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| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE |  | DISPOSIZIONE 19 luglio 2006 |  | Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e giudiziari dell'Istituto  nazionale  per  studi  ed  esperienze  di architettura navale (INSEAN). (Disposizione n. 1). |  | 
 |  |  |  | Il PRESIDENTE Visto  l'art.  10,  comma 2,  del  decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
 Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Visto  il regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli  organi  dell'INSEAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio direttivo dell'INSEAN n. 495 in  data 17 maggio 2006, relativa all'adozione del regolamento per il trattamento  dei  dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
 Vista  la nota dell'INSEAN prot. n. 1066 del 19 maggio 2006, con la quale  la suddetta deliberazione e' stata trasmessa ai Ministri della difesa e dei trasporti;
 Vista  le  note  del  Ministero  della difesa prot. n. 8/26712/ del 19 giugno  2006  e  del  Ministero  dei  trasporti  prot. n. 2679 del 19 luglio  2006,  con  le quali e' stata comunicata l'approvazione da parte dei Ministri della deliberazione n. 495 in data 17 maggio 2006;
 Dispone:
 E'   emanato  l'unito  regolamento  per  il  trattamento  dei  dati sensibili   e   giudiziari   dell'Istituto  nazionale  per  studi  ed esperienze di architettura navale.
 La  presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio  1989,  n.  168,  ed  entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.
 Roma, 19 luglio 2006
 Il presidente: Pisi
 |  |  |  | REGOLAMENTO  PER  IL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  SENSIBILI  E GIUDIZIARI DELL'ISTITUTO  NAZIONALE  PER  STUDI  ED  ESPERIENZE  DI ARCHITETTURA NAVALE L'Istituto  nazionale  per studi ed esperienze di architettura navale
 Premesso che:
 gli   articoli 20,   comma 2,   e   21,  comma 2,  del  decreto legislativo  30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei   dati   personali»)   stabiliscono  che  nei  casi  in  cui  una disposizione  di legge specifichi la finalita' di rilevante interesse pubblico,  ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i  tipi  di  operazioni  su  questi  eseguibili,  il  trattamento  e' consentito  solo  in  riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,  in  relazione  alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi;
 il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba  essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del  citato  Codice,  in  particolare,  assicurando  che  i  soggetti pubblici:
 a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per  le  relative  attivita'  istituzionali  che  non  possono essere adempiute,  caso  per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 b) raccolgano   i  dati  di  cui  sopra,  di  regola,  presso l'interessato;
 c) verifichino  periodicamente  l'esattezza,  l'aggiornamento dei   dati  sensibili  e  giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza, completezza,   non   eccedenza  ed  indispensabilita'  rispetto  alle finalita' perseguite nei singoli casi;
 d) trattino  i  dati  sensibili  e  giudiziari  contenuti  in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici,  con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici   identificativi   o   di   altre  soluzioni  che  li  rendano temporaneamente   inintelligibili  anche  a  chi  e'  autorizzato  ad accedervi;
 e) conservino  i  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la  vita  sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo;
 sempre   ai   sensi   del   citato   art.  20,  comma 2,  detta identificazione  deve  avvenire  con  atto  di  natura  regolamentare adottato  in  conformita'  al  parere  espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
 l'art.  20,  comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
 Viste le restanti disposizioni del Codice;
 Considerato    che    possono   spiegare   effetti   maggiormente significativi   per   l'interessato,   le   operazioni   svolte,   in particolare,  pressoche'  interamente  mediante  i siti web o volte a definire  in forma completamente automatizzata profili o personalita' degli  interessati,  le  interconnessioni e i raffronti tra banche di dati  gestite  da  diversi  titolari,  oppure  con altre informazioni sensibili   e   giudiziarie   detenute   dal  medesimo  titolare  del trattamento,   nonche'  la  comunicazione  dei  dati  a  terzi  e  la diffusione;
 Ritenuto  di individuare in maniera analitica negli allegati, con riferimento  alle  predette  operazioni  che possono spiegare effetti maggiormente  significativi per gli interessati, quelle effettuate da questo  Istituto,  in  particolare  le  operazioni di comunicazione a terzi;
 Ritenuto,  altresi',  di  indicare  in maniera sintetica anche le operazioni  ordinarie  che  questo Istituto necessariamente svolge al fine  di  perseguire  le  finalita'  di  rilevante interesse pubblico individuate   per   legge  (operazioni  di  raccolta,  registrazione, organizzazione,     conservazione,    consultazione,    elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
 Considerato  che  per  quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra  si  e'  preventivamente  verificato il rispetto dei principi e delle  garanzie  previste  dall'art.  22  del Codice, con particolare riferimento  alla  pertinenza,  non eccedenza e indispensabilita' dei dati  sensibili  e  giudiziari  utilizzati  rispetto  alle  finalita' perseguite;  all'indispensabilita'  delle  predette operazioni per il perseguimento   delle   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico individuate  per  legge,  nonche'  all'esistenza  di  fonti normative idonee  a  rendere  lecite  le  medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
 Vista   l'autorizzazione   n.  7/2005  al  trattamento  dei  dati giudiziari  da  parte  di  privati,  di  enti pubblici economici e di soggetti   pubblici,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
 Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati  personali  del 30 giugno 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
 Visto  il parere del Garante reso in data 10 maggio 2006 ai sensi dell'art. 154 del Codice;
 Rilevato  che  l'approvazione  del regolamento per il trattamento dei  dati  sensibili  e  giudiziari  non  comporta impegno di spesa a carico  del  bilancio  e  pertanto  non ha rilevanza sotto il profilo contabile;
 A d o t t a
 il seguente regolamento
 Art. 1.
 Oggetto del regolamento
 1.  Il presente regolamento in attuazione del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n. 196, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari   e   le  operazioni  eseguibili  da  parte  dell'Istituto nazionale  per  studi  ed  esperienze di architettura navale (INSEAN) nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
 Art. 2.
 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
 1.  In  attuazione  delle  disposizioni  di cui agli articoli 20, comma 2,  e  21,  comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,   gli   allegati  che  formano  parte  integrante  del  presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, identificano i tipi di  dati  sensibili  e  giudiziari  per cui e' consentito il relativo trattamento,  nonche'  le  operazioni  eseguibili in riferimento alle specifiche  finalita'  di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli  casi  ed  espressamente  elencate nel decreto legislativo n. 196/2003 (articoli 65, 68, 71, 95 e 112).
 2.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  individuati  dal  presente regolamento  sono  trattati  previa  verifica  della loro pertinenza, completezza  e  indispensabilita'  rispetto alle finalita' perseguite nei  singoli  casi,  specie  nel  caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
 3.  Le  operazioni  di  comunicazione  individuate  nel  presente regolamento  sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli  obblighi  o  compiti  di  volta  in  volta  indicati,  per  il perseguimento   delle   rilevanti  finalita'  di  interesse  pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione  dei  dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
 4.  Sono  inutilizzabili  i  dati  trattati  in  violazione della disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003).
 Art. 3.
 Riferimenti normativi
 1.  Al  fine  di rendere maggiormente semplificata la lettura del presente  regolamento,  le  disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.
 INDICE DEI TRATTAMENTI Allegati n.|Denominazione del trattamento ---------------------------------------------------------------------
 |Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a
 |vario titolo presso l'INSEAN, nonche' dei dati relativi 1          |agli organi istituzionali dell'ente ---------------------------------------------------------------------
 |Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a
 |vario titolo presso l'INSEAN - attivita' relativa al
 |riconoscimento di benefici connessi all'invalidita'
 |civile per il personale e all'invalidita' derivante da
 |cause di servizio, nonche' da riconoscimento di 2          |inabilita' a svolgere attivita' lavorativa ---------------------------------------------------------------------
 |Attivita' relative alla consulenza giuridica, nonche' al
 |patrocinio ed alla difesa in giudizio
 |dell'amministrazione nonche' alla consulenza e copertura
 |assicurativa in caso di responsabilita' civile verso 3          |terzi dell'amministrazione
 |  |  |  | Allegato 1 Denominazione del trattamento. Gestione  del  rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo  presso  l'INSEAN,  nonche'  dei  dati  relativi  agli  organi istituzionali dell'ente. Fonte normativa.
 Codice  civile  (articoli 2094  -  2134);  decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124; legge 20 maggio 1970, n. 300;  legge  7 febbraio 1990, n. 19; decreto legislativo 19 settembre 1994,  n. 626; legge 12 marzo 1999, n. 68; legge 8 marzo 2000, n. 53; decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165; decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151;  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445; decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; legge  14 aprile 1982, n. 164; legge 6 marzo 2001, n. 64; regolamento sull'organizzazione  delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'INSEAN  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005);  Regolamento  di disciplina della mobilita' con le universita' del  personale  di  ricerca  dell'INSEAN  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2003); regolamento di disciplina delle procedure  di  assunzione del personale dell'INSEAN (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003); contratti collettivi nazionali di lavoro; contratti collettivi integrativi. Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
 Instaurazione  e  gestione  dei  rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di  impiego  che  non  comportano  la  costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003).
 Applicazione  della  disciplina  relativa al mandato degli organi istituzionali dell'ente (art. 65, decreto legislativo n. 196/2003).
 Istruzione  e  formazione  in  ambito  scolastico,  professionale superiore o universitario (art. 95, decreto legislativo n. 196/2003).
 
 ---->  Vedere Tabella a pag. 86 della G.U.  <----
 
 Altre   operazioni  pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  alle finalita'  del  trattamento  e  diverse da quelle «standard» quali la conservazione,  la  cancellazione,  la  registrazione o il blocco nei casi  previsti  dalla legge: [\times ] comunicazioni (come di seguito individuate).
 Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
 a) alle  organizzazioni  sindacali  ai  fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
 b) agli   enti  assistenziali,  previdenziali,  assicurativi  e autorita'  locali  di  pubblica  sicurezza  ai  fini  assistenziali e previdenziali,  nonche'  per  rilevazione  di  eventuali  patologie o infortuni sul lavoro;
 c) uffici   competenti   per   il   collocamento  obbligatorio, relativamente  ai  dati  anagrafici  degli  assunti appartenenti alle «categorie protette»;
 d) strutture  sanitarie  competenti per le visite fiscali (art. 5, legge n. 300/1970 e C.C.N.L.);
 e) enti  di  appartenenza  dei  lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento retributivo del dipendente);
 f) enti   preposti  alla  vigilanza  in  materia  di  igiene  e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 g) Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in relazione alla rilevazione  annuale  dei  permessi  per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (decreto legislativo n. 165/2001, art. 50). Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
 Il  trattamento  concerne i dati indispensabili all'instaurazione ed  alla  gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compresi  quelli  a  tempo  determinato,  part-time,  di consulenza, co.co.co.  ecc.)  nell'Istituto  ovvero  in  istituzioni collegate, a partire   dai  procedimenti  concorsuali  o  da  altre  procedure  di selezione  anche  per  l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca,  nonche'  per la realizzazione di stage, tirocini e corsi di dottorato  di  ricerca.  I  dati sono oggetto di trattamento presso i competenti   uffici  dell'INSEAN  per  quanto  riguarda  la  gestione dell'orario  di  servizio,  le  certificazioni  di  malattie ed altri giustificativi  delle  assenze. In particolare, i dati sulle opinioni filosofiche  o  di  altro  genere  possono  venire  in evidenza dalla documentazione  connessa  allo  svolgimento del servizio di leva come obiettore  di  coscienza (dati di archivio). I dati sulle convinzioni religiose  possono  venire  in considerazione, laddove il trattamento sia   indispensabile  per  la  concessione  di  permessi  per  quelle festivita'   la   cui   fruizione   e'  connessa  all'appartenenza  a determinate  confessioni  religiose; infine alcune particolari scelte per   il   servizio  di  mensa,  rispondenti  a  particolari  dettami religiosi,   potrebbero   fare   emergere  le  convinzioni  religiose dell'interessato  in  relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo  di  trattamento effettuato; le informazioni sulla vita sessuale possono   desumersi   unicamente   in   caso   di  rettificazione  di attribuzione di sesso.
 Possono  essere  raccolti  anche  dati  sulla  salute relativi ai familiari  del  dipendente  ai fini della concessione di benefici nei soli  casi  previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa del dipendente   e/o  previa  richiesta  dell'Istituto.  I  dati  vengono trattati  ai  fini  dell'applicazione  dei vari istituti contrattuali disciplinati    dalla    legge    (gestione   giuridica,   economica, previdenziale,    pensionistica,   attivita'   di   aggiornamento   e formazione).  I  dati sono raccolti altresi' presso amministrazioni e gestori  di  pubblici  servizi per l'accertamento d'ufficio di stati, qualita'   e  fatti  ovvero  per  il  controllo  delle  dichiarazioni sostitutive  ai  sensi  dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 Sono  trattati altresi' i dati sanitari della persona che ricopre la  carica  di  Presidente  dell'Istituto, ai fini della gestione del rapporto  istituzionale  di quest'ultimo, con particolare riferimento ai casi di assenza prolungata o impedimento.
 |  |  |  | Allegato 2 Denominazione del trattamento. Gestione  del  rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo  presso  l'INSEAN  -  attivita'  relativa al riconoscimento di benefici  connessi all'invalidita' civile e all'invalidita' derivante da  cause  di  servizio,  nonche'  da  riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa. Fonte normativa.
 Decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; legge 24 maggio 1970, n. 336; legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 12 marzo 1999, n. 68; decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,   n.   461;   legge   8   agosto   1995,  n.  335;  Regolamento sull'organizzazione  delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'INSEAN  (pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005). Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
 Concessione,   liquidazione,   modifica   e  revoca  di  benefici economici,  agevolazioni,  elargizioni,  emolumenti (art. 68, decreto legislativo n. 196/2003).
 
 ---->  Vedere Tabella a pag. 87 della G.U.  <----
 
 Altre   operazioni  pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  alle finalita'  del  trattamento  e  diverse da quelle «standard» quali la conservazione,  la  cancellazione,  la  registrazione o il blocco nei casi  previsti  dalla legge: [\times ] comunicazioni (come di seguito individuate).
 Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
 a) INAIL  (per  verificare  la  liquidazione  in  caso  di equo indennizzo  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965);
 b) comitato  di verifica per le cause di servizio e commissione medica   territorialmente   competente   (per  conseguire  il  parere definitivo  di  riconoscimento  della  causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001);
 c) INPDAP   e  I.N.P.S.  (in  caso  di  inabilita'  assoluta  o permanente  a  qualsiasi attivita' lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della legge n. 335/1995);
 d) societa'  assicuratrici  (per  la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per infortuni e per malattie contratte per causa di servizio). Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
 I  dati  sanitari  vengono  acquisiti dall'interessato e da terzi previa  richiesta  dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico  ospedaliera  territorialmente  competente  per l'accertamento delle  condizioni di idoneita' al servizio e dal Comitato di verifica per  le  cause  di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidita'  dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo). In caso  di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'Inpdap  o all'I.N.P.S. (a seconda dell'Istituto a cui e' iscritto l'interessato) per l'erogazione del trattamento pensionistico. Uguale trasmissione  si  ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione  figurativa  di  cui  all'art.  80,  legge n. 388/2000. Esperita  l'istruttoria,  la  determinazione dirigenziale relativa al riconoscimento  dell'invalidita'  viene comunicata all'INAIL (per gli accertamenti  connessi  alla  liquidazione  ai  sensi  dell'art.  130 decreto  legislativo  n.  112/1998).  I dati sull'origine etnica sono trattati  per  verificare  i  requisiti  per l'accesso ai benefici di legge per i reduci civili dall'internamento, laddove l'interessato ne faccia    richiesta.   I   dati   sono   raccolti   altresi'   presso amministrazioni  e  gestori  di  pubblici  servizi per l'accertamento d'ufficio  di  stati,  qualita' e fatti ovvero per il controllo delle dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  dell'art.  43  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 |  |  |  | Allegato 3 Denominazione del trattamento. Attivita'  relative  alla consulenza giuridica, al patrocinio, al contenzioso  in  sede  giudiziale  e stragiudiziale, e alla copertura assicurativa   in   caso   di   responsabilita'  civile  verso  terzi dell'amministrazione,  nonche' all'accertamento della responsabilita' civile, e disciplinare e contabile del personale. Fonte normativa.
 Codice  civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di  procedura  penale;  Leggi sulla giustizia amministrativa; decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
 Finalita'  volte  a  far  valere  il  diritto  di  difesa in sede amministrativa  o  giudiziaria,  nei procedimenti disciplinari, nelle procedure  di  arbitrato  e conciliazione (articoli 71 e 112, decreto legislativo n. 196/2003).
 
 ---->  Vedere Tabella a pag. 88 della G.U.  <----
 
 Altre   operazioni  pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  alle finalita'  del  trattamento  e  diverse da quelle «standard» quali la conservazione,  la  cancellazione,  la  registrazione o il blocco nei casi  previsti  dalla legge: [\times ] comunicazioni (come di seguito individuate).
 Particolari forme di elaborazione
 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
 a) Autorita'   giudiziaria,   avvocati   e  consulenti  tecnici incaricati  dall'Autorita'  giudiziaria,  Enti  previdenziali (INAIL, INPS,  INPDAP),  enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, societa' di riscossione tributi/sanzioni, consulenti  della controparte (per le finalita' di corrispondenza sia in  fase  pregiudiziale,  sia  in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi);
 b) societa'  assicuratrici  (per  la valutazione e la copertura economica  degli  indennizzi  per  la  responsabilita'  civile  verso terzi);
 c) struttura  sanitaria  e Comitato di verifica per le cause di servizio  (per  la  relativa  trattazione amministrativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001);
 d) alle   amministrazioni  coinvolte  nel  caso  in  cui  venga presentato  il  ricorso  straordinario  al  Capo  dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971);
 e) alla  Direzione  provinciale  del  lavoro  (ai  sensi  degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001);
 f) all'Avvocatura  generale  dello  Stato  (art.  14,  comma 7, decreto legislativo n. 138/2003). Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
 Viene  effettuato  il  trattamento  dei  dati indispensabili alla difesa  dell'Istituto  in  sede  giudiziale  e  stragiudiziale  anche nell'ambito  di pareri resi all'amministrazione, di scritti difensivi e  di  richieste  di indennizzo e/o danni inerenti la responsabilita' civile  verso  terzi  dell'amministrazione. Gli stessi possono essere comunicati   agli  uffici  competenti  per  la  relativa  trattazione amministrativa, all'Autorita' giudiziaria (che puo' anche comunicarli all'ente),   al   professionista  per  un'eventuale  attribuzione  di incarico, agli Enti previdenziali (INAIL, INPS, INPDAP), agli enti di patronato  ed  ai sindacati (incaricati di indagini difensive proprie ed altrui), alle societa' di riscossione tributi/sanzioni, nonche' al consulente  della controparte e al consulente nominato dall'Autorita' giudiziaria   (per   le  finalita'  di  corrispondenza  sia  in  fase pregiudiziale,  sia  in  corso  di causa, nonche' per la gestione dei sinistri  causati  direttamente  o  indirettamente  a  terzi). I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo a un contenzioso.
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