Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 marzo 2006
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea n. 2005/42/CE e n. 2005/52/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunita' europea n. 85/391/CEE, n. 86/179/CEE, n. 86/199/CEE, n. 87/137/CEE, n. 88/233/CEE, n. 89/174/CEE, n. 90/121/CEE, n. 91/184/CEE, n. 92/8/CEE, n. 92/86/CEE, n. 93/47/CE, n. 94/32/CE, n. 95/34/CE, n. 96/41/CE, n. 97/1/CE, n. 97/45/CE, n. 98/16/CE, n. 98/62/CE, n. 2000/6/CE, n. 2000/11/CE, n. 2002/34/CE, n. 2003/1/CE, n. 2003/16/CE, n. 2003/83/CE, n. 2004/87/CE, n. 2004/88/CE, n. 2004/94/CE e n. 2004/93/CE;
Vista la direttiva n. 2005/42/CE della Commissione, recante modifica della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 158, del 21 giugno 2005;
Vista la direttiva n. 2005/52/CE della Commissione, recante modifica della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 234, del 9 settembre 2005;
Vista la rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 151 del 19 giugno 2003, della ventiseiesima direttiva n. 2002/34/CE della Commissione, del 15 aprile 2002, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con la nota n. 3324 TOC 12 AL dell'8 marzo 2004;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 59813 del 9 dicembre 2005;
Visto che nell'allegato II della legge n. 713/1986 al numero d'ordine «454» sono indicate due diverse sostanze;
Ritenuto di dover provvedere ad indicare due diverse numerazioni per le sostanze suddette;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
Decreta:
Art. 1.
Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, di seguito la legge, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.
 
Art. 2.
1. L'allegato III, parte seconda, recante l'elenco delle sostanze provvisoriamente autorizzate e' modificato come segue:
a) per i numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 58 e 59 la data «31 dicembre 2005» e' sostituita dalla data «31 agosto 2006»;
b) per i numeri d'ordine 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55 e 57 la data «31 dicembre 2005» e' sostituita dalla data «31 dicembre 2006».
2. L'allegato III, parte seconda e', inoltre, rettificato nel modo seguente:
a) al numero d'ordine 17, colonna b:
anziche' «2,4-Diamino-5- methylphenetol (numero CAS 141614-04-2) e suoi sali», leggasi «2,4-Diamino5- methylphenetol (numero CAS 113715-25-6) e suoi sali»;
b) al numero d'ordine 19, colonna b:
anziche' «3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-42-3) e suoi sali», leggasi «3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-43-4) e suoi sali»;
c) al numero d'ordine 31, colonna b: anziche' «HC Red No. 13 (numero CAS 29705-39-3) e suoi sali», leggasi «HC Red No. 13 (numero CAS 94158-13-1) e suoi sali»;
d) al numero d'ordine 36, colonna b:
anziche' «2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 70643-19-5) e suoi sali», leggasi «2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 66422-95-5) e suoi sali»;
e) al numero d'ordine 45, colonna b:
anziche': «Acid Black 52 (numero CAS 16279-54-2) e suoi sali», leggasi «Acid Black 52 (numero CAS 3618-58-4) e suoi sali»;
f) al numero d'ordine 52, colonna b:
anziche' «HC Blue No. 10 (numero CAS 173994-75-7) e suoi sali», leggasi «HC Blue No. 10 (numero CAS 102767-27-1) e suoi sali».
 
Art. 3.
1. L'allegato II e' modificato come segue:
a) il numero d'ordine «454. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)» e' sostituito da «454-bis 6-(2-cloroetil)-6-(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)»;
b) sono aggiunti i numeri d'ordine seguenti:
«1135. Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza;
1136. 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza;
1137. Hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza;
1138. Balsamo del Peru' (nome INCI: Myroxylon pereirae; n. CAS 8007-00-9), se impiegato come fragranza».
 
Art. 4.
1. Nell'allegato IV, parte I, contenente l'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, sono eliminate le seguenti voci: CI 12150, CI 20170 e CI 27290.
 
Art. 5.
1. L'allegato V, sezione I, parte I, recante l'elenco dei conservanti autorizzati, e' modificato conformemente all'Allegato I del presente decreto.
 
Art. 6.
1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera b) e dall'art. 4 del presente decreto non possono essere immessi in commercio da fabbricanti ed importatori, ne' venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 31 marzo 2006.
Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2006
Il Ministro della salute: Storace

Il Ministro delle attività produttive
Scajola Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 113
 
Allegato I

1. L'allegato V, sezione 1, parte I e' modificato come segue;
a) il numero d'ordine 53 e' sostituito dal seguente:

----> Vedere Tabella a pag. 40 della G.U. <----
 
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