Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 luglio 2006
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 29 novembre 2005 e 3 aprile 2006 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con decreto del 24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 27 agosto 2006;
Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 maggio 2005, protocollo n. 62142;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ciliegia di Marostica»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 245/02 dell'8 febbraio 2002, gia' prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 29 novembre 2005 e 3 aprile 2006, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 agosto 2006.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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