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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 10 maggio 2006 |  | Procedimento   relativo   alla   realizzazione  delle  opere  di  cui all'ordinanza  contingibile  e  urgente  del  Ministro  della  salute 8 novembre  2005.  Classificazione  ai  sensi  dell'articolo 12 della legge n. 801/1977. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192;
 Visto   l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177;
 Visto  il  decreto  ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1997, n. 243;
 Visto  l'art.  12  della  legge 24 ottobre 1977, n. 801, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303;
 Visto  il  decreto-legge  1° ottobre 2005, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni,  dall'art. 1, legge 30 novembre 2005, n. 244 (Gazzetta Ufficiale  30 novembre  2005,  n. 279), recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
 Vista  l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute in   data   8 novembre  2005,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 gennaio  2006,  n.  13,  che autorizza l'adozione di alcune misure straordinarie,  necessarie  a contenere e prevenire la diffusione sul territorio nazionale di patologie infettive e diffusive;
 Rilevato  che,  al  fine  di dare immediata e concreta applicazione alla  normativa  sopra  citata  e'  stato,  in  particolare, disposto l'approvvigionamento   di  massicce  scorte  di  medicinali  di  raro riscontro,  vaccini ed altro materiale profilattico, l'istituzione di un centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, la  realizzazione  di  un  centro  professionale  di formazione per i nuclei  antisofisticazione  e  sanita'  e per il personale sanitario, tecnico  e  amministrativo  del  ministero,  da  realizzare presso il comprensorio,    denominato   «magazzino   centrale   del   materiale profilattico», sito in Roma, via dei Carri Armati, 13;
 Considerato  necessario  assicurare un sistema di sicurezza globale sia  in riferimento allo stoccaggio di medicinali di raro riscontro e vaccini,  da  utilizzare  esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative ed in particolare in caso di pandemia ed allarme,  sia  per  quanto  riguarda  l'area,  da  destinare a centro nazionale di lotta ed emergenza;
 Dato  atto  che, nel sito individuato, e' altresi' allocata la sede protetta  del  Ministro  per  la  gestione  delle crisi, realizzata a seguito  della  normativa  emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri   per   affrontare   la  c.d.  «emergenza  bioterrorismo»  e assicurare  la continuita' dell'azione di Governo, nell'ambito di una pianificazione  nazionale  antiterrorismo  che,  tra l'altro, prevede particolari modalita' di tutela per le alte cariche dello Stato;
 Ravvisata   la   necessita'   di   dare  attuazione  alle  predette disposizioni  nel  rispetto  di  particolari  garanzie di sicurezza e riservatezza  dell'area  in  quanto,  a lavori ultimati, il complesso sara'  destinato a custodire una serie di atti, documenti e materiale di   indubbia   rilevanza   per  la  tutela  di  interessi  nazionali essenziali;
 Ritenuto   opportuno   salvaguardare   i   principi  e  le  istanze organizzative  fondamentali  per  l'ordine  collettivo,  individuando un'area operativa riservata, protetta e resa idonea alle sopra citate funzioni;
 Considerato  che, al fine di rispondere adeguatamente alle suddette esigenze  di  tutela e segretezza, nonche' di evitare la divulgazione di  notizie  riservate  riferibili  allo stoccaggio di materiale o ad avvenimenti  comunque  collegati  alla  sicurezza  dell'area,  appare necessario  classificare,  ai  sensi  del dell'art. 12 della legge n. 801/1977  sia  la  fase  di progettazione delle opere che i lavori di realizzazione delle stesse;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  procedimento  amministrativo  relativo alla realizzazione delle opere  e  al  successivo stoccaggio di materiale profilattico, di cui l'ordinanza  contingibile e urgente del Ministro della salute in data 8 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2006, n.  13,  deve  essere  tutelato  e classificato ai sensi dell'art. 12 della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, recante disposizioni in merito alla  «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza  e  disciplina  del  segreto  di  Stato»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303.
 |  |  |  | Art. 2. Al fine di assicurare la difesa degli interessi pubblici richiamati in  premessa  e, pertanto delle aree, dei documenti e delle attivita' connessi,  e'  fatto  espresso  divieto  di  diffondere, pubblicare o divulgare  a  qualsiasi  titolo notizie, atti, documenti e ogni altra cosa   relativi   alla  realizzazione  dei  lavori  nel  comprensorio denominato  «magazzino  centrale del materiale profilattico», sito in Roma, via dei Carri Armati,13;
 |  |  |  | Art. 3. Il  personale  del  Ministero  e le societa' e aziende impegnate in studi,  progettazioni,  assistenza  tecnica,  nonche'  nei  lavori di realizzazione,  ecc.  dovranno essere abilitati con il rilascio della certificazione  denominata  N.O.S. (nulla osta segretezza) al fine di attestare il possesso dei requisiti di riservatezza e affidabilita' e secondo  i  criteri stabiliti nella politica di sicurezza della legge n.  801/1977,  necessari  a  salvaguardare  la  tutela  di  interessi nazionali essenziali.
 Roma, 10 maggio 2006
 Il Ministro (ad interim): Berlusconi
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