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| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 12 luglio 2006 |  | Proroga   dell'autorizzazione,   rilasciata   all'autorita'  pubblica designata  Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di  Bari,  ad  effettuare  i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari», riferita all'olio extravergine di oliva. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
 Visto  il  predetto  regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del 1° luglio  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto   il   decreto  28 luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2006, con il   quale   l'autorita'  pubblica  designata  Camera  di  commercio, industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Bari, con sede in corso Cavour  n.  2  - Bari, e' stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente  dal  28 luglio  2003,  data  di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente la denominazione di origine protetta «Terra di Bari»   riferita   olio  extravergine  di  oliva,  anche  nella  fase intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione rilasciata all'autorita' pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede in  corso Cavour n. 2 Bari, con decreto 28 luglio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di  oliva  «Terra  di  Bari»,  registrata  con  il  regolamento della commissione  (CE)  n.  1263/96  del  1° luglio  1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 luglio 2003.
 Roma, 12 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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