Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2006
Ulteriore finanziamento di interventi urgenti da realizzare in attuazione degli «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;
Vista la nota DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005 del capo del Dipartimento protezione civile, indirizzata alle regioni ed alle province autonome;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, recante «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2005;
Vista la nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005 con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile ha definito le modalita' per l'attivazione di specifici finanziamenti diretti a favorire l'attuazione della predetta direttiva del 29 settembre 2005;
Visto il decreto n. 5184 del 24 novembre 2005 con il quale, per la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla richiamata direttiva del 29 settembre 2005, in favore delle regioni e delle province autonome e' stata impegnata la somma di Euro 50.000.000,00;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2006 n. 81, con il quale e' stato ammesso al finanziamento per complessivi Euro 42.475.676,79 un primo gruppo di interventi proposti dalle regioni e dalle provincie autonome;
Viste le note con le quali il Dipartimento della protezione civile ha richiesto alle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria, Sardegna, Veneto ulteriori chiarimenti nonche' la possibilita' di attuare taluni interventi per stralci funzionali contenuti nell'importo complessivo di 300.000 euro, o, in alternativa, a valere su autonoma copertura finanziaria integrativa del contributo di 300.000 euro;
Viste le note con le quali le regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria, Sardegna, Veneto, hanno fornito le indicazioni di cui sopra entro il termine del 10 gennaio 2005;
Vista la nota della Regione Puglia, trasmessa al Dipartimento della protezione civile a mezzo fax in data 13 gennaio 2005;
Vista la nota con la quale la Regione siciliana ha comunicato che un intervento ammesso a finanziamento e' gia' stato appaltato a valere interamente su finanziamenti regionali;
Viste le risultanze della ulteriore istruttoria condotta dalle strutture del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle modalita' e dei criteri esposti nella richiamata nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005 e dei riscontri e chiarimenti fatti pervenire dalle regioni interessate entro i termini previsti;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il finanziamento degli interventi indicati nell'allegato al presente provvedimento, negli importi ivi stabiliti per ciascuno.
 
Art. 2.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere iniziati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli interventi che non abbiano avuto inizio entro il predetto termine decadono dal finanziamento.
2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento della protezione civile la data di inizio di ciascun intervento, ove del caso indicando gli estremi dei provvedimenti adottati per la restituzione al fondo per la protezione civile delle risorse relative agli eventuali interventi decaduti per effetto del mancato rispetto del termine di cui al comma 1.
 
Art. 3.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere completati entro centottanta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di inizio di ciascuno quale risultante dalle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2.
2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento della protezione civile la data di completamento di ciascun intervento. Nel caso di mancato completamento entro il predetto termine, con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile e' disposta la revoca del finanziamento concesso per l'intervento. Le risorse rivenienti per effetto dei provvedimenti di revoca sono riversate entro quindici giorni al fondo per la protezione civile.
 
Art. 4.
1. Le regioni e le province autonome assicurano la vigilanza sulla realizzazione degli interventi assumendo ogni iniziativa ritenuta utile per consentire l'avvio ed il completamento degli interventi stessi entro i termini stabiliti. Nel contesto di tale attivita' le regioni e le province autonome possono proporre in qualunque momento al Dipartimento della protezione civile la revoca di finanziamenti relativi ad interventi per i quali non risulti possibile il rispetto dei termini di completamento stabiliti.
 
Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 del presente decreto, pari ad Euro 7.911.823,21, si provvede a valere sul finanziamento di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, rep. n. 5184 del 24 novembre 2005.
 
Art. 6.
1. All'elenco allegato al decreto del 19 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2006 sono apportate le sotto richiamate modifiche:
Regione Abruzzo:
intervento codice AI\ABR\012\TE - la quota di finanziamento a valere sul fondo di protezione civile e' ridotta ad euro 150.000,00 in quanto e' previsto un cofinanziamento pari ad euro 50.000,00;
intervento codice AI/ABR\013\TE - la quota di finanziamento a valere sul fondo di protezione civile e' ridotta ad euro 225.000,00 in quanto e' previsto un cofinanziamento pari ad euro 75.000,00;
Regione siciliana:
l'intervento codice AI/SIC/004/EN, il cui finanziamento a carico del fondo di protezione civile era di 262.500 euro, e' espunto in quanto gia' appaltato a valere interamente su fondi regionali.
2. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del 19 gennaio 2006 e' modificato come segue: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari ad Euro 42.088.176,79, si provvede a valere sul finanziamento di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, rep. n. 5184 del 24 novembre 2005.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 8, foglio n. 355
 
Allegato
----> Vedere Allegato alle pagg. 17 - 18 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone