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| Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 9 marzo 2006 |  | Aggiornamento  degli  elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea n. 2005/42/CE e n. 2005/52/CE. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Vista  la  legge  11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi  10 settembre  1991,  n.  300,  24 aprile  1997, n. 126 e 15 febbraio  2005,  n.  50,  recante  norme  per  l'attuazione  delle direttive  della  Comunita'  economica  europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
 Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale  stabilisce  che  gli  elenchi  e  le  prescrizioni di cui agli allegati  della  stessa  sono  aggiornati,  tenuto  conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
 Visti  i  decreti  ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987,  n.  530,  28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto  1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno   1999,   17 agosto   2000,  30 ottobre  2002,  7 marzo  2003, 15 ottobre  2003  e  8 febbraio  2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 19 marzo 1987,  nel  supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del  30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48  del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  299  del  21 dicembre  1991,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  28  del  4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n.  37  del  15 febbraio  1994, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 233 del 6 ottobre 1997,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  151 del 30 giugno  1999,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del  23 aprile  2003,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  212  del  12 settembre  2005  con  i quali si e' provveduto ad aggiornare  gli  elenchi  allegati  alla  legge n. 713/1986, anche in attuazione  delle direttive della Commissione della Comunita' europea n.  85/391/CEE,  n.  86/179/CEE,  n.  86/199/CEE,  n.  87/137/CEE, n. 88/233/CEE, n. 89/174/CEE, n. 90/121/CEE, n. 91/184/CEE, n. 92/8/CEE, n.  92/86/CEE, n. 93/47/CE, n. 94/32/CE, n. 95/34/CE, n. 96/41/CE, n. 97/1/CE,  n.  97/45/CE,  n.  98/16/CE,  n. 98/62/CE, n. 2000/6/CE, n. 2000/11/CE,   n.   2002/34/CE,   n.   2003/1/CE,  n.  2003/16/CE,  n. 2003/83/CE,   n.  2004/87/CE,  n.  2004/88/CE,  n.  2004/94/CE  e  n. 2004/93/CE;
 Vista   la  direttiva  n.  2005/42/CE  della  Commissione,  recante modifica  della  direttiva  n.  76/768/CEE  del Consiglio relativa ai prodotti  cosmetici,  al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 158, del 21 giugno 2005;
 Vista   la  direttiva  n.  2005/52/CE  della  Commissione,  recante modifica  della  direttiva  n.  76/768/CEE  del Consiglio relativa ai prodotti  cosmetici,  al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 234, del 9 settembre 2005;
 Vista la rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 151 del 19 giugno 2003, della ventiseiesima direttiva n. 2002/34/CE  della  Commissione,  del  15 aprile  2002,  che adegua al progresso  tecnico  gli  allegati  II,  III  e VII della direttiva n. 76/768/CEE   del   Consiglio   concernente  il  ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
 Visto  il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con la nota n. 3324 TOC 12 AL dell'8 marzo 2004;
 Visto  il  parere  espresso  dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 59813 del 9 dicembre 2005;
 Visto  che  nell'allegato  II  della  legge  n.  713/1986 al numero d'ordine «454» sono indicate due diverse sostanze;
 Ritenuto  di  dover  provvedere ad indicare due diverse numerazioni per le sostanze suddette;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 maggio  1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
 Decreta:
 Art. 1.
 Agli  allegati  della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e  15 febbraio  2005,  n.  50, di seguito la legge, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'allegato  III, parte seconda, recante l'elenco delle sostanze provvisoriamente autorizzate e' modificato come segue:
 a) per i numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 58 e 59 la data «31 dicembre 2005» e' sostituita dalla data «31 agosto 2006»;
 b) per  i  numeri  d'ordine 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18,  19,  20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55 e 57 la data «31 dicembre 2005» e' sostituita dalla data «31 dicembre 2006».
 2.  L'allegato III, parte seconda e', inoltre, rettificato nel modo seguente:
 a) al numero d'ordine 17, colonna b:
 anziche'       «2,4-Diamino-5-      methylphenetol      (numero CAS 141614-04-2)  e suoi sali», leggasi «2,4-Diamino5- methylphenetol (numero CAS 113715-25-6) e suoi sali»;
 b) al numero d'ordine 19, colonna b:
 anziche'  «3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-42-3) e suoi   sali»,   leggasi   «3-Amino-2,4-dichlorophenol   (numero   CAS 61693-43-4) e suoi sali»;
 c) al  numero  d'ordine  31,  colonna  b: anziche' «HC Red No. 13 (numero  CAS 29705-39-3) e suoi sali», leggasi «HC Red No. 13 (numero CAS 94158-13-1) e suoi sali»;
 d) al numero d'ordine 36, colonna b:
 anziche'  «2,4-Diaminophenoxyethanol  (numero CAS 70643-19-5) e suoi    sali»,   leggasi   «2,4-Diaminophenoxyethanol   (numero   CAS 66422-95-5) e suoi sali»;
 e) al numero d'ordine 45, colonna b:
 anziche':  «Acid Black 52 (numero CAS 16279-54-2) e suoi sali», leggasi «Acid Black 52 (numero CAS 3618-58-4) e suoi sali»;
 f) al numero d'ordine 52, colonna b:
 anziche' «HC Blue No. 10 (numero CAS 173994-75-7) e suoi sali», leggasi «HC Blue No. 10 (numero CAS 102767-27-1) e suoi sali».
 |  |  |  | Art. 3. 1. L'allegato II e' modificato come segue:
 a) il              numero              d'ordine             «454. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS     n.     37894-46-5)»     e'     sostituito     da    «454-bis 6-(2-cloroetil)-6-(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)»;
 b) sono aggiunti i numeri d'ordine seguenti:
 «1135. Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza;
 1136.  7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza;
 1137.  Hexahydrocoumarin  (n.  CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza;
 1138.  Balsamo del Peru' (nome INCI: Myroxylon pereirae; n. CAS 8007-00-9), se impiegato come fragranza».
 |  |  |  | Art. 4. 1. Nell'allegato IV, parte I, contenente l'elenco dei coloranti che possono  essere  contenuti  nei prodotti cosmetici, sono eliminate le seguenti voci: CI 12150, CI 20170 e CI 27290.
 |  |  |  | Art. 5. 1.   L'allegato  V,  sezione  I,  parte  I,  recante  l'elenco  dei conservanti  autorizzati,  e' modificato conformemente all'Allegato I del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  I  prodotti  cosmetici  non conformi alle disposizioni previste dall'art.  3,  comma 1, lettera b) e dall'art. 4 del presente decreto non   possono   essere   immessi   in  commercio  da  fabbricanti  ed importatori,  ne'  venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 31 marzo 2006.
 Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 marzo 2006
 Il Ministro della salute: Storace
 
 Il Ministro delle attività produttive
 Scajola Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 113
 |  |  |  | Allegato I 
 1. L'allegato V, sezione 1, parte I e' modificato come segue;
 a) il numero d'ordine 53 e' sostituito dal seguente:
 
 ---->  Vedere Tabella a pag. 40 della G.U.  <----
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