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| Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2006 (vai al sommario) |  | SENATO DELLA REPUBBLICA |  | DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |  | Istituzione    di   una   Commissione   parlamentare   di   inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. |  | 
 |  |  |  | Art. 1. 1.  Ai  sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e' istituita una Commissione  parlamentare  di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del    Servizio    sanitario   nazionale,   di   seguito   denominata «Commissione». La Commissione e' composta da venti senatori, oltre il Presidente,  ed e' finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi  relativi  alle  condizioni  organizzative  ed ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private, di ricovero o di assistenza extraospedaliera.
 2.  La  Commissione verifica lo stato di attuazione delle politiche sanitarie   e   socio-sanitarie   sull'intero  territorio  nazionale, controllando  la qualita' dell'offerta di servizi ai cittadini utenti e   lo   standard   delle  condizioni  di  accesso,  con  particolare riferimento  ai  livelli  essenziali  di  assistenza  (LEA).  Piu' in generale  essa  fornisce  al  Parlamento e alle amministrazioni dello Stato, a livello centrale e periferico, indicazioni utili sullo stato della   realta'   sanitaria,  avanzando  proposte  e  suggerimenti  e possibili direttrici per l'ammodernamento del settore.
 3.  La  Commissione,  ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa assegnati,  acquisisce  la  documentazione  prodotta o raccolta dalle precedenti Commissioni d'inchiesta in materia sanitaria.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  La  Commissione  acquisisce  elementi per valutare le dinamiche della   spesa  sanitaria  regionale,  anche  al  fine  di  verificare l'appropriatezza   delle   prestazioni  e  l'esistenza  di  eventuali sprechi,  e  gli  effetti  delle attuali modalita' di pagamento delle prestazioni  ospedaliere.  Verifica  lo  stato di realizzazione delle reti  di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, anche sotto il  profilo  della  garanzia  della  continuita' assistenziale e come filtro  per  l'eliminazione  o,  quantomeno,  per  la  riduzione  dei ricoveri  impropri.  Verifica,  conseguentemente,  la  qualificazione dell'assistenza ospedaliera in direzione dell'alta specialita'.
 2. La Commissione verifica la spesa privata sostenuta dai cittadini nelle  aziende  sanitarie  locali,  nelle  aziende ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie e nelle strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
 3.    La    Commissione    effettua   la   verifica   e   l'analisi dell'applicazione  dei  Diagnosis  Related  Groups  (DRG) e l'analisi comparativa dei ricoveri.
 4.   La   Commissione   verifica   la  qualita'  delle  prestazioni socio-sanitarie nella fase acuta delle patologie.
 5. La Commissione indaga:
 a) sullo  stato  di  attuazione  e  funzionamento,  per  l'intero territorio  nazionale,  del  numero  per l'emergenza-urgenza 118 e di tutta   l'organizzazione   ospedaliera   di   pronto  soccorso  e  di rianimazione;
 b) in  merito  all'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi:
 1)  sui criteri di attribuzione degli organi, in particolare di quelli   salvavita,   e   sulla  loro  distribuzione  sul  territorio nazionale;
 2) sulle motivazioni di eventuali restrizioni all'iscrizione in lista di attesa di pazienti che necessitano di un trapianto d'organo, in particolare in relazione all'eta' dei pazienti;
 3)  sui  risultati ottenuti dai vari centri italiani in termini di quantita' e di qualita' nell'attivita' di trapianto;
 4)  sull'eventuale  mancato  rispetto  di  quanto  previsto dai decreti  attuativi della legge 1° aprile 1999, n. 91, con particolare attenzione  al  numero  minimo  di trapianti annuo richiesto per ogni centro trapianti;
 c) sui   meccanismi  e  i  criteri  adottati  in  relazione  alla selezione   delle   classi  di  farmaci  prescritti  per  determinate patologie,  con  particolare attenzione alle statine utilizzate nella prevenzione e nella cura di malattie cardiovascolari;
 d) sulla   qualita'   e   l'efficacia  dei  trattamenti  e  sulla valutazione   degli   esiti   alla   luce  delle  prove  scientifiche disponibili che documentano forti differenze di esito dei trattamenti sanitari  in  base  alla  regione  o  all'azienda sanitaria locale di appartenenza,  all'ospedale  o  servizio e al livello socio-economico dei cittadini.
 6. La Commissione acquisisce, altresi', elementi conoscitivi su:
 a) lo  stato  di  attuazione dei dipartimenti di prevenzione e il loro  coordinamento  con  l'attivita'  delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);
 b) lo   stato   di   attuazione,   l'organizzazione  e  il  reale funzionamento,   nell'ambito  della  azienda  sanitaria  locale,  del distretto   socio-sanitario,   cosi'   come   disegnato  dal  decreto legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  con  riferimento  anche all'integrazione    socio-sanitaria   nella   gestione   delle   fasi post-acute;
 c) l'attivita'  e  l'organizzazione  delle  unita' di terapia nei reparti  di  medicina  neo-natale,  nonche'  le  esperienze  in campo materno-infantile presso i distretti socio-sanitari;
 d) l'organizzazione e la verifica del progetto «Alzheimer» che si articola  in  una rete di servizi e nel protocollo per il trattamento farmacologico «Cronos»;
 e) lo  stato  di attuazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale» e della normativa vigente in materia;
 f) lo stato di attivazione delle Agenzie sanitarie regionali;
 g) la  diffusione  delle  metodiche di verifica e revisione della qualita'  (VQR)  e  la  conseguente  ricaduta  sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari;
 h) l'attuazione degli adempimenti relativi:
 1)  al  programma  straordinario di ristrutturazione edilizia e ammodernamento  tecnologico,  a livello regionale, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nonche' alla   verifica   dell'impiego   dei  finanziamenti  disponibili,  al controllo  delle  opere incompiute e all'attivazione degli interventi di project financing;
 2)  alla  realizzazione  di  un sistema nazionale di verifica e controllo  sull'assistenza  sanitaria,  di cui all'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 3)  alla verifica dell'andamento della spesa farmaceutica e del rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione;
 i) lo   stato  di  attuazione  della  revisione  delle  liste  di prestazioni  ricomprese  nei LEA da parte della Commissione nazionale per  la  definizione  e  1'aggiornamento  dei  Livelli  essenziali di assistenza,  di  cui al decreto del Ministro della salute 25 febbraio 2004;
 l) il  risk  management,  esaminando  la gestione scientifica del rischio  in  medicina, con l'obiettivo principale della riduzione dei rischi  clinici,  per  i  quali  sono  richiesti  indirizzi  e metodi sistematici  preventivi,  basati  su  un  sistema  di identificazione tempestiva degli eventi avversi;
 m) i  dati  e  la  casistica  sulle  infezioni  registrate  negli ospedali italiani;
 n) l'organizzazione  delle  strutture  per le cure odontoiatriche sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai rapporti tra struttura  pubblica  e privata, e la diversa organizzazione a livello regionale;
 o) come  contrastare, negli ospedali, il dolore nelle sue diverse tipologie,  sia  croniche  che  oncologiche,  e i disagi derivanti da carenze organizzative.
 7.  La  Commissione  valuta  le dinamiche delle liste di attesa per l'accesso   alle  prestazioni  diagnostiche  e  terapeutiche  di  cui all'intesa,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2006,  tra  il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  sul  Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per  il  triennio  2006-2008,  prevista dall'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all'organizzazione delle attivita'  professionali  extramoenia o intramoenia, nel contesto del nuovo modello di organizzazione ospedaliera e delle aziende.
 8. La Commissione propone, infine, un confronto tra diversi sistemi organizzativi e gestionali gia' in atto in alcune regioni italiane.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   La   Commissione,  la  cui  durata  e'  fissata  per  l'intera legislatura,  presenta  relazioni specifiche sulle risultanze emerse, al termine dei suoi lavori.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione, ai   sensi  del  Regolamento  del  Senato,  assicurando  comunque  la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
 2.  Il  Presidente  del  Senato provvede, altresi', alla nomina del Presidente della Commissione.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  La  Commissione  ha  il  potere  di acquisire tutti gli atti, i documenti e le testimonianze interessanti l'inchiesta.
 2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  I  componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi  ordine  e  grado, addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra  persona che collabori con la Commissione, o compia, o concorra a  compiere  atti  di  inchiesta, sono obbligati al segreto per tutto quanto  riguarda  le  deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, anche quando di tali materiali e  di  tali  informazioni  siano  venuti  a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Le  sedute  della  Commissione  sono  pubbliche,  salvo  che la Commissione  disponga  diversamente.  L'attivita'  e il funzionamento della   Commissione  sono  disciplinati  da  un  regolamento  interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente puo' proporre modifiche al regolamento stesso.
 2.  La Commissione si avvale di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Le  spese  per  il funzionamento della Commissione sono poste a carico  del  bilancio  interno del Senato della Repubblica. Esse sono stabilite  nel  limite  massimo  di  50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000  euro  per  ciascuno degli anni successivi. Il Presidente del Senato  della  Repubblica  puo' autorizzare annualmente un incremento delle  spese  di  cui  al  precedente periodo, comunque in misura non superiore  al  30  per  cento,  a  seguito di richiesta formulata dal presidente  della  Commissione  per  motivate  esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
 Roma, 19 luglio 2006
 Il Presidente: Marini
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 (Documento XXII, n. 1):
 Presentato dal senatore Tomassini il 28 aprile 2006.
 Assegnato  alla  12ª  Commissione  permanente (Igiene e
 sanita),  in sede referente, il 7 giugno 2006, previ pareri
 della 1ª, della 2ª, e della 5ª Commissione permanente.
 (Documento XXII, n. 5):
 Presentato dal senatore Cursi il 5 maggio 2006.
 Assegnato  alla  12°  Commissione  permanente  (Igiene  e
 sanita), in sede referente, il 13 giugno 2006, previ pareri
 della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione permanente.
 I  documenti  XXII,  n.  1,  e  XXII,  n.  5,  sono stati
 esaminati  congiuntamente  dalla 12ª Commissione permanente
 nella  seduta  antimeridiana  del  5  luglio,  nella seduta
 dell'11 luglio,  nella  seduta  pomeridiana del 12 luglio e
 nella seduta del 18 luglio 2006.
 Testo   proposto   dalla   12ª   Commissione   permanente
 comunicato  alla  Presidenza  il 18 luglio 2006 (Doc. XXII,
 nn.  1  e 5-A - Relazione orale - Relatrice sen. Bianconi).
 La Commissione ha proposto l'assorbimento del Doc. XXII, n.
 5, nel Doc. XXII, n. 1.
 Il  Doc.  XXII,  n.  1,  e'  stato esaminato ed approvato
 dall'Assemblea  nella  seduta  antimeridiana  del 19 luglio
 2006;   del   Doc.   XXII,   n.   5,   e'   stato  disposto
 l'assorbimento.
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