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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 12 luglio 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli   sulla   denominazione   di   origine  protetta  «Sopressa Vicentina». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti i decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005, 30 giugno  2005,  14  dicembre  2005  e  3 aprile 2006 con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  CSQA  -  Certificazioni  Srl,  con decreto del 4 aprile 2003, e' stata prorogata fino al 26 agosto 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di   origine   protetta   «Sopressa   Vicentina»  allo  schema  tipo, trasmessogli  con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n. 65691;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di   origine   protetta  «Sopressa Vicentina»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 4 aprile 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato  CSQA  - Certificazioni  Srl,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  4 aprile  2003,  ad  effettuare  i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con il  regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, gia'  prorogata  con  decreti  28 settembre  2004,  20 gennaio  2005, 11 aprile  2005, 30 giugno 2005, 14 dicembre 2005 e 3 aprile 2006, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 agosto 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 4 aprile 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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