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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 28 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Dellarossa  Marcelo  Enrique, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   stranniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e  successive  modifiche,  che  prevede  l'applicabilita' del decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della discinlina chi relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Dellarossa  Marcelo  Enrique, a Marcos Juarez  (Argentina) il 19 giugno 1964, cittadino italiano, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico-professionale   quinquennale  di  «Ingeniero  Electricista Electronico»  conseguito  in Argentina presso l'«Universidad Nacional de Cordoba» di Cordoba (Argentina) in data 7 agosto 1990 e rilasciato in  data  7  settembre  1990,  ai  fini  dell'accesso  all'albo degli «ingegneri    -    sezione   A»   settore   industriale   e   settore dell'informazione  e  l'esercizio  in  Italia  della  professione  di «ingegnere industriale» e di «ingegnere dell'informazione»;
 Preso atto che il richiedente e' iscritto al «Colegio de Ingenieros Especialistas de Cordoba» dal 18 luglio 2005;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 28 febbraio 2006;
 Visto  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;
 Rilevato    che    sussistono    differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione   sia   di  «ingegnere  -  settore  industriale»  sia  di «ingegnere   dell'informazione»  e  quella  di  cui  e'  in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  lart.  6  n.  1  del  decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al   sig.   Dellarossa   Marcelo  Enrique,  nato  a  Marcos  Juarez (Argentina) il 19 giugno 1964, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione   all'albo   degli   «ingegneri»  sezione  A  -  settore industriale e sezione A settore dell'informazione e l'esercizio delle omonime professioni in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  scritta ed orale che - per l'iscrizione  alla  sez.  A  del settore industriale - vertera' sulle seguenti materie:
 1) propulsione aerospaziale;
 2) costruzione di macchine;
 3)  deontologia  professionale  (solo orale) - e per l'iscrizione alla  sez.  A del settore dell'informazione - vertera' sulle seguenti materie: 1) informatica, 2) deontologla professionale (solo orale).
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 28 giugno 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto  per l'iscrizione nei due settori  industriale e dell'informazione della sez. A dell'albo degli ingegneri,  si  compone  di  un  esame  scritto  ed un esame orale da svolgersi   in   lingua  italiana.  L'esame  scritto  consiste  nella redazione  di  progetti  integrati  assistiti  da  relazioni tecniche concernenti  le  materie individuate nel precedente art. 2 per le sue sezioni.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologla professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d)   La   commissione   rilascia  all'interessato  certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo   degli   ingegneri,   sez.   A   settore   «industriale»  e «dell'informazione».
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