Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 luglio 2006 |
Esami finali dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria. Anno accademico 2005-2006. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della sanita'; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della sanita'; Vista la nota in data 23 aprile 2002 del Presidente della Conferenza dei Presidi delle facolta' di medicina e chirurgia; Considerata la necessita' di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del decreto 24 luglio 1996 e dell'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale; Decreta: Art. 1. Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse e delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previste dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2005-2006, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2006 e marzo-aprile 2007. Gli atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree. Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'universita' e della ricerca - Direzione generale dell'universita' e al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti Ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie. |
| Art. 2. Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti. |
| Art. 3. Sono a carico delle universita' sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Roma, 10 luglio 2006 Il Ministro dell'universita' e della ricerca: Mussi Il Ministro della salute: Turco |
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