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| Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 8 maggio 2006 |  | Inclusione della sostanza attiva «tolilfluanide», nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  in attuazione della direttiva 2006/6/CE della Commissione del 17 gennaio 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
 Visti  i  regolamenti  (CE)  n. 451/2000 della Commissione del 28 febbraio  2000 e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con  i  quali  e'  stabilito  l'elenco  delle sostanze attive, in cui figura anche la tolilfluanide da valutare ai fini della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
 Visto  che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno designato  la  Finlandia  quale Stato membro relatore per la sostanza attiva tolilfluanide;
 Vista  la  direttiva  della  Commissione 2006/6/CE del 17 gennaio 2006,  concernente  l'iscrizione  della sostanza attiva tolilfluanide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Considerato  che  dall'esame  della sostanza attiva tolilfluanide non  sono  emersi  problemi  tali  da richiedere la consultazione del Comitato  scientifico  per  le piante o dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (AESA);
 Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2006/6/CE  della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva tolilfluanide  nell'allegato  I  del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
 Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2006/6/CE si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva  tolilfluanide  nel  relativo  rapporto  di  riesame,  messo a disposizione degli interessati;
 Considerato  inoltre  che  la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva  tolilfluanide  devono  essere  effettuate  in conformita' dei principi  uniformi  previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto   il   documento   SANCO(1)/10796/2003-revisione   8.0  del settembre  2004,  che  definisce  le linee guida per l'armonizzazione comunitaria    del    processo    di   ri-registrazione   a   seguito dell'inclusione  di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in 12 mesi il periodo per l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   La  sostanza  attiva  tolilfluanide  e'  iscritta,  fino  al 30 settembre  2016,  nell'allegato  I del decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Ministero  della salute adotta, entro il 31 marzo 2007, i provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti   fitosanitari   contenenti   la  sostanza  attiva  indicata nell'art. 1 verificando in particolare che:
 i  prodotti  fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;
 i   titolari   di   autorizzazione   di  prodotti  fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva  indicata  nell'art. 1, posseggano o possano  accedere  ad  un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva tolilfluanide presentano  al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2006, in alternativa:
 a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
 (1)  DG  SANCO:  Direzione  generale  della  salute  e tutela dei consumatori presso la Commissione UE.
 In  entrambi i casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovra' essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti   dal   citato   documento  SANCO  per  la  registrazione  e ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva di cui trattasi.
 3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 settembre 2006,  agli  adempimenti  di  cui  al  comma  2,  lettere a) e b), si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2006.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Ogni   prodotto   fitosanitario   autorizzato   contenente  la tolilfluanide,  come  unica  sostanza  attiva  o  associata  ad altre sostanze  attive  iscritte entro il 30 settembre 2006 nell'allegato I della  direttiva  91/414/CEE,  forma oggetto di riesame alla luce dei principi  uniformi  di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo  1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
 2.  A  tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 settembre 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2010 a conclusione della valutazione effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente decreto.
 3.   I   prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva tolilfluanide,  in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite  nell'allegato  I  della  direttiva  successivamente  al  30 settembre  2006, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
 4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2008, si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2008.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione  degli interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 |  |  |  | Art. 5. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide  revocati  in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, e' consentita fino al 31 marzo 2008.
 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 30 settembre 2007.
 3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2011.
 4.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2009.
 5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari contenenti  la  sostanza attiva tolilfluanide sono tenuti ad adottare ogni  iniziativa  volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei  prodotti  medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 8 maggio 2006
 
 Il Ministro (ad interim)
 Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 108
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 43 della G.U.  <----
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