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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 21 giugno 2006, n. 238 |  | Regolamento  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geometra. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della   direttiva   89/48/CEE,  cosi'  come  modificato  dal  decreto legislativo   8 luglio   2003,  n.  277,  attuativo  della  direttiva 2001/19/CE,  relativo  ad  un  sistema generale di riconoscimento dei diplomi   di   istruzione   superiore   che   sanzionano   formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che,   in   presenza   di   determinate   condizioni,   subordina  il riconoscimento  dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
 Visto,  in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115, secondo il quale sono  definite,  mediante  decreto  del  Ministro della giustizia, le eventuali   ulteriori   procedure   necessarie   per   assicurare  lo svolgimento  e  la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente   diversa   da  quella  contemplata  nell'ordinamento italiano;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
 Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 0002326.U del 3 maggio 2006);
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva n. 89/48/CEE, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  8 luglio  2003,  n.  277,  attuativo della direttiva 2001/ 19/CE;
 b) «decreto  dirigenziale  di  riconoscimento»,  il  decreto  del Direttore  generale  della  Giustizia Civile presso il Ministro della giustizia  adottato  ai  sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
 c) «richiedente»,  il  cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio   della   professione   di   geometra  in  Italia,  il riconoscimento  del  titolo  rilasciato  dal  Paese  di  appartenenza attestante   una   formazione   professionale   al  cui  possesso  la legislazione  del  medesimo  stato  subordina l'esercizio o l'accesso alla professione;
 d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei geometri.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si  riporta  il testo del comma 3, dell'art. 17 della
 legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri).
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 6, 9 e 11 del
 decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115 (Attuazione
 della   direttiva  n.  89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema
 generale   di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione
 superiore  che  sanzionano  formazioni professionali di una
 durata minima di tre anni):
 «Art. 6 (Misure compensative). -1. Il riconoscimento e'
 subordinato,  a scelta del richiedente, al compimento di un
 tirocinio  di  adattamento della durata massima di tre anni
 oppure al superamento di una prova attitudinale:
 a) se   la  formazione  professionale  attestata  dai
 titoli  di  cui  all'art.  1  e all'art. 3 verte su materie
 sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
 formazione   professionale  prescritta  dalla  legislazione
 vigente;
 b) se    la   professione   cui   si   riferisce   il
 riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
 che non esistono nella professione corrispondente del Paese
 che  ha  rilasciato i titoli o nella professione esercitata
 ai sensi dell'art. 3, lettera b).
 1-bis.  Quanto  previsto al comma 1 e' subordinato alla
 verifica   del   fatto  che  le  conoscenze  acquisite  dal
 richiedente    nel    corso    della   propria   esperienza
 professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
 sostanziale di cui al primo comma, lettera a).
 2.  Il  riconoscimento e' subordinato al superamento di
 una  prova  attitudinale  se  riguarda  le  professioni  di
 procuratore  legale,  di  avvocato,  di commercialista e di
 consulente per la proprieta' industriale.
 3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  su  proposta  del  Ministro per il coordinamento
 delle  politiche  comunitarie,  di  concerto con i Ministri
 interessati,   osservata   la   procedura   comunitaria  di
 preventiva   comunicazione   e  in  assenza  di  tempestiva
 opposizione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee,
 possono essere individuati, con riferimento alle situazioni
 previste    dagli   articoli 3   e   4,   altri   casi   di
 obbligatorieta' della prova attitudinale.
 4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova
 attitudinale,  non  si applica il secondo comma dell'art. 5
 del presente decreto.».
 «Art.   9   (Disposizioni   applicative   delle  misure
 compensative).  - 1. Con decreto del Ministro competente di
 cui  all'art.  11,  sono  definite,  con  riferimento  alle
 singole   professioni,  le  eventuali  ulteriori  procedure
 necessarie  per  assicurare lo svolgimento e la conclusione
 delle misure di cui agli articoli 7 e 8.».
 «Art. 11 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
 domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
 a) il   Ministero   titolare  della  vigilanza  sulle
 professioni  di  cui  all'art.  2,  lettera a), individuato
 nell'allegato  A  del  presente decreto, fatta eccezione di
 quanto  previsto  alla  lettera  d). L'allegato puo' essere
 modificato  o  integrato,  tenuto  conto delle disposizioni
 vigenti  o sopravvenute nei vari settori professionali, con
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 b) il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  per le
 professioni  consistenti  in  rapporti di pubblico impiego,
 salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
 c) il  Ministero  della  sanita'  per  le professioni
 sanitarie;
 d)  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca  per  il  personale  ricercatore  e  per  le
 professioni  di  pianificatore  territoriale,  paesaggista,
 conservatore   dei   beni   architettonici  ed  ambientali,
 architetto junior e pianificatore junior;
 e) il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca  per  i docenti di scuola materna, di scuola
 elementare  e di Istituti di istruzione secondaria di primo
 e secondo grado;
 f) il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 12 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 «Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda
 di  riconoscimento  deve  essere  presentata  al  Ministero
 competente,  corredata  della  documentazione  relativa  ai
 titoli  da  riconoscere,  rispondente ai requisiti indicati
 all'art. 10.
 2.  La  domanda  deve  indicare  la  professione  o  le
 professioni  di  cui all'art. 2, in relazione alle quali il
 riconoscimento e' richiesto.
 3.  Entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda,
 il  Ministero  accerta  la completezza della documentazione
 esibita,    comunicando    all'interessato   le   eventuali
 necessarie integrazioni.
 4.   Per   la  valutazione  dei  titoli  acquisiti,  il
 Ministero  competente  indice  una conferenza di servizi ai
 sensi  della  legge  n.  241/1990  alla quale partecipano i
 rappresentanti:
 a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
 b) del   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle
 politiche comunitarie;
 c) del Ministero degli affari esteri;
 d) del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
 scientifica e tecnologica;
 e) del Dipartimento per la funzione pubblica.
 Nella   conferenza   sono   sentiti  un  rappresentante
 dell'ordine  o  della categoria professionale ed un docente
 universitario in rappresentanza delle universita' designato
 dal  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
 e tecnologica.
 5.  Sul  riconoscimento provvede il Ministro competente
 con  decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla
 presentazione  della  domanda  o  della  sua integrazione a
 norma del precedente comma 3.
 6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
 condizioni  del  tirocinio  di  adattamento  o  della prova
 attitudinale,  individuando  l'ente  o  organo competente a
 norma dell'art. 15.
 7.   I  decreti  di  cui  al  precedente  comma 5  sono
 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 8.  I  precedenti  commi 4  e  7 non si applicano se la
 domanda  di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a
 quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Contenuto della prova attitudinale
 1. La  prova  attitudinale  prevista  dall'articolo 8  del  decreto legislativo  ha  luogo  almeno  due  volte l'anno presso il Consiglio nazionale.  L'esame  si svolge in lingua italiana e si articola nella prova  scritta  e  nella  prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
 2.  L'esame  si  svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto  dirigenziale  di  riconoscimento,  che  individua  le  prove nonche'  le  materie  di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.
 3.  La  prova  scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello  svolgimento  di  uno  o  piu' elaborati vertenti sulle materie indicate  nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.
 4.  La  prova  orale  verte  sulle  materie  indicate  nel  decreto dirigenziale   di   riconoscimento,   oltre   che  su  ordinamento  e deontologia professionale.
 5.  Il  Consiglio  nazionale  predispone un programma relativo alle materie  d'esame indicate nell'allegato A, da comunicare ai candidati mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 «Art.   8   (Prova   attitudinale).   -   1.  La  prova
 attitudinale  consiste  in  un  esame volto ad accertare le
 conoscenze  professionali  e deontologiche ed a valutare la
 capacita'  all'esercizio  della  professione, tenendo conto
 che  il  richiedente il riconoscimento e' un professionista
 qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
 2.  Le  materie  su  cui svolgere l'esame devono essere
 scelte  in  relazione  alla  loro importanza essenziale per
 l'esercizio della professione.
 3.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
 puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
 3-bis.  L'esame  di  cui al comma 1, si articola in una
 prova  scritta  o  pratica  e orale o in una prova orale da
 svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle
 materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art.
 12.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Commissione d`esame
 1. Presso  il  Consiglio  nazionale  e'  istituita  una commissione d'esame  per  lo  svolgimento  della  prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
 2.  La  nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata  tra  professionisti  iscritti  all'albo  dei geometri con almeno otto anni di anzianita' di iscrizione, designati dal Consiglio nazionale.  La  nomina  di  due  membri  effettivi  e  di  due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori   confermati   presso   una  Universita'  o  un  Istituto universitario  della  Repubblica nelle materie su cui puo' vertere la prova  attitudinale.  La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente  e'  effettuata  tra i magistrati del distretto della Corte d'Appello  di  Roma  o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi  centrali dello Stato, con la qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
 3.  La  commissione  e'  nominata  con  decreto  del Ministro della giustizia  e  dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di  iscrizione  all'albo  professionale,  giudica  e  delibera con la presenza  dei  cinque  componenti  effettivi.  In  caso  di assenza o impedimento  dei  componenti  effettivi,  subentrano i corrispondenti componenti  supplenti,  in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento   del   presidente,  la  commissione  e'  presieduta  dal componente,   effettivo  o  supplente,  con  maggiore  anzianita'  di iscrizione  all'albo  professionale.  Le  funzioni di segretario sono svolte  dal  componente  designato  dal  Consiglio  nazionale, avente minore   anzianita'   di   iscrizione   all'albo   professionale.  Le deliberazioni   e  le  valutazioni  diverse  da  quelle  disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
 4.   Il   rimborso  delle  spese  sostenute  dai  componenti  della commissione, nonche' gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale, sono a carico del predetto Consiglio.
 |  |  |  | Art. 4. Vigilanza sugli esami
 1.  Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami  e  sulla  commissione  prevista all'articolo 3, in conformita' alle  disposizioni  contenute  nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modifiche.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Il  regio  decreto  11 febbraio  1929,  n. 274, reca:
 «Regolamento per la professione di geometra.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Svolgimento dell'esame
 1.  Il  richiedente  presenta  al  Consiglio  nazionale  domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B al presente regolamento,   unitamente   a   copia  del  decreto  dirigenziale  di riconoscimento e a copia di un documento di identita'.
 2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione  del  calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono   in   giorni  consecutivi.  Tra  la  data  fissata  per  lo svolgimento  della  prova scritta e quella della prova orale non puo' intercorrere  un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni.  Della  convocazione della commissione e del calendario delle prove  e' data immediata comunicazione all'interessato al recapito da questi  indicato  nella  domanda  ed  al  Ministero  della  giustizia mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
 |  |  |  | Art. 6. Valutazione della prova attitudinale
 1.  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova ogni componente della commissione  dispone  di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi  coloro  che  abbiano  riportato  in  ogni  prova scritta una votazione  minima  complessiva  pari  a trenta. Si considera superato l'esame  da  parte  dei candidati che abbiano conseguito, in ciascuna materia  della  prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
 2.  Allo  svolgimento  della  prova  scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
 3.  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
 4.  In  caso  di  esito sfavorevole, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
 5.  Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 |  |  |  | Art. 7. Oggetto e svolgimento del tirocinio
 1.  Il  tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo,  ha  una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il  complesso  delle  attivita'  professionali  afferenti  le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento come necessitanti di  misure  compensative, scelte, tra quelle elencate nell'allegato A al  presente  regolamento,  in  relazione  alla  loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
 2.   Il   tirocinio   e'   svolto  presso  il  luogo  di  esercizio dell'attivita'  professionale  di  un  libero  professionista secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
 3.  La  scelta  del  professionista  e'  effettuata dal richiedente nell'ambito  dell'elenco  di  cui  al  successivo  articolo 8  ed  e' incompatibile   con   un   rapporto  di  lavoro  subordinato  con  il professionista scelto.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del citato decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 «Art.  7  (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio
 di    adattamento   consiste   nell'esercizio   in   Italia
 dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione
 alla  quale e' richiesto il riconoscimento, svolto sotto la
 responsabilita' di un professionista abilitato.
 2.   Il  tirocinio  puo'  essere  accompagnato  da  una
 formazione complementare.
 2-bis.   La  durata  nonche'  le  materie  oggetto  del
 tirocinio  di  adattamento  sono  stabilite  nella  fase di
 attuazione  della  procedura di cui all'art. 12. Le materie
 sono   scelte  in  relazione  alla  loro  valenza  ai  fini
 l'esercizio della professione.
 3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
 4.  In  caso  di  valutazione  finale  sfavorevole,  il
 tirocinio puo' essere ripetuto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Elenco dei professionisti
 1.   Presso  il  Consiglio  nazionale  e'  istituito  l'elenco  dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento.
 2.  Tale  elenco e' formato annualmente su designazione dei collegi provinciali  e  circondariali, previa dichiarazione di disponibilita' dei   professionisti,   e   comprende   geometri  che  esercitano  la professione da almeno sette anni.
 3.  Copia  dell'elenco  e' trasmessa ad ogni collegio provinciale e circondariale.
 4.  Al  Consiglio  nazionale  spetta la vigilanza sugli iscritti in tale  elenco  ai  fini  dell'adempimento  dei  doveri  relativi  allo svolgimento   del  tirocinio,  tramite  il  presidente  del  collegio provinciale  e circondariale cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 9. Obblighi del tirocinante
 1. Il   tirocinante   esegue  diligentemente  le  disposizioni  del professionista,  garantendo  la  massima  riservatezza  sulle notizie comunque   acquisite,   ed   e'   tenuto  all'osservanza,  in  quanto compatibile, del codice deontologico dei geometri.
 |  |  |  | Art. 10. Registro dei tirocinanti
 1. Coloro  che,  muniti  di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono   svolgere,  come  misura  compensativa,  il  tirocinio  di adattamento,  sono  iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
 2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
 a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome,  luogo  e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
 b) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;
 c) la data di decorrenza dell'iscrizione;
 d) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il  tirocinio,  il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
 e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
 f) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
 g) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
 h) la data della cancellazione con relativa motivazione.
 |  |  |  | Art. 11. Iscrizione
 1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza  al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C al presente regolamento.
 2.  Nella  domanda  il  richiedente  dichiara il proprio impegno ad effettuare   il   tirocinio  di  adattamento  e  la  non  sussistenza dell'incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.
 3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
 a) copia di un documento di identita';
 b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;
 c) attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il  richiedente  a  svolgere  il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;
 d) n. due fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a   richiesta   dell'interessato,   le   fotografie   possono  essere autenticate dall'ufficio ricevente.
 4.  Nella  domanda,  sottoscritta  dal richiedente, sono elencati i documenti  allegati; il richiedente esprime altresi' l'impegno a dare comunicazione  delle  eventuali  sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
 5.  La  domanda  di  iscrizione  puo'  essere  inviata al Consiglio nazionale  a  mezzo  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale.  Nel  caso  di  consegna  presso gli uffici, viene apposta sulla  domanda  il  timbro  del  Consiglio  nazionale  con la data di ricevimento e viene rilasciata ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
 6.  La  domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo non   e'   accolta   quando   non   ne   sia   possibile  la regolarizzazione.
 |  |  |  | Art. 12. Delibera di iscrizione
 1.  Il  presidente,  su  delibera del Consiglio nazionale, provvede alla  iscrizione  nel  registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
 2.  L'iscrizione  decorre  dalla  data della delibera del Consiglio nazionale.
 3.  Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.  La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni  a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al  professionista  ed al collegio provinciale o circondariale presso cui  questo  e'  iscritto  a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 |  |  |  | Art. 13. Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio
 1.   Ogni   semestre   il   professionista   compila   una  sezione dell'apposito   libretto   di  tirocinio,  fornitogli  dal  Consiglio nazionale,  ove  dichiara  le  attivita'  svolte  dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e  presentata al presidente del collegio provinciale o circondariale, o a un suo delegato, che vi appone il visto.
 2.  Nel termine di quindici giorni dal compimento del tirocinio, il professionista  trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al collegio  provinciale  o  circondariale, a mezzo lettera raccomandata con  avviso  di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi  uffici,  il  libretto  di tirocinio ed apposita relazione sullo  svolgimento  del  tirocinio  da  cui  risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
 3.  In  caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale  rilascia  il  certificato  di  compiuto tirocinio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
 4.  In  caso  di  valutazione  sfavorevole,  il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la  valutazione  del professionista, emette provvedimento motivato di diniego  di certificato di compiuto tirocinio. Qualora invece ritenga di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento  motivato  e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
 4.  In  caso  di  valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto.
 |  |  |  | Art. 14. Sospensione e interruzione del tirocinio
 1.  Il  tirocinio e' sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore a un sesto e inferiore alla meta' della sua durata complessiva.
 2.   Il  tirocinio  e'  interrotto  da  tutti  gli  eventi  che  ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore alla meta' della sua durata complessiva.
 3.  Il  professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio  nazionale  della  causa  di  sospensione  e della causa di interruzione,  nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
 4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione del tirocinio per un periodo comunque non superiore ad un anno.
 5.  La  sospensione  e l'interruzione del tirocinio sono deliberate dal   Consiglio  nazionale  previa  comunicazione  all'interessato  e assegnazione  allo  stesso  di  un  termine  per  la presentazione di eventuali  osservazioni.  Il  Consiglio  nazionale,  preso atto delle osservazioni  dell'interessato, delibera con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro   quindici  giorni  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento.
 |  |  |  | Art. 15. Cancellazione dal registro dei tirocinanti
 1.  Il  Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione  allo  stesso  di  un  termine  per  la presentazione di eventuali  osservazioni,  delibera  la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
 a) rinuncia all'iscrizione;
 b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
 c) sopravvenuta incompatibilita';
 d) condanna   definitiva   per   delitto   contro   la   pubblica amministrazione,  contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede  pubblica,  contro  l'economia  pubblica,  oppure per ogni altro delitto  non  colposo,  per  il  quale la legge commini la pena della reclusione  non  inferiore  nel  minimo  di  due anni o nel massimo a cinque anni;
 e) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei geometri.
 2.  La  delibera  di  cancellazione dal registro dei tirocinanti e' comunicata    dal    Consiglio   nazionale   all'interessato   e   al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni  con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la  delibera  di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
 |  |  |  | Art. 16. Sospensione dal registro dei tirocinanti
 1.  In  caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di  cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine  per  la presentazione di eventuali osservazioni, delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti.
 2.   La   delibera   del   Consiglio   nazionale   di   sospensione dell'iscrizione  nel  registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato  e  al  professionista  presso cui e' stato svolto il tirocinio  entro  quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 21 giugno 2006
 Il Ministro: Mastella Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 137
 |  |  |  | Allegato A (articoli 2, commi 2 e 5, e 7, comma 1)
 1. Topografia e catasto.
 2. Disegno tecnico.
 3. Tecnologia rurale.
 4. Economia e contabilita'.
 5. Estimo.
 6. Costruzioni.
 7. Tecnologia delle costruzioni.
 8. Scienza delle costruzioni.
 9. Tecnica delle costruzioni.
 10. Architettura tecnica.
 11. Tecnologia dell'architettura.
 12. Tecnica e pianificazione urbanistica.
 13. Urbanistica.
 14. Produzione edilizia.
 15. Legislazione urbanistica.
 16. Disciplina opere pubbliche.
 17. Diritto pubblico e privato.
 |  |  |  | Allegato B (articolo 5, comma 1) Al Consiglio nazionale geometri.
 Il/la sottoscritto/a.... nato/a  il.... a.... cittadino/a.... residente in.... in possesso del titolo  professionale  di....  rilasciato  da....  a compimento di un corso  di studi di.... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Universita'....  con  sede  in.... iscritto nell'albo professionale di....  dal....  (1)  ed  in  possesso  del  decreto  dirigenziale di riconoscimento   del  proprio  titolo  professionale  rilasciato  dal Ministero della giustizia in data ................................
 domanda ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  8 del decreto legislativo 27 gennaio   1992,   n.   115,  cosi'  come  modificato  dal  decreto legislativo  8 luglio  2003,  n.  277,  attuativo  della direttiva n. 2001/19/CE,  di  essere  ammesso  a  sostenere  la prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.
 Data....
 Firma....
 (1) Ove sussista il requisito.
 |  |  |  | Allegato C (articolo 11, comma 1) Al Consiglio nazionale geometri.
 Il/la   sottoscritto/a....   nato/a  il....  a....  cittadino/a.... residente   in....   in  possesso  del  titolo  professionale  di.... rilasciato  da....  a  compimento  di  un corso di studi di.... anni, comprendente  le  materie sostenute presso l'Universita'.... con sede in....  iscritto  nell'albo  professionale  di....  dal.... (1) ed in possesso  del  decreto  dirigenziale  di  riconoscimento  del proprio titolo  professionale  rilasciato  dal  Ministero  della giustizia in data ................................
 domanda ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  7 del decreto legislativo 27 gennaio   1992,   n.   115,  cosi'  come  modificato  dal  decreto legislativo  8 luglio  2003,  n.  277,  attuativo  della direttiva n. 2001/19/CE,  di  essere  iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto  previsto  nel  decreto  dirigenziale di riconoscimento di cui sopra;
 dichiara di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:....
 dichiara che  non  sussiste la incompatibilita' prevista dall'art. 7, comma 3, del  regolamento  (rapporto  subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).
 Data....
 Firma....
 (1) Ove sussista il requisito.
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