Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO 11 luglio 2006 |
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). |
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Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera A), in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e' emanato «a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica .... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica», ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, «in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale...»; Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente, nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 32 distacchi sindacali per il Corpo della polizia penitenziaria e di n. 10 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato; Visto il medesimo art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvede, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio; Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che la ripartizione, la quale ha validita' fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «e' effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione»; Visto l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; Viste le note del 28 marzo 2006, prot. GDAP-0110102-2006 e del 19 aprile 2006 s.n., del Ministero della giustizia con cui sono stati trasmessi i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2005, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo della polizia penitenziaria; Vista la nota del 31 marzo 2006, prot. 626, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2005, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato, facendo presente che alcune organizzazioni sindacali non hanno certificato i dati contestando «le modalita' delle deleghe e delle revoche»; Vista la nota del 21 aprile 2006, prot. 557/RS/01/124/0847 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati, comunque certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2005 con riguardo alle organizzazioni esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, facendo presente che: «...d'intesa con le OO.SS., le procedure connesse all'attivita' di verifica e certificazione del dato associativo sono state affidate agli uffici amministrativocontabili delle Questure che, previo contraddittorio con i rappresentanti sindacali provinciali, hanno provveduto alla sottoscrizione delle schede»; la sola organizzazione SAP non ha certificato i dati e che «...tuttavia, effettuate le necessarie verifiche, non sono emersi elementi che autorizzino a discostarsi dal dato rilevato presso le sedi periferiche»; Ritenuto che la mancata «ratifica» della relativa «scheda riepilogativa» del dato da parte del rappresentante dell'organizzazione SAP deve considerarsi assorbita dall'«attivita' di verifica e di certificazione del dato associativo» avvenute, previa intesa con le OO.SS. nazionali, e, di conseguenza anche con il SAP, presso gli uffici amministrativo-contabili delle Questure, nonche' dall'ulteriore verifica del predetto Ministero dalla quale «non sono emersi elementi che autorizzino a discostarsi dai dati rilevati presso le sedi periferiche», cosi' come chiaramente comunicato dal Ministero dell'interno con la citata nota di trasmissione dei dati; Vista la nota prot. n. 860 del 5 maggio 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in relazione ai riferiti dati trasmessi con la predetta nota del 31 marzo 2006, ha comunicato, tra l'altro, che i dati in parola sono stati certificati da tutte le organizzazioni sindacali interessate fatta eccezione per l'organizzazione SAPAF la quale «...ha presentato, in data 8 marzo 2006, un ricorso al TAR Lazio avverso il riconoscimento di alcune revoche sindacali che sono pervenute all'ufficio ricevente nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, ma secondo procedure di consegna che non hanno rispettato, a parere della sigla, la circolare emanata... il 23 ottobre 2002»; Ritenuto che l'art. 34, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, condiziona la validita' delle revoche, ai fini della misurazione del grado di rappresentativita', alla sola data di presentazione del 31 ottobre di ogni anno, senza dettare alcuna modalita' in ordine alla citata presentazione e che, pertanto, deve ritenersi, allo stato, comunque, legittimo l'operato dell'Amministrazione, cosi' come d'altra parte si evince dall'ordinanza del TAR Lazio - Sez. II TER, Giudice adito, che in data 15 maggio 2006 ha respinto la domanda incidentale di sospensione; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale il prof. Luigi Nicolais e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 con il quale al prof. Luigi Nicolais, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni...», nonche' a provvedere alla «attuazione... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,...»; Decreta: Art. 1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2006-2007, nell'ambito della Polizia di Stato. Il contingente complessivo di sessantatre distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale della Polizia di Stato, e' ripartito, per il biennio 2006-2007, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2005: 1) S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), n. 20 distacchi sindacali; 2) S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia), n. 13 distacchi sindacali; 3) S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), n. 7 distacchi sindacali; 4) SILP per la CGIL, n. 6 distacchi sindacali; 5) Fed. Confederazione CONSAP-ITALIA SICURA [ANIP-USP], n. 5 distacchi sindacali; 6) Federazione Sindacale Polizia - Li.Si.Po - So.di.Po - Rinnovamento Sindacale per l'UGL, n. 5 distacchi sindacali; 7) COISP - UP - FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia), n. 4 distacchi sindacali; 8) UILPS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato), n. 3 distacchi. |
| Art. 2. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell'ambito del Corpo della polizia penitenziaria. Il contingente complessivo di trentadue distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria, e' ripartito, per il biennio 2006-2007, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2005: 1) S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), n. 9 distacchi sindacali; 2) O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), n. 5 distacchi sindacali; 3) CISL-FPS/ Polizia penitenziaria, n. 4 distacchi sindacali; 4) UIL-PA/Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali; 5) Si.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria), n. 3 distacchi sindacali; 6) CGIL-FP/Polizia penitenziaria, n. 2 distacchi sindacali; 7) S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria), n. 2 distacchi sindacali; 8) U.S.P.P. (UGL FNPP - CLPP - LISIAPP), n. 2 distacchi sindacali; 9) Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P., n. 2 distacchi sindacali. |
| Art. 3. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato. Il contingente complessivo di dieci distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, e' ripartito, per il biennio 2006-2007, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2005: 1) S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale), n. 3 distacchi sindacali; 2) UGL/Corpo forestale dello Stato, n. 2 distacco sindacale; 3) CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale; 4) UIL-PA/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale; 5) Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS-CISAL, n. 1 distacco sindacale; 6) CGIL-FP/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale; 7) Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR), n. 1 distacco sindacale. |
| Art. 4. Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti 1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva. |
| Art. 5. Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito 1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 11 luglio 2006 Il Ministro: Nicolais |
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