Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARE 13 luglio 2006, n. 6
Organizzazione comune di mercato dello zucchero. Adempimenti delle imprese accreditate a norma del regolamento (CE) n. 967/2006.

All'A.G.E.A. ROMA: Area
coordinamento Area organismo
pagatore
Lievitalia S.p.A.
Alcoplus S.p.A.
DSM Bakery Ingredients Italy s.r.l.
Zeus S.p.A.
Ajinomoto Bioitalia S.P.A.
FEDERCHIMICA
ASSOCHIMICA
FARMAINDUSTRIA - Roma
FARMAINDUSTRIA - Milano
Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione del 29 giugno 2006, l'Amministrazione ritiene necessario precisare quanto segue.
1. Secondo quanto disposto dall'art. 11 del sopracitato regolamento (CE) n. 967/2006, le imprese di trasformazione della materia prima in uno o piu' prodotti elencati nell'allegato del medesimo regolamento, hanno l'obbligo di istituire apposita contabilita' tenuta in un unico registro vidimato da autorita' riconosciute e di effettuare le registrazioni almeno mensilmente.
2. L'autorita' preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli previsti agli articoli 5, 7, 9 e 12 del regolamento (CE) n. 967/2006, ivi compresa l'applicazione dell'art. 13 del medesimo regolamento, e' l'Organismo pagatore competente.
3. In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 5, paragrafo 2 del succitato regolamento (CE) n. 967/2006, le imprese accreditate che trasformano zucchero industriale, o isoglucosio industriale in uno dei prodotti elencati nell'art. 13 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, sono tenute ad inviare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VIII, entro la data limite del 30 settembre 2006, la capacita' di produzione e i coefficienti tecnici di trasformazione della materia prima e la descrizione precisa del prodotto da fabbricare. La mancata trasmissione dei coefficienti tecnici di trasformazione della materia prima o la non plausibilita' dei coefficienti tecnici di trasformazione comportano la revoca dell'accreditamento.
4. L'autorita' preposta alla verifica della plausibilita' dei coefficienti tecnici di trasformazione e' l'Organismo pagatore competente.
5. Per quanto non espressamente non contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.
6. Le procedure operative sono disposte dall'AGEA attraverso l'emanazione di specifica circolare.
7. Il termine del 31 maggio 2006, indicato nel secondo paragrafo della circolare 12 maggio 2006, n. 3, e' prorogato al 30 settembre 2006.
Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non e' soggetta al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
Roma, 13 luglio 2006
Il direttore generale delle politiche agricole
Catania
 
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