Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DECRETO 2 maggio 2006, n. 237
Regolamento recante composizione e funzionamento del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto l'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con il quale e' stato istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali;
Visto l'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con il quale e' stato istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 27 marzo 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. UL 272/06/9-06 del 26 aprile 2006);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Composizione del Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni
1. Il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di seguito denominato Comitato, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' costituito da diciannove componenti, scelti tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie che inoltre designa il presidente, un componente ed il relativo supplente. Nove componenti, ed i relativi supplenti, sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Otto componenti, ed i relativi supplenti, sono designati dalle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero delle politiche agricole e forestali, Agenzia del Territorio, Dipartimento della protezione civile, Dipartimento degli affari regionali, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Istituto Geografico Militare, Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
2. Il Comitato puo' avvalersi di esperti, di rappresentanti di altre amministrazioni, di rappresentanti di associazioni di categoria e di organismi costituiti da associazioni di regioni e di enti locali, che partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni previa deliberazione dello stesso Comitato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario:
«Art. 59 (Dati territoriali). - 1. Per dato
territoriale si intende qualunque informazione
geograficamente localizzata.
2. E istituito il Comitato per le regole tecniche sui
dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il
compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la
fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali in coerenza con le
disposizioni del presente decreto che disciplinano il
sistema pubblico di connettivita'.
3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse
generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a
livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e'
istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite la composizione e le modalita' per il
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole
tecniche per la definizione del contenuto del repertorio
nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di
prima costituzione e di successivo aggiornamento dello
stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio
dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi
per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'
alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di
presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono
a carico delle amministrazioni direttamente interessate che
vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse
nazionale rientra la base dei dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione
e la fruizione dei dati catastali conformemente alle
finalita' ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il
direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del
30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che
disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le
regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
per via telematica da parte dei sistemi informatici di
altre amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/ - 28;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante: «Ordinamento della presidenza del Consiglio dei
Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1999, n. 205, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le cittaindividuate dall'art. 17 della legge
8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005,
si veda nella nota alle premesse.
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si veda nella nota alle premesse.



 
Art. 2.
Durata e funzionamento del Comitato
1. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.
2. Il Comitato e' convocato dal presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
3. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. Decadono dall'incarico il componente ed il relativo supplente che non siano presenti alle riunioni per tre volte consecutive. L'amministrazione designante provvede, entro due mesi dall'ultima riunione, ad una nuova indicazione alla quale consegue la nomina con le modalita' previste dall'articolo 1.
5. Il Comitato, per le attivita' di competenza di cui all'articolo 59, commi 2 e 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso il quale e' stato istituito, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Repertorio nazionale dei dati territoriali. Il CNIPA assicura altresi' le funzioni di segreteria tecnica del Comitato nonche' lo svolgimento dei compiti istruttori, di studio e di supporto tecnico scientifico.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato presenta una relazione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed alla Conferenza unificata sulle attivita' svolte e sul sistema nazionale dei dati territoriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Stanca Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 123



Nota all'art. 2:
Per l'art. 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005,
si veda nella nota alle premesse.



 
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