| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il decreto ministeriale del 16 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 98 del 29 aprile 2003,  con il quale e' stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varieta' di patata denominata «Monet»;
 Considerato  che  la  varieta'  «Monet»  era  stata  presentata per l'iscrizione  in  un  altro  Paese  della  Comunita'  europea  con la denominazione «Cyrano»;
 Vista  la  richiesta  del  responsabile  della  varieta'  stessa di uniformare le denominazioni;
 Visto  l'art.  17-bis,  terzo  comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina  l'uso  di  denominazioni  di  varieta'  gia'  iscritte al registro nazionale;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  denominazione  della  varieta'  di patata «Monet», iscritta con decreto ministeriale del 16 aprile 2003, Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003, e' modificata in «Cyrano».
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 4 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 Avvertenza:
 Il  presente  atto  non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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