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| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | CIRCOLARE 13 luglio 2006, n. 6 |  | Organizzazione  comune  di  mercato dello zucchero. Adempimenti delle imprese accreditate a norma del regolamento (CE) n. 967/2006. |  | 
 |  |  |  | All'A.G.E.A.       ROMA:       Area coordinamento     Area    organismo
 pagatore
 Lievitalia S.p.A.
 Alcoplus S.p.A.
 DSM Bakery Ingredients Italy s.r.l.
 Zeus S.p.A.
 Ajinomoto Bioitalia S.P.A.
 FEDERCHIMICA
 ASSOCHIMICA
 FARMAINDUSTRIA - Roma
 FARMAINDUSTRIA - Milano
 Allo   scopo   di   consentire  l'applicazione  delle  disposizioni comunitarie  contenute  negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del regolamento  (CE)  n.  967/2006 della Commissione del 29 giugno 2006, l'Amministrazione ritiene necessario precisare quanto segue.
 1. Secondo quanto disposto dall'art. 11 del sopracitato regolamento (CE) n. 967/2006, le imprese di trasformazione della materia prima in uno  o piu' prodotti elencati nell'allegato del medesimo regolamento, hanno l'obbligo di istituire apposita contabilita' tenuta in un unico registro  vidimato  da  autorita'  riconosciute  e  di  effettuare le registrazioni almeno mensilmente.
 2.  L'autorita'  preposta  alla  gestione ed alla effettuazione dei controlli previsti agli articoli 5, 7, 9 e 12 del regolamento (CE) n. 967/2006,  ivi  compresa  l'applicazione  dell'art.  13  del medesimo regolamento, e' l'Organismo pagatore competente.
 3. In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 5, paragrafo 2 del  succitato  regolamento  (CE) n. 967/2006, le imprese accreditate che  trasformano  zucchero  industriale, o isoglucosio industriale in uno  dei  prodotti  elencati nell'art. 13 paragrafo 2 del regolamento (CE)  n.  318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, sono tenute ad inviare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -  Dipartimento  delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VIII, entro la data limite del  30 settembre  2006,  la capacita' di produzione e i coefficienti tecnici  di  trasformazione  della  materia  prima  e  la descrizione precisa  del  prodotto  da  fabbricare.  La  mancata trasmissione dei coefficienti  tecnici  di trasformazione della materia prima o la non plausibilita'  dei  coefficienti tecnici di trasformazione comportano la revoca dell'accreditamento.
 4.  L'autorita'  preposta  alla  verifica  della  plausibilita' dei coefficienti   tecnici  di  trasformazione  e'  l'Organismo  pagatore competente.
 5.  Per  quanto  non  espressamente  non contemplato dalla presente circolare,  si  fa  rinvio  alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.
 6.  Le  procedure  operative  sono  disposte  dall'AGEA  attraverso l'emanazione di specifica circolare.
 7.   Il   termine   del   31 maggio   2006,  indicato  nel  secondo paragrafo della  circolare  12 maggio  2006,  n.  3,  e' prorogato al 30 settembre 2006.
 Si  precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la   presente  circolare  non  e'  soggetta  al  visto  di  controllo preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla registrazione   da  parte  dell'ufficio  centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze.
 Roma, 13 luglio 2006
 Il direttore generale delle politiche agricole
 Catania
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