Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 11 luglio 2006
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

Presidenza
del consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per gli aspetti giuridici, ed il biennio 2002-2003, per gli aspetti economici, per il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»;
Visto in particolare l'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica il quale stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti giuridici ed economici;
Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001, che fissa in cinque unita' il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia;
Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che, alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;
Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene operata la ripartizione;
Visto l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;
Vista la nota del 3 maggio 2006, prot. OM 6161/bis/P-830, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001...», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2005, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale il prof. Luigi Nicolais e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 con il quale al Prof. Luigi Nicolais, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonche' a provvedere alla «attuazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;
Decreta:
Art. 1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell'ambito del personale
della carriera prefettizia
Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2006-2007, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, e all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, a favore del personale della carriera prefettizia, e' ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente, con le modalita' di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2005:
1) SI.N.PRE.F. n. 2 distacchi;
2) S.N.A.DI.P.-CISAL n. 1 distacco;
3) CISL-FPS n. 1 distacco;
4) AP-ASSOCIAZIONE PREFETTIZI n. 1 distacco.
 
Art. 2.
Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali
La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, e all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
 
Art. 3. Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale
retribuito
Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, confermato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 .
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 11 luglio 2006
Il Ministro: Nicolais
 
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