Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 maggio 2006
Procedimento relativo alla realizzazione delle opere di cui all'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 8 novembre 2005. Classificazione ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 801/1977.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1997, n. 243;
Visto l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 novembre 2005, n. 244 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2005, n. 279), recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute in data 8 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2006, n. 13, che autorizza l'adozione di alcune misure straordinarie, necessarie a contenere e prevenire la diffusione sul territorio nazionale di patologie infettive e diffusive;
Rilevato che, al fine di dare immediata e concreta applicazione alla normativa sopra citata e' stato, in particolare, disposto l'approvvigionamento di massicce scorte di medicinali di raro riscontro, vaccini ed altro materiale profilattico, l'istituzione di un centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, la realizzazione di un centro professionale di formazione per i nuclei antisofisticazione e sanita' e per il personale sanitario, tecnico e amministrativo del ministero, da realizzare presso il comprensorio, denominato «magazzino centrale del materiale profilattico», sito in Roma, via dei Carri Armati, 13;
Considerato necessario assicurare un sistema di sicurezza globale sia in riferimento allo stoccaggio di medicinali di raro riscontro e vaccini, da utilizzare esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative ed in particolare in caso di pandemia ed allarme, sia per quanto riguarda l'area, da destinare a centro nazionale di lotta ed emergenza;
Dato atto che, nel sito individuato, e' altresi' allocata la sede protetta del Ministro per la gestione delle crisi, realizzata a seguito della normativa emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare la c.d. «emergenza bioterrorismo» e assicurare la continuita' dell'azione di Governo, nell'ambito di una pianificazione nazionale antiterrorismo che, tra l'altro, prevede particolari modalita' di tutela per le alte cariche dello Stato;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle predette disposizioni nel rispetto di particolari garanzie di sicurezza e riservatezza dell'area in quanto, a lavori ultimati, il complesso sara' destinato a custodire una serie di atti, documenti e materiale di indubbia rilevanza per la tutela di interessi nazionali essenziali;
Ritenuto opportuno salvaguardare i principi e le istanze organizzative fondamentali per l'ordine collettivo, individuando un'area operativa riservata, protetta e resa idonea alle sopra citate funzioni;
Considerato che, al fine di rispondere adeguatamente alle suddette esigenze di tutela e segretezza, nonche' di evitare la divulgazione di notizie riservate riferibili allo stoccaggio di materiale o ad avvenimenti comunque collegati alla sicurezza dell'area, appare necessario classificare, ai sensi del dell'art. 12 della legge n. 801/1977 sia la fase di progettazione delle opere che i lavori di realizzazione delle stesse;
Decreta:
Art. 1.
Il procedimento amministrativo relativo alla realizzazione delle opere e al successivo stoccaggio di materiale profilattico, di cui l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute in data 8 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2006, n. 13, deve essere tutelato e classificato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante disposizioni in merito alla «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303.
 
Art. 2.
Al fine di assicurare la difesa degli interessi pubblici richiamati in premessa e, pertanto delle aree, dei documenti e delle attivita' connessi, e' fatto espresso divieto di diffondere, pubblicare o divulgare a qualsiasi titolo notizie, atti, documenti e ogni altra cosa relativi alla realizzazione dei lavori nel comprensorio denominato «magazzino centrale del materiale profilattico», sito in Roma, via dei Carri Armati,13;
 
Art. 3.
Il personale del Ministero e le societa' e aziende impegnate in studi, progettazioni, assistenza tecnica, nonche' nei lavori di realizzazione, ecc. dovranno essere abilitati con il rilascio della certificazione denominata N.O.S. (nulla osta segretezza) al fine di attestare il possesso dei requisiti di riservatezza e affidabilita' e secondo i criteri stabiliti nella politica di sicurezza della legge n. 801/1977, necessari a salvaguardare la tutela di interessi nazionali essenziali.
Roma, 10 maggio 2006
Il Ministro (ad interim): Berlusconi
 
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