Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 luglio 2006
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 14 dicembre 2005 e 3 aprile 2006 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con decreto del 4 aprile 2003, e' stata prorogata fino al 26 agosto 2006;
Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n. 65691;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 aprile 2003;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, gia' prorogata con decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 14 dicembre 2005 e 3 aprile 2006, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 agosto 2006.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 aprile 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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