Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 maggio 2006
Inclusione delle sostanze attive «forchlorfenuron» e «indoxacarb», nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/10/CE della Commissione del 27 gennaio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la direttiva della Commissione 2006/10/CE del 27 gennaio 2006, concernente l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Tenuto conto che Spagna e Paesi Bassi, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione i relativi rapporti di valutazione;
Considerato che i suddetti rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 23 settembre 2005 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/10/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2006/10/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb sono iscritte, fino al 31 marzo 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 settembre 2006, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2006, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2006.
4. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente forchlorfenuron e indoxacarb, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 marzo 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron e indoxacarb come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive che alla data del 31 marzo 2006 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 dicembre 2006. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2007 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.
5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 dicembre 2006, si intendono revocate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
6. Per i prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in combinazione con forchlorfenuron e indoxacarb, resta comunque salva l'applicazione dei termini piu' ampi sia per la presentazione dei fascicoli che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi, qualora le relative direttive di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 30 settembre 2007 indicato al comma 4.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 4.
1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron e indoxacarb revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 30 settembre 2007.
2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2008.
3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2007.
4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron e indoxacarb sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 8 maggio 2006
Il Ministro (ad interim): Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 111
 
Allegato

----> Vedere Allegato alle pagg. 46 - 47 della G.U. <----
 
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