Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 12 luglio 2006
Modifiche alla delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e successive modificazioni e integrazioni. (Deliberazione n. 437/06/CONS).

L'AUTORITA'
Nella riunione del Consiglio del 12 luglio 2006;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995, e, in particolare, l'art. 2, commi 26 e 27;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e, in particolare, l'art. 19, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 1986 e, in particolare, l'art. 18;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'Amministrazione digitale»;
Vista la delibera n. 263/06/CONS del 16 maggio 2006 recante il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari»;
Visto il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25 (di seguito il Regolamento);
Ritenuta la necessita' di regolamentare la pubblicazione degli atti dell'Autorita';
Ritenuto di adottare le conseguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento;
Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 12 luglio 2006

Il presidente
Calabrò Il commissario relatore
Savarese
 
Allegato A MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA', DI CUI ALLA DELIBERA n. 316/02/CONS DEL
9 OTTOBRE 2002
Art. 1.
Dopo l'art. 10 e' inserito il seguente art. 10-bis (Pubblicazione degli atti dell'Autorita):
«Art. 10-bis (Pubblicazione degli atti dell'Autorita). - 1. La pubblicazione degli atti emessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avviene sulla Gazzetta Ufficiale, su apposito Bollettino ufficiale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito internet dell'Autorita', secondo le modalita' indicate negli atti stessi e nei limiti indicati nei commi seguenti.
2. Il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e le delibere che hanno rilevanza generale dell'Autorita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. Fermo quanto disposto dal comma 2, i provvedimenti dell'Autorita', nonche' gli altri atti dei quali disposizioni di legge o regolamentari comunque impongano la pubblicazione, sono pubblicati nel primo numero del Bollettino Ufficiale dell'Autorita' successivo alla data della loro adozione.
4. I provvedimenti e gli atti di cui ai commi 2 e 3, salvo che in essi sia disposto altrimenti, sono altresi' pubblicati sul sito internet dell'Autorita', unitamente agli altri atti che comunque interessino la generalita' dei cittadini.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono tuttavia essere collocati in apposita sezione del sito internet dell'Autorita', resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni.
6. Il Segretariato generale cura che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell'Autorita' soggetti a pubblicazione.
7. L'Autorita' puo' dare notizia del contenuto di tutte le decisioni a mezzo di comunicati stampa.».
 
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