| 
| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 13 luglio 2006 |  | Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Bellis, registrato al n. 12868. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti della nutrizione
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopracitato  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti   fitosanitari   contenenti   sostanze  attive  iscritte  in Allegato I;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista   la  domanda  presentata  il  26 agosto  2002  e  successive integrazioni  di  cui  l'ultima  in data 4 novembre 2005 dall'impresa Basf  Italia  S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato  8,  diretta  ad  ottenere la registrazione provvisoria del prodotto   fitosanitario   denominato   BAS 516 03 F  successivamente ridenominato   Bellis,  contenente  le  sostanze  attive  boscalid  e piraclostrobin;
 Vista   la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  Europea  n. 2002/268/CE,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale L 92 del 9 aprile 2002  «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso   per  un  esame  dettagliato  in  vista  di  un  eventuale inserimento  della  sostanza  attiva  boscalid  nell'Allegato I della Direttiva   91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari»;
 Visto il decreto del 7 maggio 2004 di inclusione, fino al 31 maggio 2014,   della  sostanza  attiva  pyraclostrobin  nell'Allegato I  del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in  attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;
 Visto  il  parere  favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla Commissione  Consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario di cui trattasi;
 Vista  la  nota  dell'Ufficio  del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Vista  la nota pervenuta in data 15 giugno 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre,  l'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano),  via Marconato, 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto  fitosanitario denominato Bellis, contenente le sostanze attive   boscalid  e  pyraclostrobin,  con  la  composizione  e  alle condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto, fatti  comunque  salvi  gli  obblighi derivanti dall'inclusione delle sostanze attive boscalid e pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 Per  la  sostanza  attiva boscalid sono approvati i seguenti limiti massimi  di  residui,  che  saranno  inseriti  nel  provvedimento  di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
 Prodotti destinati                 | all'alimentazione                  |Limiti massimi di residui (mg/kg) --------------------------------------------------------------------- Pero, melo....                     |1
 
 Per  la  sostanza  attiva  pyraclostrobin sono approvati i seguenti limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
 Prodotti destinati                 | all'alimentazione                  |Limiti massimi di residui (mg/kg) --------------------------------------------------------------------- Pero, melo....                     |0,3
 
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,5 - 1 - 2,5 - 5.
 Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per l'impiego  e  in  formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera Microflo Company LLC-USA, nonche' confezionato presso lo stabilimento dell'impresa   estera   Basf  Aktiengesellschaft  in  Ludwigshafen  - Germania;
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12868.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 luglio 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato ---->  Vedere Allegato a pag. 36 della G.U.  <----
 |  |  |  |  |