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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2006 |  | Ulteriore  finanziamento  di  interventi  urgenti  da  realizzare  in attuazione  degli  «Indirizzi  operativi per prevenire e fronteggiare eventuali  situazioni  di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio   2004,  recante  indirizzi  operativi  per  la  gestione organizzativa  e  funzionale  del  sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di  protezione  civile»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;
 Vista  la  nota  DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005 del capo del Dipartimento  protezione  civile,  indirizzata  alle  regioni ed alle province autonome;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre  2005,  recante  «Indirizzi  operativi  per  prevenire e fronteggiare  eventuali  situazioni  di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici  ed  idraulici»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2005;
 Vista  la  nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005 con la quale il capo   del  Dipartimento  della  protezione  civile  ha  definito  le modalita'  per  l'attivazione  di  specifici  finanziamenti diretti a favorire l'attuazione della predetta direttiva del 29 settembre 2005;
 Visto  il decreto n. 5184 del 24 novembre 2005 con il quale, per la realizzazione   degli  interventi  urgenti  di  cui  alla  richiamata direttiva  del  29 settembre  2005,  in  favore delle regioni e delle province autonome e' stata impegnata la somma di Euro 50.000.000,00;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2006  n.  81,  con  il  quale  e'  stato ammesso al finanziamento per complessivi Euro 42.475.676,79 un primo gruppo di interventi proposti dalle regioni e dalle provincie autonome;
 Viste  le note con le quali il Dipartimento della protezione civile ha   richiesto  alle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria, Sardegna, Veneto  ulteriori  chiarimenti  nonche'  la  possibilita'  di attuare taluni  interventi  per  stralci  funzionali  contenuti  nell'importo complessivo  di 300.000 euro, o, in alternativa, a valere su autonoma copertura finanziaria integrativa del contributo di 300.000 euro;
 Viste  le  note  con  le  quali  le  regioni  Abruzzo,  Basilicata, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria, Sardegna,  Veneto, hanno fornito le indicazioni di cui sopra entro il termine del 10 gennaio 2005;
 Vista la nota della Regione Puglia, trasmessa al Dipartimento della protezione civile a mezzo fax in data 13 gennaio 2005;
 Vista  la  nota con la quale la Regione siciliana ha comunicato che un  intervento  ammesso  a  finanziamento  e'  gia' stato appaltato a valere interamente su finanziamenti regionali;
 Viste  le  risultanze  della  ulteriore  istruttoria condotta dalle strutture  del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle modalita'  e dei criteri esposti nella richiamata nota DPC/VC/0056200 del  10 novembre  2005  e dei riscontri e chiarimenti fatti pervenire dalle regioni interessate entro i termini previsti;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   E'   approvato  il  finanziamento  degli  interventi  indicati nell'allegato  al presente provvedimento, negli importi ivi stabiliti per ciascuno.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Gli  interventi  di cui all'art. 1 devono essere iniziati entro trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Gli interventi che  non  abbiano avuto inizio entro il predetto termine decadono dal finanziamento.
 2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e le  province  autonome  comunicano  al  Dipartimento della protezione civile  la  data  di  inizio  di  ciascun  intervento,  ove  del caso indicando  gli estremi dei provvedimenti adottati per la restituzione al  fondo  per  la  protezione  civile  delle  risorse  relative agli eventuali  interventi  decaduti  per effetto del mancato rispetto del termine di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere completati entro centottanta  giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di inizio  di  ciascuno  quale  risultante  dalle  comunicazioni  di cui all'art. 2, comma 2.
 2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e le  province  autonome  comunicano  al  Dipartimento della protezione civile  la  data  di completamento di ciascun intervento. Nel caso di mancato  completamento  entro  il predetto termine, con provvedimento del  capo  del  Dipartimento  della  protezione civile e' disposta la revoca  del  finanziamento  concesso  per  l'intervento.  Le  risorse rivenienti  per  effetto  dei  provvedimenti di revoca sono riversate entro quindici giorni al fondo per la protezione civile.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Le regioni e le province autonome assicurano la vigilanza sulla realizzazione  degli  interventi  assumendo  ogni iniziativa ritenuta utile  per  consentire  l'avvio  ed il completamento degli interventi stessi  entro  i termini stabiliti. Nel contesto di tale attivita' le regioni  e le province autonome possono proporre in qualunque momento al  Dipartimento  della  protezione civile la revoca di finanziamenti relativi  ad interventi per i quali non risulti possibile il rispetto dei termini di completamento stabiliti.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione dell'art. 2 del presente decreto,  pari  ad  Euro  7.911.823,21,  si  provvede  a  valere  sul finanziamento  di  cui  al  decreto  del  capo del Dipartimento della protezione civile, rep. n. 5184 del 24 novembre 2005.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  All'elenco  allegato al decreto del 19 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2006 sono apportate le sotto richiamate modifiche:
 Regione Abruzzo:
 intervento  codice  AI\ABR\012\TE - la quota di finanziamento a valere  sul  fondo di protezione civile e' ridotta ad euro 150.000,00 in quanto e' previsto un cofinanziamento pari ad euro 50.000,00;
 intervento  codice  AI/ABR\013\TE - la quota di finanziamento a valere  sul  fondo di protezione civile e' ridotta ad euro 225.000,00 in quanto e' previsto un cofinanziamento pari ad euro 75.000,00;
 Regione siciliana:
 l'intervento  codice  AI/SIC/004/EN,  il  cui  finanziamento  a carico del fondo di protezione civile era di 262.500 euro, e' espunto in quanto gia' appaltato a valere interamente su fondi regionali.
 2.  Il  comma 1  dell'art.  5  del  decreto  del 19 gennaio 2006 e' modificato  come  segue:  «Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente  decreto,  pari  ad Euro 42.088.176,79, si provvede a valere sul  finanziamento  di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, rep. n. 5184 del 24 novembre 2005.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ministeri   istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri registro n. 8, foglio n. 355
 |  |  |  | Allegato ---->  Vedere Allegato alle pagg. 17 - 18 della G.U.  <----
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