Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 luglio 2006
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Bellis, registrato al n. 12868.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata il 26 agosto 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 4 novembre 2005 dall'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato BAS 516 03 F successivamente ridenominato Bellis, contenente le sostanze attive boscalid e piraclostrobin;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione Europea n. 2002/268/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 92 del 9 aprile 2002 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva boscalid nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del 7 maggio 2004 di inclusione, fino al 31 maggio 2014, della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;
Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario di cui trattasi;
Vista la nota dell'Ufficio del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 15 giugno 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Bellis, contenente le sostanze attive boscalid e pyraclostrobin, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dall'inclusione delle sostanze attive boscalid e pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Per la sostanza attiva boscalid sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati | all'alimentazione |Limiti massimi di residui (mg/kg) --------------------------------------------------------------------- Pero, melo.... |1

Per la sostanza attiva pyraclostrobin sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati | all'alimentazione |Limiti massimi di residui (mg/kg) --------------------------------------------------------------------- Pero, melo.... |0,3

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,5 - 1 - 2,5 - 5.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego e in formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera Microflo Company LLC-USA, nonche' confezionato presso lo stabilimento dell'impresa estera Basf Aktiengesellschaft in Ludwigshafen - Germania;
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12868.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2006
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 36 della G.U. <----
 
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