| 
| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 20 aprile 2006, n. 239 |  | Modifiche  al  regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997,  n.  507:  «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti,  musei,  gallerie,  scavi di antichita', parchi e giardini monumentali». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 Visti gli articoli 101, 102, 103, 110 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice»;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368, che ha istituito  il  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di seguito denominato «Ministero», e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 Visto  l'articolo 1,  comma 1,  della  legge  25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  11 dicembre 1997, n. 507, recante norme  per  l'istituzione  del  biglietto  di  ingresso ai monumenti, musei,  gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali, e successive modificazioni;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;
 Vista  la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio  2006,  a  seguito  di  comunicazione  effettuata  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1.  L'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1. E' autorizzato il  libero  ingresso  agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1,  comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei   titoli   di   legittimazione  siano  inferiori  alle  spese  di riscossione,  calcolate  sulla  base  dei  costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.
 2.  Il  comitato  regionale  per  i  servizi  di  biglietteria puo' stabilire  che agli istituti ed ai luoghi di cui al comma 1 si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti.
 3. E' consentito l'ingresso gratuito:
 a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria   attivita'  professionale,  mediante  esibizione  di  valida licenza rilasciata dalla competente autorita';
 b) agli  interpreti  turistici dell'Unione europea quando occorra la  loro  opera  a  fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorita';
 c) al personale del Ministero;
 d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
 e) ai  cittadini  dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo  o  che  abbiano  superato il sessantacinquesimo anno di eta'.  I  visitatori  che  abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;
 f) a  gruppi  o  comitive  di  studenti  delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;
 g) ai   docenti  ed  agli  studenti  iscritti  alle  facolta'  di architettura,  di  conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione  e  ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo  archeologico o storico-artistico delle facolta' di lettere e  filosofia,  o  a  facolta'  e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli  studenti  mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
 h) ai  docenti  ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti  o  a  corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito   e'   rilasciato  agli  studenti  mediante  esibizione  del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
 i) ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e ad un loro  familiare  o  ad  altro  accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
 l) agli   operatori   delle   associazioni  di  volontariato  che svolgano,  in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai   sensi  dell'articolo 112,  comma 8,  del  Codice,  attivita'  di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
 4.  Per  ragioni  di  studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche  o  universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di  cultura  italiani  o  stranieri  nonche' da organi del Ministero, ovvero  per  particolari  e  motivate esigenze, i capi degli istituti possono  consentire  ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.
 5.  Per  le  ragioni  e  le esigenze di cui al comma 4, i direttori generali competenti per materia possono rilasciare a singoli soggetti tessere  di  durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed  i  luoghi  di cui al comma 1, nonche' individuare - previo parere del  comitato  regionale per i servizi di biglietteria - categorie di soggetti  alle  quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.
 6.  Per  i  cittadini  dell'Unione  europea  di eta' compresa tra i diciotto  ed  i  venticinque  anni nonche' per i docenti delle scuole statali  con  incarico a tempo indeterminato, l'importo del biglietto di ingresso e' ridotto della meta'.
 7.  Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano,    a   condizione   di   reciprocita',   le   disposizioni sull'ingresso  gratuito  di  cui  al  comma  3,  lettera e),  e sulle riduzioni di cui al comma 6.».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alla premessa:
 - Il  testo degli articoli 101, 102, 103, 110 e 130 del
 decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42, recante il
 «Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio», pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il
 seguente:
 «Art.  101  (Istituti  e luoghi della cultura). - 1. Ai
 fini  del  presente  codice  sono  istituti  e luoghi della
 cultura  i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
 parchi archeologici, i complessi monumentali.
 2. Si intende per:
 a) «museo»,  una struttura permanente che acquisisce,
 conserva,  ordina ed espone beni culturali per finalita' di
 educazione e di studio;
 b) «biblioteca»,   una   struttura   permanente   che
 raccoglie  e  conserva  un  insieme  organizzato  di libri,
 materiali  e  informazioni,  comunque editi o pubblicati su
 qualunque  supporto, e ne assicura la consultazione al fine
 di promuovere la lettura e lo studio;
 c) «archivio»,    una    struttura   permanente   che
 raccoglie,  inventaria  e  conserva  documenti originali di
 interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
 finalita' di studio e di ricerca.
 d) «area  archeologica», un sito caratterizzato dalla
 presenza  di  resti  di  natura  fossile  o  di manufatti o
 strutture preistorici o di eta' antica;
 e) «parco   archeologico»,   un  ambito  territoriale
 caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
 compresenza  di valori storici, paesaggistici o ambientali,
 attrezzato come museo all'aperto;
 f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
 pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
 che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
 autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
 3.  Gli  istituti  ed  i  luoghi  di cui al comma 1 che
 appartengono   a  soggetti  pubblici  sono  destinati  alla
 pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
 4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
 luoghi  di  cui  al  comma 1  che  appartengono  a soggetti
 privati  e  sono  aperti  al pubblico espletano un servizio
 privato di utilita' sociale.».
 «Art.  102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della
 cultura  di  appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo  Stato, le
 regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
 ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
 presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
 nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
 codice.
 2.  Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
 legislazione  regionale  disciplina  la  fruizione dei beni
 presenti  negli  istituti  e  nei  luoghi della cultura non
 appartenenti   allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato  abbia
 trasferito  la  disponibilita'  sulla  base della normativa
 vigente.
 3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
 degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cui  all'art.  101  e'
 assicurata,  secondo  le  disposizioni del presente Titolo,
 compatibilmente    con    lo    svolgimento   degli   scopi
 istituzionali cui detti beni sono destinati.
 4.  Al  fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
 fruizione  relativamente  agli  istituti ed ai luoghi della
 cultura  di  appartenenza  pubblica lo Stato, e per esso il
 Ministero,   le   regioni   e   gli   altri  enti  pubblici
 territoriali  definiscono  accordi  nell'ambito  e  con  le
 procedure  dell'art.  112.  In  assenza di accordo, ciascun
 soggetto  pubblico  e'  tenuto a garantire la fruizione dei
 beni di cui ha comunque la disponibilita'.
 5.  Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero
 puo'  altresi'  trasferire  alle  regioni e agli altri enti
 pubblici    territoriali,    in   base   ai   principi   di
 sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza,   la
 disponibilita'  di istituti e luoghi della cultura, al fine
 di  assicurare  un'adeguata  fruizione e valorizzazione dei
 beni ivi presenti.».
 «Art.  103  (Accesso  agli  istituti ed ai luoghi della
 cultura).  -  1.  L'accesso  agli  istituti  ed  ai  luoghi
 pubblici  della cultura puo' essere gratuito o a pagamento.
 Il   Ministero,  le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
 territoriali   possono   stipulare  intese  per  coordinare
 l'accesso ad essi.
 2.  L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici
 per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
 3.  Nei  casi  di accesso a pagamento, il Ministero, le
 regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
 a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
 b) le  categorie  di  biglietti  e  i  criteri per la
 determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
 include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
 previste alla lettera c);
 c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita
 del    biglietto    d'ingresso   e   di   riscossione   del
 corrispettivo,  anche  mediante  convenzioni  con  soggetti
 pubblici   e   privati.   Per  la  gestione  dei  biglietti
 d'ingresso   possono   essere  impiegate  nuove  tecnologie
 informatiche,  con  possibilita'  di  prevendita  e vendita
 presso terzi convenzionati.
 d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti
 da  assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza
 per  i  pittori,  scultori,  musicisti, scrittori ed autori
 drammatici.
 4.  Eventuali  agevolazioni per l'accesso devono essere
 regolate    in   modo   da   non   creare   discriminazioni
 ingiustificate  nei  confronti  dei  cittadini  degli altri
 Stati membri dell'Unione europea.».
 «Art.  110  (Incasso  e  riparto di proventi). - 1. Nei
 casi  previsti dall'art. 115, comma 2, i proventi derivanti
 dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
 luoghi  della  cultura, nonche' dai canoni di concessione e
 dai  corrispettivi  per la riproduzione dei beni culturali,
 sono  versati  ai  soggetti  pubblici  cui  gli istituti, i
 luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in
 conformita'  alle  rispettive  disposizioni di contabilita'
 pubblica.
 2.   Ove   si   tratti   di  istituti,  luoghi  o  beni
 appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
 comma 1  sono versati alla sezione di tesoreria provinciale
 dello  Stato,  anche  mediante versamento in conto corrente
 postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
 corrente   bancario   aperto  da  ciascun  responsabile  di
 istituto  o  luogo  della  cultura  presso  un  istituto di
 credito.   In   tale  ultima  ipotesi  l'istituto  bancario
 provvede,  non  oltre  cinque  giorni dalla riscossione, al
 versamento  delle  somme affluite alla sezione di tesoreria
 provinciale  dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle
 finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
 previsionali  di base dello stato di previsione della spesa
 del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
 Ministero medesimo.
 3.  I  proventi  derivanti  dalla vendita dei biglietti
 d'ingresso  agli  istituti  ed  ai luoghi appartenenti o in
 consegna  allo  Stato  sono destinati alla realizzazione di
 interventi  per  la sicurezza e la conservazione dei luoghi
 medesimi, ai sensi dell'art. 29, nonche' all'espropriazione
 e  all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio
 della prelazione.
 4.  I  proventi  derivanti  dalla vendita dei biglietti
 d'ingresso  agli  istituti  ed  al luoghi appartenenti o in
 consegna   ad   altri   soggetti  pubblici  sono  destinati
 all'incremento   ed   alla  valorizzazione  del  patrimonio
 culturale.».
 «Art. 130 (Disposizioni regolamentari precedenti). - 1.
 Fino  all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti
 dal   presente   codice,   restano  in  vigore,  in  quanto
 applicabili,  le disposizioni dei regolamenti approvati con
 regio  decreto  2 ottobre  1911,  n.  1163  e regio decreto
 30 gennaio   1913,   n.  363,  e  ogni  altra  disposizione
 regolamentare  attinente  alle  norme  contenute  in questa
 Parte.».
 -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 17 della
 legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata nel supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
 214.
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
 2. (Omissis).
 3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4. (Omissis).
 4-bis. (Omissis).
 -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368,
 recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
 attivita'   culturali»,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
 Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
 - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 giugno
 2004, n. 173, recante il «Regolamento di organizzazione del
 Ministero   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali»,  e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale del 17 luglio 2004, n. 166.
 - Il  testo  dell'art.  1 della legge 25 marzo 1997, n.
 78,  recante  «Soppressione della tassa d'ingresso ai musei
 statali»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo
 1997, n. 74, e' il seguente:
 «Art.  1.  - 1.  La  tassa  d'ingresso per l'accesso ai
 monumenti,  musei,  gallerie  e  scavi  di antichita' dello
 Stato,  prevista  dal  regio  decreto  11 novembre 1885, n.
 3191, e successive modificazioni, e' soppressa».
 2. [abrogato].
 3.  Gli  introiti derivanti dalla vendita dei biglietti
 d'ingresso sono destinati alle finalita' di cui all'art. 3,
 comma 1,   della   legge   27 giugno  1985,  n.  332,  come
 sostituito  dall'art.  5  della  legge 29 dicembre 1990, n.
 431.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare,
 con  propri  decreti, ai competenti capitoli dello stato di
 previsione  del Ministero per i beni culturali e ambientali
 le  somme  affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai
 sensi del presente comma.
 4. [abrogato].
 5.  La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera
 dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui al
 comma 2.  In attesa dell'entrata in vigore del regolamento,
 il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega,
 il  competente  soprintendente  e'  autorizzato  ad emanare
 specifiche  disposizioni e a stipulare apposite convenzioni
 sia   con  altri  soggetti  pubblici  e  privati,  sia  con
 operatori  interessati  per  attivare le nuove modalita' di
 emissione,   distribuzione,   vendita   e  riscossione  del
 corrispettivo  dei  biglietti d'ingresso. Le disposizioni e
 le  convenzioni  possono riguardare alcuni o tutti i luoghi
 di   cui  al  comma 1,  situati  in  singole  citta'  o  in
 delimitate aree geografiche.».
 - Il  decreto  ministeriale  11 dicembre  1997, n. 507,
 recante  «Regolamento  recante  norme per l'istituzione del
 biglietto  d'ingresso  ai monumenti, musei, gallerie, scavi
 di  antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»,
 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 12 febbraio
 1998, n. 35.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  E' abrogato il comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 20 aprile 2006
 Il Ministro: Buttiglione Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 216
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Il  decreto  ministeriale  28 settembre 2005, n. 222
 (Modifiche  al  regolamento  di cui al decreto ministeriale
 11 dicembre  1997,  n. 507, recante norme per l'istituzione
 del  biglietto  d'ingresso  ai  monumenti, musei, gallerie,
 scavi  di  antichita',  parchi e giardini monumentali.), e'
 stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2005,
 n. 255.
 -  Si  riporta  l'art.  4  come modificato dal presente
 regolamento:
 «Art.   4   (Norme  transitorie  e  finali).  -  1.  Le
 disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in vigore il
 giorno  successivo  alla  data di pubblicazione del decreto
 medesimo.
 2.  Dalla  data di cui al comma 1, sono abrogati l'art.
 1,  comma 1,  e gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale
 11 dicembre 1997, n. 507.
 3. [abrogato].».
 
 
 
 
 |  |  |  |  |