| 
| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 12 luglio 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - societa'  cooperativa  a  r.l.»,  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta «Raschera». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre 2002,  8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto  2004,  29 novembre  2004,  25 marzo  2005,  30 giugno 2005, 12 dicembre   2005   e  3 aprile  2006,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  I.N.O.Q.  -  Istituto  nord  ovest  qualita'  -  societa' cooperativa a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 19 agosto 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di  origine protetta Raschera allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Raschera;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 2 giugno 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  I.N.O.Q. - Istituto  nord ovest qualita' - societa' cooperativa a r.l., con sede in  Moretta  (Cuneo),  piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine   protetta  Raschera  registrata  con  il  regolamento  della Commissione  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003,  14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre  2002,  8 aprile  2003,  14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo  2004,  6 agosto  2004,  29 novembre  2004,  25 marzo  2005, 30 giugno  2005,  12 dicembre  2005 e 3 aprile 2006, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 agosto 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 2 giugno 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  |  |