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| Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 8 maggio 2006 |  | Inclusione  delle  sostanze  attive «forchlorfenuron» e «indoxacarb», nell'allegato I  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, in attuazione   della   direttiva   2006/10/CE   della  Commissione  del 27 gennaio 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
 Vista  la  direttiva  della Commissione 2006/10/CE del 27 gennaio 2006,  concernente l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Tenuto  conto  che  Spagna  e  Paesi Bassi, Stati membri relatori designati  per  lo  studio  delle  sostanze  attive forchlorfenuron e indoxacarb,  hanno  effettuato  il  lavoro  di  valutazione  su  tali sostanze   attive  in  conformita'  alle  disposizioni  dell'art.  6, paragrafi 2   e   4  della  direttiva  91/414/CEE,  presentando  alla Commissione i relativi rapporti di valutazione;
 Considerato  che  i  suddetti  rapporti di valutazione sono stati riesaminati  dagli  Stati  membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 23 settembre 2005 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;
 Ritenuto  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze attive   forchlorfenuron  e  indoxacarb,  soddisfano  in  generale  i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5,  paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda  gli  impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;
 Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2006/10/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive forchlorfenuron  e indoxacarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
 Considerato  inoltre  che l'attuazione della direttiva 2006/10/CE deve  tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva  nei  rispettivi  rapporti  di revisione, messi a disposizione degli interessati;
 Considerato  che  deve  essere  concesso  un adeguato periodo per l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Le sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb sono iscritte, fino  al  31 marzo  2016,  nell'allegato I  del  decreto  legislativo 17 marzo  1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il  Ministero della salute adotta, entro il 30 settembre 2006, i   provvedimenti   amministrativi   necessari   ad   adeguare   alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze attive indicate nell'art. 1.
 2. Ai  fini  di  cui  al  comma 1,  i  titolari di autorizzazioni provvisorie  di  prodotti  fitosanitari contenenti le sostanze attive forchlorfenuron  e  indoxacarb, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2006, in alternativa:
 a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso al   proprio   fascicolo,   avente   comunque   i  requisiti  di  cui all'allegato II del citato decreto.
 3. In   assenza   dei   provvedimenti   di  cui  al  comma 1,  le autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb non aventi i  requisiti  di  cui  all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2006.
 4. Ogni    prodotto    fitosanitario    autorizzato    contenente forchlorfenuron  e indoxacarb, come unica sostanza attiva o associata ad   altre   sostanze   attive   iscritte   entro  il  31 marzo  2006 nell'allegato I  della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla  luce  dei  principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  sulla  base  di  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. A tal  fine  i  titolari  di  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari contenenti  forchlorfenuron e indoxacarb come unica sostanza attiva o in  combinazione con altre sostanze attive che alla data del 31 marzo 2006   risultano   gia'   inserite  nell'allegato I  della  direttiva 91/414/CEE,  presentano  al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario,   un   fascicolo   conforme   ai   requisiti   di  cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il  31 dicembre 2006. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro   il   30 settembre  2007  a  conclusione  del  previsto  esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.
 5. Le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari per i quali le imprese  interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro  il  31 dicembre  2006,  si  intendono revocate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
 6. Per  i  prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in  combinazione  con  forchlorfenuron  e  indoxacarb, resta comunque salva  l'applicazione  dei termini piu' ampi sia per la presentazione dei  fascicoli  che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi,  qualora  le relative direttive di iscrizione prevedano per la  conclusione  dell'esame  dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 30 settembre 2007 indicato al comma 4.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione  degli interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 |  |  |  | Art. 4. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio  dei prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron e indoxacarb  revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 30 settembre 2007.
 2. La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2008.
 3. La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2007.
 4. I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari contenenti  forchlorfenuron e indoxacarb sono tenuti ad adottare ogni iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 8 maggio 2006
 Il Ministro (ad interim): Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 111
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato alle pagg. 46 - 47 della G.U.  <----
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