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| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 12 luglio 2006 |  | Approvazione  della  direttiva  in  materia  di  qualita' e carte dei servizi   di  accesso  a  Internet  da  postazione  fissa,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 131/06/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2006;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 27 gennaio   1994,   recante  principi  sull'erogazione  dei  servizi pubblici,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e l'istituzione  delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
 Vista   la   legge   31 luglio   1997,   n.  249,  sull'istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;
 Visto  il  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il «Codice  del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
 Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e potenziamento   dei   meccanismi   e   strumenti  di  monitoraggio  e valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice  delle  comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 72;
 Vista  la  propria  delibera  n.  179/03/CSP  del  24 luglio  2003, recante:   «Approvazione  della  direttiva  generale  in  materia  di qualita'  e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1,  comma 6,  lettera b),  n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
 Considerato  che  l'art.  1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  emani  direttive  concernenti  i  livelli  generali di qualita'  dei  servizi  e  per l'adozione da parte degli organismi di telecomunicazioni  di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attivita';
 Considerato  che  la  direttiva  generale  in materia di qualita' e carte  dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera n. 179/03/CSP  del 23 luglio 2003, ha delineato il quadro di riferimento al  riguardo  ed ha previsto che con successive direttive, specifiche per   ciascun  comparto,  fosse  individuato  un  insieme  minimo  di indicatori  di  qualita'  dei  servizi,  tenendo  conto  delle  norme tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI;
 Considerato  che  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante  il  «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche» (di seguito «Codice»)  ha  precisato all'art. 72 che l'Autorita' puo' prescrivere alle  imprese  fornitrici  di  servizi  di  comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico  di pubblicare, ad uso degli utenti finali, informazioni  comparabili,  adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti;
 Considerata   la  necessita'  di  avviare  l'attuazione  di  quanto previsto  dal  Codice e dalla delibera n. 179/03/CSP con l'emanazione di una direttiva specifica in materia di qualita' e carte dei servizi per il comparto dell'accesso a Internet da postazione fissa;
 Considerato  che  la  presente  direttiva  individua gli indicatori generali  di qualita' dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa,  i  criteri per la loro misura e le modalita' di pubblicazione dei  corrispondenti  obiettivi  annuali e dei risultati raggiunti, al fine   di   garantire   che  gli  utenti  finali  abbiano  accesso  a informazioni  comparabili,  adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi  offerti dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
 Considerato  che  gli  indicatori  di cui agli allegati 6, 7, 8 e 9 rappresentano   la  base  di  indirizzo  per  la  determinazione  dei definitivi  indicatori  dello  scenario  della  chiamata (prestazioni della rete d'accesso a Internet);
 Considerato  che  sono  necessari ulteriori approfondimenti tecnici che  richiedono  l'istituzione  di  un apposito tavolo tecnico con la partecipazione degli operatori per definire i punti e le modalita' di misura  degli indicatori relativi allo scenario della chiamata di cui agli  allegati  6,  7,  8  e  9 della presente direttiva, nonche' per eventualmente  aggiornare  la  tabella  delle prestazioni fornite con l'offerta  di  base  di  cui all'allegato 10 e per dare risposta alle richieste  avanzate dalle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'audizione del 13 aprile 2006 relativamente alla possibilita' per l'utente  finale di verificare la banda minima a sua disposizione per il servizio di accesso a Internet;
 Considerato  che  tale  tavolo  tecnico,  avvalendosi eventualmente anche    della    collaborazione    di    Universita'   e   organismi tecnico-scientifici   pubblici   o   privati  senza  fini  di  lucro, elaborera',  entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, una proposta volta a:
 a) integrare  gli indicatori di cui alla presente direttiva anche con  riguardo  ai  punti  e alle modalita' di misura degli indicatori relativi agli allegati 6, 7, 8 e 9 della presente direttiva, relativi allo  scenario della chiamata, se del caso da affidare ad un soggetto indipendente;
 b) definire  le  modalita'  per  eseguire prove certificate a uso dell'utente  finale  per  controllare  la  banda  minima,  nonche' ad individuare un software comune gratuito utilizzabile dagli abbonati e dagli  utenti  per  verificare  la  qualita'  del  proprio  accesso a Internet da postazione fissa.
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  83,  comma 2,  del Codice, l'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni intende promuovere l'istituzione  di  tale  tavolo  tecnico  le cui proposte, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, saranno analizzate dalla stessa  Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito di un  procedimento,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 Sentiti  in  audizione  i soggetti autorizzati a fornire servizi di comunicazione elettronica e le loro associazioni di categoria nonche' le  associazioni  dei  consumatori e degli utenti di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 Visti gli atti del procedimento;
 Udita  la  relazione  del  commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  L'Autorita',  ai  sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva in materia di qualita'  e  carte  dei  servizi  di accesso a Internet da postazione fissa.
 2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte integrante e sostanziale.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 La   presente  delibera  e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale dell'Autorita'  ed  e'  resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
 Roma, 12 luglio 2006
 Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Magri
 |  |  |  | Allegato A DIRETTIVA  IN  MATERIA  DI  QUALITA' E CARTE DEI SERVIZI DI ACCESSO A INTERNET   DA   POSTAZIONE  FISSA  AI  SENSI  DELL'Art.  1,  COMMA 6, LETTERA B), n. 2, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, n. 249
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini della presente direttiva s'intende per:
 a) «Autorita»,  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;
 b) «abbonato»,  la  persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
 c) «Codice»,  il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 d) «direttiva  generale  in  materia  di  qualita'  e carte dei servizi»,  la  direttiva  generale in materia di qualita' e carte dei servizi   di   telecomunicazioni   ai  sensi  dell'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adottata con la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003;
 e) «imprese fornitrici», i soggetti titolari di autorizzazione, conseguita  ai  sensi del Codice, alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
 f) «reti   di   comunicazione   elettronica»,   i   sistemi  di trasmissione  e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento  e  altre risorse che consentono di trasmettere segnali via  cavo,  via  radio,  a  mezzo  di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,  comprese  le  reti  satellitari, le reti terrestri mobili  e  fisse,  a  commutazione  di  circuito  e a commutazione di pacchetto,  compresa  Internet,  le reti utilizzate per la diffusione circolare  dei  programmi  sonori  e  televisivi,  i  sistemi  per il trasporto  della  corrente  elettrica,  nella  misura  in  cui  siano utilizzati  per  trasmettere  i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
 g) «servizio  di comunicazione elettronica», i servizi, forniti di  norma  a  pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella  trasmissione  di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi  i  servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  o che esercitano un controllo  editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi i servizi  della societa' dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n.  70,  non consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di segnali su reti di comunicazione elettronica;
 h) «servizio  di  accesso  a Internet da postazione fissa», per gli  scopi  del  presente documento, tale espressione si riferisce al servizio  di  comunicazione  elettronica,  comunque  realizzato,  che consente   all'apparecchiatura   terminale   d'utente,   situata   in postazione  fissa,  di  poter  comunicare con i sistemi connessi alla rete  Internet  e  include  tutte  le  funzioni che sono necessarie a comunicare  in  Internet, limitatamente alla sezione di rete compresa tra   il   terminale   dell'utente   finale   e   gli   apparati   di interconnessione  con  le  reti degli altri operatori e non include i servizi  di  comunicazione  «end-to-end»  tra  operatori  di  accesso diversi e i servizi del livello applicativo;
 i) «utente»,  la  persona  fisica  o  giuridica  che utilizza o chiede   di  utilizzare  un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico;
 j) «utente  finale»,  un utente che non fornisce reti pubbliche di  comunicazione  o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
 Art. 2.
 Oggetto della direttiva
 1.  La presente direttiva stabilisce le disposizioni ed i criteri specifici relativi alla qualita' ed alle carte dei servizi di accesso a  Internet  da postazione fissa che le imprese fornitrici di servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili al pubblico sono tenute a rispettare,  anche al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso   a   informazioni   complete,   comparabili   e   di  facile consultazione.
 2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni e dei criteri di cui  alla  direttiva  generale  in  materia  di  qualita' e carte dei servizi   alla  fornitura  dei  servizi  di  accesso  a  Internet  da postazione fissa.
 3. Le carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa includono un richiamo alla presente direttiva.
 Art. 3.
 Indicatori di qualita'
 1.  Le  imprese  fornitrici  di  servizi di accesso a Internet da postazione fissa, ai fini di quanto disposto dall'art. 72 del Codice:
 a) utilizzano  gli  indicatori  di  qualita'  per  i servizi di accesso   a   Internet  da  postazione  fissa,  nonche'  le  relative definizioni,  i  metodi  ed i periodi di misurazione, riportati negli allegati  da  1 a 9, che formano parte integrante e sostanziale della presente direttiva, con le precisazioni ivi contenute;
 b) inviano  all'Autorita',  per  ogni  periodo  di  misurazione previsto, un resoconto sui risultati effettivamente raggiunti secondo un  apposito  modello elettronico che verra' messo a disposizione nel sito  web  dell'Autorita'  un  mese  prima  del  termine  della prima scadenza  per l'invio da parte degli operatori e fornito a richiesta; per  le  rilevazioni  annuali  il resoconto e' inviato insieme con la relazione  di  cui all'art. 10 della direttiva generale in materia di qualita'  e  carte  dei  servizi;  per  le  rilevazioni  semestrali i resoconti sono inviati entro tre mesi dal termine del semestre cui si riferiscono;
 c) pubblicano,  nel proprio sito web, i resoconti semestrali ed annuali  di cui alla lettera b) entro gli stessi termini e comunicano all'Autorita' gli indirizzi delle relative pagine web;
 d) inviano   all'Autorita',  insieme  con  il  primo  resoconto semestrale, le informazioni relative alle prestazioni di base offerte dagli  operatori  agli  utenti  finali  con  il servizio di accesso a Internet  da  postazione fissa secondo il modello di cui all'allegato 10,   che   forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente direttiva,  e  inviano  gli  eventuali  aggiornamenti  con  il  primo successivo resoconto semestrale;
 e) inviano  all'Autorita',  a  richiesta, una descrizione delle procedure   utilizzate   dall'operatore   stesso  per  effettuare  le misurazioni,  nonche'  i  formati  e la durata del mantenimento delle informazioni nelle basi di dati ed i riferimenti aggiornati del punto di contatto per eventuali ulteriori informazioni.
 2.  Le  imprese  fornitrici  di  servizi di accesso a Internet da postazione  fissa,  ai  fini  di  quanto  disposto  dall'art.10 della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi:
 a) utilizzano almeno gli indicatori di cui agli allegati da 1 a 5,  con  le  precisazioni  ivi contenute, nel fissare annualmente gli obiettivi  per  la  qualita'  del  servizio  di accesso a Internet da postazione fissa;
 b) pubblicano,  nel  proprio  sito web, la relazione annuale di cui   all'art.  10  della  direttiva  generale  contestualmente  alla pubblicazione  del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno  dell'anno  successivo a quello di riferimento, fatta salva la possibilita' di richiedere proroghe di un mese qualora il bilancio si chiuda oltre tale termine;
 c) inviano   contestualmente   tale   relazione  all'Autorita', indicando  l'indirizzo  della  pagina  web  in  cui  la  relazione e' disponibile ed eventuali ulteriori forme e modi in cui ne e' avvenuta la pubblicazione;
 d) comunicano  agli  abbonati  nella  prima  documentazione  di fatturazione  utile, ove prevista, o mediante messaggio all'indirizzo di   posta   elettronica   dell'abbonato,  ove  noto,  gli  obiettivi prefissati  annualmente  per  gli  indicatori generali e specifici di qualita'  del servizio di accesso a Internet da postazione fissa ed i risultati  raggiunti  ovvero il link alla pagina del proprio sito web dove sono reperibili tali informazioni.
 3.  Al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni   complete,   comparabili  e  di  facile  consultazione, l'Autorita' pubblica nel proprio sito web:
 a) tabelle  comparative  di  risultati semestrali ed annuali di qualita' di servizio raggiunti dalle imprese fornitrici di servizi di accesso  a  Internet  da  postazione  fissa comunicati ai sensi della presente direttiva;
 b) tabelle  comparative  di  prestazioni  di  base, connesse al servizio  di  accesso  a  Internet da postazione fissa, offerte dagli operatori  agli  utenti  finali,  comunicate  alla medesima Autorita' secondo il modello di cui all'allegato 10.
 4.  L'Autorita'  puo',  altresi', realizzare nel proprio sito web collegamenti ipertestuali alle pagine web delle imprese fornitrici di servizi di accesso a Internet da postazione fissa ove sono reperibili le  carte  dei servizi, i resoconti e le relazioni annuali in materia di qualita' dei servizi.
 5.  Alla  fornitura  dei  dati  e  delle  informazioni  di cui al presente  articolo si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 98, comma 10, del Codice.
 6.  I  dati  di  cui  al  presente  articolo sono contestualmente inviati      anche     all'indirizzo     di     posta     elettronica direzionetutelaconsumatori@agcom.it  indicando  in  oggetto il titolo della presente direttiva. Eventuali variazioni di tale indirizzo sono pubblicate nel sito web dell'Autorita'.
 Art. 4.
 Indennizzi
 1.  Le  imprese  fornitrici  di  servizi di accesso a Internet da postazione  fissa corrispondono un indennizzo per i ritardi, rispetto al  tempo  massimo  contrattualmente  previsto, nella riparazione dei malfunzionamenti  segnalati  dagli  utenti  finali. Cio', nella piena osservanza di quanto previsto all'art. 11 della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi, ed in particolare al comma 2 del medesimo.
 Art. 5.
 Disposizioni transitorie e finali
 1.  Le  imprese  fornitrici  di  servizi di accesso a Internet da postazione  fissa  e  le  loro  associazioni,  istituiscono un tavolo tecnico  comune,  sotto la supervisione e con gli indirizzi formulati dall'Autorita'  ai  sensi  dell'art.  83, comma 2, del Codice e della presente    direttiva,    avvalendosi   eventualmente   anche   della collaborazione  di  universita'  e  di  organismi tecnico-scientifici pubblici  o  privati  senza  fini  di  lucro,  che elabora e comunica all'Autorita',  entro  quattro  mesi  dall'entrata  in  vigore  della presente direttiva, una proposta volta a:
 a)  integrare  gli  indicatori  di  cui alla presente direttiva anche  con  riguardo  ai  punti  e  alle  modalita'  di  misura degli indicatori  relativi  agli  allegati  6,  7,  8  e  9  della presente direttiva,  relativi  allo  scenario  della  chiamata, se del caso da affidare  ad  un  soggetto indipendente ed eventualmente integrare le informazioni contenute nell'allegato 10;
 b)  definire  le modalita' per eseguire prove certificate a uso dell'utente  finale per controllare la banda minima ed individuare un software  comune  gratuito utilizzabile dagli abbonati e dagli utenti per  verificare  la  qualita'  del  proprio  accesso  a  Internet  da postazione fissa.
 2.  La  proposta  di  cui  al comma 1, e' valutata dall'Autorita' nell'ambito  di  un  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, lettera b),  n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in cui saranno sentite anche le associazioni dei consumatori.
 3.  Le  imprese  di  cui  al  comma 1,  entro trenta giorni dalla pubblicazione  della  presente  direttiva  nella  Gazzetta Ufficiale, rendono pubbliche le caratteristiche di velocita' minima e massima di ciascuna  tipologia  di  collegamento offerto, secondo i parametri di cui  all'allegato  7,  e,  entro  il  31 dicembre  2006, pubblicano i livelli  di qualita' della prestazione relativi agli altri indicatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
 4.  Le  imprese  di  cui  al  comma 1  entro  trenta giorni dalla pubblicazione  della  presente  direttiva  nella  Gazzetta  Ufficiale aggiornano le proprie condizioni contrattuali riconoscendo il diritto di  recesso  dell'abbonato  ove  non  siano  rispettati  i livelli di qualita'  del  servizio relativi agli indicatori di cui agli allegati da  1  a 9. A tal fine l'abbonato ha l'onere di presentare un reclamo circostanziato  all'operatore;  ove  non  riscontri il ripristino dei livelli   di   qualita'   del  servizio  entro  trenta  giorni  dalla presentazione  del  predetto  reclamo,  egli  ha facolta' di recedere senza  penali  dal  contratto  per  la  parte relativa al servizio di accesso  a Internet da postazione fissa, con un preavviso di un mese, mediante    comunicazione    inviata    all'operatore   con   lettera raccomandata.
 5.  Ai  sensi  del  comma 3, anteriormente alla pubblicazione dei livelli  di qualita' della prestazione relativi agli altri indicatori di  cui  all'art.  3,  comma 1,  lettera a),  da effettuarsi entro il 31 dicembre  2006,  la  facolta'  di  recesso  puo' essere esercitata soltanto  ove  non  siano  rispettate le caratteristiche di velocita' minima  e  massima  di  ciascuna  tipologia  di collegamento offerto, secondo i parametri di cui all'allegato 7.
 6.  In  caso  di  violazione  delle  disposizioni  della presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
 7.  La  presente  direttiva entra in vigore decorsi trenta giorni dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere Allegato 1 a pag. 75 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere Allegato 2 a pag. 76 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 ---->  Vedere Allegato 3 a pag. 77 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 4 
 ---->  Vedere Allegato 4 a pag. 78 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 5 
 ---->  Vedere Allegato 5 a pag. 79 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 6 
 ---->  Vedere Allegato 6 a pag. 80 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 7 
 ---->  Vedere Allegato 7 a pag. 81 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 8 
 ---->  Vedere Allegato 8 a pag. 82 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 9 
 ---->  Vedere Allegato 9 a pag. 83 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 10 
 ---->  Vedere Allegato 10 a pag. 84 della G.U.  <----
 |  |  |  |  |