta nell'intervallo di tempo maggio-ottobre:
 a) crosta:  non  edibile,  sottile  di colore giallo-rossastro, liscia,  tendente  al  rigido  e  regolare ai minimi di stagionatura; assume  invece  un  colore piu' scuro, si ispessisce e diventa rugosa con il progredire della stagionatura;
 b) pasta:   bianco  perlaceo  o  bianco  avorio  ai  minimi  di stagionatura,  di  colore  giallo  ocrato  con eventuali venature blu verdastre  all'interno  col  progredire  della stagionatura, ottenute anche   mediante   la   foratura   delle  forme  secondo  la  tecnica tradizionale (manuale con ferri lunghi);
 c) struttura: friabile ai minimi di stagionatura, piu' compatta col progredire della stagionatura;
 d) sapore:  fine,  delicato e moderatamente salato ai minimi di stagionatura; piu' saporito col progredire della stagionatura.
 La percentuale minima di grasso sulla Sostanza Secca e' del 34 %.
 Il  latte  destinato  alla  trasformazione  in «Castelmagno» deve essere  esclusivamente  crudo.  Le mungiture devono essere fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive.
 E'  consentito  il  raffreddamento del latte per lo stoccaggio ad una temperatura non inferiore ai 6°C.
 Il  latte,  dopo  l'eventuale  scrematura  per  affioramento,  va riscaldato   alla  temperatura  di  30-38°C.  Non  e'  consentita  la pastorizzazione  e  la  termizzazione  del latte. E' vietato l'uso di fermenti.  La coagulazione avviene alla temperatura compresa tra 30 e 38°C,  in  un  tempo  tra  i  30  e i 90 minuti con caglio liquido di vitello (con almeno il 70 % di chimosina).
 Quando   il   coagulo   ha  raggiunto  un  sufficiente  grado  di rassodamento lo si rivolta e successivamente lo si rompe mantenendolo sempre all'interno del siero di lavorazione chiamato tradizionalmente «la   laita».   La   rottura  successiva  viene  effettuata  dapprima grossolanamente  e  poi  in  modo  sempre  piu' fine sino ad ottenere granuli  caseosi  omogenei,  delle  dimensioni  da  chicco  di mais a nocciola.  La  lavorazione  in caldaia avviene mantenendo la massa in continua  agitazione  per  un  tempo  da  10  a  15 minuti al fine di facilitare  la  separazione  della cagliata dalla laita' che si trova inglobata nelle maglie del coagulo con eventuali soste intermedie. La cagliata  cosi'  frantumata viene lasciata depositare sul fondo della caldaia o scaricata.
 La  cagliata  viene  messa in una tela asciutta e pulita chiamata «risola» in tessuto vegetale o sintetico.
 La   risola   va  poi  eventualmente  pressata  e  appesa  oppure appoggiata  su  un  piano inclinato. Si lascia riposare per almeno 18 ore,  necessarie perche' il siero residuo fuoriesca senza l'azione di pressatura.
 E' consentito durante questo riposo raffreddare la cagliata.
 Trascorso  questo  periodo  di  almeno  18 ore, la cagliata viene messa  in recipienti (di materiale idoneo all'uso alimentare compreso il  legno),  sommersa nel siero delle lavorazioni precedenti che deve avere una temperatura di almeno 10°C per un periodo che va dai 2 ai 4 giorni  per  una  regolare fermentazione. Successivamente la cagliata viene rotta e poi finemente tritata, rimescolata e salata.
 Il  prodotto  viene ora avvolto in una tela in tessuto vegetale o sintetico,  ed  introdotto  nelle  fascelle"  di formatura in legno o altro materiale idoneo ove rimane per almeno 1 giorno e sottoposta ad una adeguata pressatura manuale o meccanica.
 Sulla  base  delle fascelle viene posizionata una matrice recante il marchio di origine in negativo sulla forma, descritto nel presente disciplinare di produzione.
 E'  consentita un'ulteriore salatura delle forme a secco per dare colore e consistenza alla crosta del formaggio.
 La  maturazione deve avvenire in grotte naturali fresche ed umide o  comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali per un periodo  minimo di sessanta giorni su assi di legno o altro materiale idoneo. La temperatura di stagionatura deve essere compresa tra i 5°C e i 15°C e l'umidita' tra 70% - 98%.
 Durante  la  stagionatura le forme potranno essere spazzolate e/o lavate   utilizzando  sostanze  naturali,  che  non  abbiano  effetto colorante diretto, onde contenere lo sviluppo di muffe indesiderate e di acari.
 Art. 3.
 Il  formaggio  «Castelmagno»  deve  essere prodotto, stagionato e confezionato  nel  territorio amministrativo dei seguenti comuni siti in  provincia  di Cuneo: Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, da cui dovra' provenire anche il latte destinato alla trasformazione.
 Art. 4.
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo   di   controllo,  dei produttori/stagionatori  e  dei  confezionatori, nonche' la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del  prodotto.  Inoltre, il quantitativo di latte prodotto, nonche' i bovini e gli ovicaprini da cui deriva la materia prima, devono essere soggetti  a  controllo  funzionale.  Deve  essere  sempre presente la scheda  tecnica  del caglio ed il riferimento al lotto in uso. Devono anche  essere  denunciate mensilmente il numero delle forme prodotte. Per   il   formaggio  «Castelmagno»  che  si  fregia  della  menzione aggiuntiva «di Alpeggio», gli appezzamenti sui quali sono gestiti gli animali  al  pascolo  devono  essere  iscritti  in un apposito elenco tenuto   dall'Organismo  di  controllo.  Di  tali  appezzamenti  sono determinate le quantita' massime di latte prodotto per specie animale di  cui  si  terra'  conto  nell'emissione  dell'autorizzazione  alla marchiatura. La stima delle potenzialita' massime in termini di litri di  latte  sostenibile  dall'area  pascolata  deve  essere realizzata tenendo   conto   della   composizione  floristica,  del  momento  di utilizzazione, della tipologia e del carico animale presente; inoltre deve essere denunciato ogni anno l'inizio e la fine dell'attivita' di pascolo all'Organismo di controllo. Gli alpeggi devono essere censiti dall'Organismo  di controllo. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Le   condizioni   da  rispettare  sono  relative  alle  strutture destinate  alla  produzione  del  latte  ed  alla  sua  lavorazione e stagionatura.  Le  stalle  dove viene prodotto il latte devono essere registrate ai sensi della normativa vigente ed i punti di lavorazione devono  essere in possesso o del bollo CEE oppure, in caso di aziende che effettuano la vendita diretta, di idonea autorizzazione sanitaria rilasciata sulla base della vigente normativa nazionale.
 Entro  il 10 di ogni mese deve essere dichiarato all'Organismo di Controllo  il  numero  di forme prodotte o stagionate da ogni azienda nel mese precedente.
 Art. 5.
 Il  formaggio «Castelmagno» prodotto e stagionato puo' portare la menzione aggiuntiva «di Alpeggio» a condizione che:
 il  latte  sia  proveniente  esclusivamente  da vacche, capre e pecore  mantenute  al pascolo in alpeggio per un periodo compreso tra l'inizio  di maggio  e  la fine di ottobre. Gli animali devono essere alimentati al pascolo con almeno il 90% di flora locale;
 tutto il processo produttivo avvenga in alpeggio;
 la caseificazione avvenga al di sopra dei 1000 metri s.l.m.
 Art. 6.
 I  controlli  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 verranno effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.
 Art. 7.
 Il  prodotto  viene  marchiato  all'origine  con il logo impresso sulla  faccia  a contatto con la base della fascella al momento della formatura.  Prima  dell'immissione  del  prodotto  al  consumo verra' apposta  sul  formaggio  conforme un contrassegno identificativo, che costituisce  il marchio di conformita', denominato «sventolina» sulla stessa faccia occupata dal marchio di origine, descritta nel presente disciplinare di produzione.
 Il  marchio  di  origine  e' costituito da una «C» stilizzata con abbozzi  di vette alpine nella parte superiore ed al centro una forma ellittica  di  formaggio  intagliato. Il marchio e' realizzato in due dimensioni: di cm 11,0 x 12,0 per marchiare le forme da 2 a 3 kg e di cm 15,3 x 16,3 per le forme da 3 a 7 kg.
 
 ---->  Vedere Marchio a pag. 36 della G.U.  <----
 
 Il formaggio «Castelmagno» essendo prodotto tutto al di sopra dei 600   m.  s.l.m.  reca  in  etichetta  la  dicitura  «prodotto  della montagna»;  quando  la  produzione  del  latte  e  la  caseificazione avvengono  al  di  sopra  dei  1000  metri  s.l.m.,  il formaggio DOP anziche'   la   dicitura  «prodotto  della  montagna»  arrechera'  in etichetta la dicitura «di alpeggio».
 Nel  caso  di formaggio «Castelmagno» prodotto della montagna, la scritta della sventolina sara' in campo colore blu.
 Per  il formaggio «Castelmagno» d'Alpeggio la sventolina portera' la  menzione «DI ALPEGGIO» sulle quattro eliche che la compongono; la scritta  «CASTELMAGNO»  sara'  in  campo  colore  verde  muschio  e i caratteri  della  scritta  «Dl  ALPEGGIO»,  posta  all'interno  della scritta «CASTELMAGNO», avranno un'altezza di 6 mm.
 
 ---->  Vedere Marchio a pag. 36 della G.U.  <----
 
 Su  entrambe  le scritte verra' riportata la dicitura «crosta non edibile».
 Indici  colorimetri del marchio di conformita': Sventolina per il Castelmagno  DOP  «Prodotto della montagna»: colore giallo pantone n. 101C,   colore   blu  reflex;  Sventolina  per  Castelmagno  DOP  «di alpeggio»:  colore  giallo  pantone  n. 101C, colore verde pantone n. 348C.
 Solo  a  seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potra'  essere  immesso  al  consumo  con la Denominazione di Origine Protetta «Castelmagno».
 Il  marchio  di  conformita'  e'  costituto da un contrassegno di carta a forma circolare con fustellature a quattro eliche di diametro di cm 18 recanti il medesimo disegno di cui al marchio d'origine.
 I  contrassegni  devono  recare  le  diciture di legge oltre alla dicitura  Denominazione  di  Origine Protetta «Castelmagno» e, se del caso,  delle  menzioni  aggiuntive  «prodotto  della  montagna» o «di Alpeggio».
 Tutti  gli  elementi  utili  alla marchiatura, contenenti il logo costitutivo  della  Denominazione  d'Origine Protetta che costituisce parte  integrante del presente Disciplinare di Produzione comprensivo della  sigla  alfanumerica  che  identifica il casello di produzione, sono detenuti dal Consorzio incaricato e sono dati in uso agli aventi diritto.
 Art. 8.
 Il  formaggio  puo'  essere  venduto al consumo sia intero che al taglio,  sia  porzionato  che  preconfezionato:  in  tali casi dovra' sempre  essere  riconoscibile il marchio di origine e il contrassegno identificativo,  inoltre  la  porzionatura  dovra'  essere effettuata soltanto nella zona di produzione del formaggio D.O.P. «Castelmagno».
 L'etichettatura relativa al prodotto porzionato o preconfezionato deve  riportare  il  nome  del produttore e dello stagionatore e deve essere  conforme  alle  vigenti  disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso deve  sempre  consentire  la visibilita' dei contrassegni costitutivi della D.O.P. e il numero del lotto di appartenenza per permettere una migliore rintracciabilita' del prodotto.
 I prodotti ottenuti dall'elaborazione del formaggio «Castelmagno» sono  immessi  al  consumo  in confezioni recanti il riferimento alla predetta  denominazione,  senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il «Castelmagno» costituisca l'unico componente della categoria merceologica di appartenenza contenuto nel prodotto elaborato;
 gli   utilizzatori  del  «Castelmagno»  siano  autorizzati  dai titolari  del  diritto  di  proprieta'  intellettuale conferito dalla registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in  Consorzio incaricato della Tutela, dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
 In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.
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