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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 12 luglio 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl», ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005 e  18 aprile  2006,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale  rilasciata  all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto  Calabria  Qualita'  Srl  con  decreto del 7 giugno 2002, e' stata prorogata fino al 30 agosto 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di  origine  protetta  «Pancetta  di  Calabria»,  allo schema tipo di controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 7 aprile 2005, protocollo n. 62450;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la  denominazione  di  origine  protetta  «Pancetta  di Calabria»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 7 giugno 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione   rilasciata  all'organismo  denominato  I.C.Q.  - Istituto  Calabria  Qualita' Srl, con sede in Cosenza, via F. Mancuso n.  1,  con  decreto  7  giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione  di  origine protetta «Pancetta di Calabria» registrata con  il  regolamento  della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre  2005  e  18  aprile  2006,  e'  ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 agosto 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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