Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 giugno 2006 |
Riconoscimento, al sig. Dellarossa Marcelo Enrique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della discinlina chi relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Dellarossa Marcelo Enrique, a Marcos Juarez (Argentina) il 19 giugno 1964, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quinquennale di «Ingeniero Electricista Electronico» conseguito in Argentina presso l'«Universidad Nacional de Cordoba» di Cordoba (Argentina) in data 7 agosto 1990 e rilasciato in data 7 settembre 1990, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A» settore industriale e settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere industriale» e di «ingegnere dell'informazione»; Preso atto che il richiedente e' iscritto al «Colegio de Ingenieros Especialistas de Cordoba» dal 18 luglio 2005; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 28 febbraio 2006; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata; Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione sia di «ingegnere - settore industriale» sia di «ingegnere dell'informazione» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche; Visto lart. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Dellarossa Marcelo Enrique, nato a Marcos Juarez (Argentina) il 19 giugno 1964, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e sezione A settore dell'informazione e l'esercizio delle omonime professioni in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale che - per l'iscrizione alla sez. A del settore industriale - vertera' sulle seguenti materie: 1) propulsione aerospaziale; 2) costruzione di macchine; 3) deontologia professionale (solo orale) - e per l'iscrizione alla sez. A del settore dell'informazione - vertera' sulle seguenti materie: 1) informatica, 2) deontologla professionale (solo orale). |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 28 giugno 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto per l'iscrizione nei due settori industriale e dell'informazione della sez. A dell'albo degli ingegneri, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2 per le sue sezioni. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologla professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale» e «dell'informazione». |
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