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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 10 luglio 2006 |  | Esami  finali dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria. Anno accademico 2005-2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 di concerto con
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante disposizioni  sull'ordinamento  didattico  universitario e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
 Visti  i  decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993,  n.  517,  recanti  il  riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  in  data  24  luglio  1996,  adottato di concerto con il Ministro della sanita';
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica  e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della sanita';
 Vista  la  nota  in  data  23  aprile  2002  del  Presidente  della Conferenza dei Presidi delle facolta' di medicina e chirurgia;
 Considerata la necessita' di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del decreto  24  luglio  1996  e  dell'art.  6,  comma 2, lettera b), del decreto  2  aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato  abilitante  alla  professione,  articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;
 Decreta:
 Art. 1.
 Gli  esami  finali,  con  valore  di esame di Stato abilitante alla professione,  dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti  dal  decreto  24  luglio 1996 citato nelle premesse e delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previste dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2005-2006, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2006 e marzo-aprile 2007.
 Gli  atenei  interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati  le  date  di  inizio  degli  esami  per  i  singoli diplomi universitari e per le singole lauree.
 Le  date  fissate  per  gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno  un mese prima al Ministero dell'universita' e della ricerca - Direzione  generale  dell'universita'  e  al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A  conclusione  delle  sessioni  d'esame  gli  atenei  comunicano  ai predetti  Ministeri  i  dati  distinti  per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.
 |  |  |  | Art. 2. Alle  sessioni  sono  ammessi  i  candidati  che hanno regolarmente frequentato  i  singoli  corsi,  superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.
 |  |  |  | Art. 3. Sono  a carico delle universita' sedi di esami gli oneri finanziari connessi  allo  svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti  di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici  e  ai  rappresentanti esterni, per i quali si applicano per  ciascuna  sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre  1999  adottato  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 Roma, 10 luglio 2006
 Il Ministro dell'universita' e della ricerca: Mussi Il Ministro della salute: Turco
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