Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
CIRCOLARE 12 luglio 2006, n. 5 |
Organizzazione comune di mercato dello zucchero. Adempimenti delle imprese accreditate a norma del regolamento (CE) n. 952/2006. |
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All'A.G.E.A. Roma: Area coordinamento Area organismo pagatore All'UNIONZUCCHERO Societa' SFIR Gruppo SADAM Zuccherifici CO.PRO.B./ITALIA Zuccheri Allo Zuccherificio del Molise Cargill S.r.l. Roquette Italia S.p.A. Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 21 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione del 29 giugno 2006, l'Amministrazione ritiene necessario precisare quanto segue. 1. Secondo quanto disposto dall'art. 9 del sopracitato regolamento (CE) n. 952/2006, le imprese alle quali sono state attribuite quote di produzione di zucchero e di isoglucosio, nonche' le raffinerie a tempo pieno di zucchero di canna greggio, hanno l'obbligo di istituire apposita contabilita' tenuta in un unico registro vidimato da autorita' riconosciute e di effettuare le registrazioni almeno mensilmente. 2. L'autorita' preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli previsti all'art. 10 del regolamento (CE) n. 952/2006, ivi compresa l'applicazione dell'art. 11 del medesimo regolamento, e' l'Organismo pagatore competente. 3. Per quanto non espressamente non contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia. 4. Le procedure operative sono disposte con circolare dall'AGEA. Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non e' soggetta al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Roma, 12 luglio 2006 Il direttore generale delle politiche agricole Catania |
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