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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 12 luglio 2006 |  | Modifiche alla delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante il «Regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il  funzionamento dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni», e successive modificazioni e integrazioni. (Deliberazione n. 437/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' Nella riunione del Consiglio del 12 luglio 2006;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  270  del 18 novembre 1995, e, in particolare, l'art. 2, commi 26 e 27;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196 recante il «Codice  in  materia di protezione dei dati personali», pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  29 luglio  2003 e, in particolare, l'art. 19, comma 3;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n.   1092,   recante   «Approvazione   del  testo  unico  delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali   della  Repubblica  italiana»  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 1986 e, in particolare, l'art. 18;
 Visto  il  decreto  legislativo  del 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'Amministrazione digitale»;
 Vista  la  delibera  n.  263/06/CONS  del 16 maggio 2006 recante il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari»;
 Visto    il   Regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato  con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del   21 dicembre   2005   recante   «Modifiche  ed  integrazioni  al regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente  integrata  dalla  delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del 31 gennaio 2006, n. 25 (di seguito il Regolamento);
 Ritenuta la necessita' di regolamentare la pubblicazione degli atti dell'Autorita';
 Ritenuto  di  adottare  le conseguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento;
 Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art.  29  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  L'Autorita'  adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio  1997,  n.  249,  le  modifiche  al Regolamento concernente l'organizzazione  e  il  funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle   comunicazioni,   riportate   nell'allegato  A  alla  presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
 Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal giorno   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nel  Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita'.
 Roma, 12 luglio 2006
 
 Il presidente
 Calabrò Il commissario relatore
 Savarese
 |  |  |  | Allegato A MODIFICHE   AL   REGOLAMENTO   CONCERNENTE   L'ORGANIZZAZIONE   E  IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA', DI CUI ALLA DELIBERA n. 316/02/CONS DEL 9 OTTOBRE 2002
 Art. 1.
 Dopo l'art. 10 e' inserito il seguente art. 10-bis (Pubblicazione degli atti dell'Autorita):
 «Art.  10-bis  (Pubblicazione  degli atti dell'Autorita). - 1. La pubblicazione   degli   atti  emessi  nell'esercizio  delle  funzioni istituzionali  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni avviene  sulla  Gazzetta  Ufficiale, su apposito Bollettino ufficiale pubblicato  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e sul sito internet  dell'Autorita',  secondo  le  modalita' indicate negli atti stessi e nei limiti indicati nei commi seguenti.
 2.  Il  bilancio  preventivo,  il  rendiconto della gestione e le delibere  che hanno rilevanza generale dell'Autorita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 3.   Fermo   quanto   disposto   dal   comma 2,  i  provvedimenti dell'Autorita',  nonche'  gli  altri  atti  dei quali disposizioni di legge  o  regolamentari  comunque  impongano  la  pubblicazione, sono pubblicati  nel  primo numero del Bollettino Ufficiale dell'Autorita' successivo alla data della loro adozione.
 4. I provvedimenti e gli atti di cui ai commi 2 e 3, salvo che in essi  sia  disposto  altrimenti,  sono  altresi'  pubblicati sul sito internet  dell'Autorita',  unitamente  agli  altri  atti che comunque interessino la generalita' dei cittadini.
 5.  Le  disposizioni  di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai provvedimenti  sanzionatori.  Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla   loro  pubblicazione,  devono  tuttavia  essere  collocati  in apposita   sezione   del   sito  internet  dell'Autorita',  resa  non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni.
 6.  Il  Segretariato generale cura che siano resi pubblici, nelle forme  e  nei  termini  sopraindicati,  i  provvedimenti  e  gli atti dell'Autorita' soggetti a pubblicazione.
 7.  L'Autorita'  puo'  dare  notizia  del  contenuto  di tutte le decisioni a mezzo di comunicati stampa.».
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