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| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE |  | DECRETO 2 maggio 2006, n. 237 |  | Regolamento  recante composizione e funzionamento del Comitato per le regole    tecniche    sui    dati    territoriali   delle   pubbliche amministrazioni,  istituito  ai  sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
 Visto l'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  con  il quale e' stato istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali;
 Visto l'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  con  il  quale  e' stato istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni;
 Visto l'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante «Ordinamento   della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri»  e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 maggio  2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
 Acquisita   l'intesa   con   la   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Udito  il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 27 marzo 2006;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. UL 272/06/9-06 del 26 aprile 2006);
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1. Composizione   del   Comitato   per   le  regole  tecniche  sui  dati
 territoriali delle pubbliche amministrazioni
 1. Il  Comitato  per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche  amministrazioni  di seguito denominato Comitato, istituito ai  sensi  dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'  costituito  da  diciannove componenti, scelti tra persone  di  comprovata  professionalita'  ed esperienza nel settore, nominati  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie che inoltre designa  il  presidente, un componente ed il relativo supplente. Nove componenti,  ed i relativi supplenti, sono designati dalla Conferenza unificata  di  cui  all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Otto  componenti,  ed  i  relativi  supplenti,  sono designati  dalle  seguenti  amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali,  Agenzia  del Territorio,  Dipartimento della protezione civile, Dipartimento degli affari  regionali,  Ministero  dei  trasporti e delle infrastrutture, Istituto  Geografico  Militare,  Centro  nazionale  per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
 2. Il  Comitato  puo'  avvalersi  di  esperti, di rappresentanti di altre amministrazioni, di rappresentanti di associazioni di categoria e  di  organismi  costituiti  da  associazioni  di  regioni e di enti locali,  che partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni previa deliberazione dello stesso Comitato.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  legge,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  59  del  decreto
 legislativo     7 marzo     2005,     n.     82     (Codice
 dell'amministrazione  digitale),  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario:
 «Art.   59   (Dati   territoriali).   -   1.  Per  dato
 territoriale     si    intende    qualunque    informazione
 geograficamente localizzata.
 2.  E  istituito il Comitato per le regole tecniche sui
 dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, con il
 compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
 delle  basi  dei  dati  territoriali, la documentazione, la
 fruibilita'  e  lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
 amministrazioni  centrali  e  locali  in  coerenza  con  le
 disposizioni  del  presente  decreto  che  disciplinano  il
 sistema pubblico di connettivita'.
 3.  Per  agevolare la pubblicita' dei dati di interesse
 generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a
 livello  nazionale,  regionale e locale, presso il CNIPA e'
 istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
 4.   Ai   sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla
 proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
 previa  intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art.
 8,   decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  sono
 definite   la   composizione   e   le   modalita'   per  il
 funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
 5.   Ai   sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla
 proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
 sentito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche  sui  dati
 territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e sentita la
 Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
 legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole
 tecniche  per  la  definizione del contenuto del repertorio
 nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di
 prima  costituzione  e  di  successivo  aggiornamento dello
 stesso,  per  la formazione, la documentazione e lo scambio
 dei    dati    territoriali    detenuti    dalle    singole
 amministrazioni  competenti,  nonche'  le regole ed i costi
 per   l'utilizzo   dei   dati   stessi   tra  le  pubbliche
 amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
 6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'
 alcun  tipo  di  spese  ivi  compresi compensi o gettoni di
 presenza.  Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono
 a carico delle amministrazioni direttamente interessate che
 vi  provvedono  nell'ambito  degli ordinari stanziamenti di
 bilancio.
 7.  Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
 con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
 settore  informatico  di  cui  all'art.  27, comma 2, della
 legge 16 gennaio 2003, n. 3.
 7-bis.  Nell'ambito  dei dati territoriali di interesse
 nazionale  rientra  la  base  dei  dati  catastali  gestita
 dall'Agenzia  del territorio. Per garantire la circolazione
 e  la  fruizione  dei  dati  catastali  conformemente  alle
 finalita'  ed  alle  condizioni  stabilite dall'art. 50, il
 direttore  dell'Agenzia  del territorio, di concerto con il
 Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
 pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
 unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del
 30 giugno   2006,  in  coerenza  con  le  disposizioni  che
 disciplinano  il  sistema  pubblico  di  connettivita',  le
 regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
 per  via  telematica  da  parte  dei sistemi informatici di
 altre amministrazioni.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
 1988, n. 214, supplemento ordinario:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi,    nonche'    dei    regolamenti    comunitari
 http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/ - 28;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le  materie  in  cui manchi la disciplina da parte
 dileggi  o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e).
 2. Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.
 4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,
 recante:  «Ordinamento  della  presidenza del Consiglio dei
 Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
 59»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
 1999, n. 205, supplemento ordinario.
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed  autonomie  locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 30 agosto 1997, n. 202:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le cittaindividuate dall'art. 17 della legge
 8 giugno   1990,  n.  142.  Alle  riunioni  possono  essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 Note all'art. 1:
 - Per l'art. 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005,
 si veda nella nota alle premesse.
 - Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
 si veda nella nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Durata e funzionamento del Comitato
 1. I  componenti  del  Comitato  durano  in  carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.
 2. Il Comitato e' convocato dal presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
 3. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della meta' piu'  uno dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
 4. Decadono  dall'incarico  il  componente ed il relativo supplente che  non  siano  presenti  alle  riunioni  per tre volte consecutive. L'amministrazione  designante  provvede,  entro  due mesi dall'ultima riunione,  ad una nuova indicazione alla quale consegue la nomina con le modalita' previste dall'articolo 1.
 5. Il   Comitato,   per   le   attivita'   di   competenza  di  cui all'articolo 59, commi 2 e 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  si  avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione  (CNIPA) presso il quale e' stato istituito, ai sensi dell'articolo 59,  comma 3,  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il Repertorio nazionale dei dati territoriali. Il CNIPA assicura altresi'  le  funzioni  di segreteria tecnica del Comitato nonche' lo svolgimento  dei  compiti istruttori, di studio e di supporto tecnico scientifico.
 6. Entro  il  31 dicembre  di  ogni  anno  il Comitato presenta una relazione  al  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie ed alla Conferenza  unificata  sulle attivita' svolte e sul sistema nazionale dei dati territoriali.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro: Stanca Visto, il Guardasigilli: Mastella
 Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006
 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 123
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 Per  l'art.  59 del decreto legislativo n. 82 del 2005,
 si veda nella nota alle premesse.
 
 
 
 
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