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| Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2006 |  | Primi  interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare il  grave  movimento  franoso  in  atto  nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. (Ordinanza n. 3532). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio  2006,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di emergenza  in  relazione  al  grave  movimento  franoso  in  atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;
 Considerato   che   la   natura   dell'evento  franoso  ha  causato difficolta'  al tessuto economico e sociale della zona interessata e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
 Ritenuto  comunque  necessario  ed  indifferibile porre in essere i primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali condizioni di vita della popolazione interessata;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Acquisita  l'intesa  con  la regione Campania con nota del 6 luglio 2006;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  regione Campania e' nominato Commissario delegato  per  fronteggiare  il  grave  movimento franoso in atto nel territorio  del  comune  di  Montaguto,  in  provincia  di  Avellino, provvedendo alla realizzazione dei primi interventi urgenti.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza,  il Commissario delegato puo' avvalersi di uno o piu' soggetti  attuatori  individuati sulla base di una scelta fiduciaria, affidando  agli  stessi  specifici  settori di intervento. I soggetti attuatori  agiranno sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite  dal medesimo Commissario delegato; il Commissario delegato ed  i  soggetti  attuatori  si  avvalgono  della collaborazione degli Uffici statali, regionali e degli Enti locali anche territoriali.
 3.  Il  Commissario delegato mediante l'approvazione di un apposito piano  degli  interventi, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, provvede in particolare:
 alla   effettuazione   di   tutte  le  indagini  necessarie  alla identificazione  delle  cause  che  hanno  determinato  la situazione emergenziale,   finalizzate   alla  individuazione  degli  interventi urgenti  da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto ed alla attuazione dei relativi interventi;
 alla  realizzazione di opere ed interventi diretti alla rimozione delle  situazioni di pericolo per il consolidamento dei terreni e per l'asportazione    del    materiale    al    piede   della   frana   e all'individuazione  di  un apposito sito di stoccaggio ove ubicare il predetto materiale;
 alla  programmazione,  ove  ritenuto necessario, di interventi di delocalizzazione  degli  immobili evacuati, necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi franosi;
 alla  realizzazione  degli  interventi necessari al ripristino ed alla  funzionalita'  della viabilita' alternativa alla strada Statale n. 90.
 4.  Il Commissario delegato provvede altresi', a definire, d'intesa con  l'Anas  e  RFI,  un  apposito  piano d'interventi finalizzato al ripristino  della  viabilita'  della  ss n.  90  «delle  Puglie»,  ed all'eventuale individuazione di un tracciato alternativo della tratta ferroviaria   Napoli-Foggia   interessato  dalla  frana  o  di  altre soluzioni  sostenibili, individuando le occorrenti risorse finanziare da porre a carico dei predetti Enti.
 5. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle  organizzazioni  di  volontariato,  debitamente  autorizzate dal Dipartimento  della  protezione  civile, impiegate in occasione degli eventi  in  premessa,  nonche'  al rimborso degli oneri sostenuti dai datori  di  lavoro  dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
 6.  E'  fatta  salva  l'efficacia  dei provvedimenti adottati dalla regione   Campania   e  dalle  autorita'  locali  limitatamente  agli interventi posti in essere nelle fasi della prima emergenza.
 7.  Al  fine  di  soddisfare  le  maggiori esigenze derivanti dalla necessita'  di  fronteggiare l'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza  il  Commissario  delegato  puo' avvalersi, anche in deroga alla  normativa  vigente,  di  personale  di  Amministrazioni ed Enti pubblici, nel limite complessivo di cinque unita', che viene posto in posizione  di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati   indifferibili,   urgenti,   di   pubblica   utilita'   e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.
 2.   Il   Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti attuatori  di  cui  all'art.  1  per  gli  interventi  di competenza, provvede  all'approvazione  dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla  conferenza  di  servizi  da  indire  entro  sette  giorni dalla disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante  di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o,  comunque,  non  dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza   delibera   prescindendo   dalla  sua  presenza  e  dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso  manifestato  in  sede  di conferenza di servizi deve essere motivato   e   recare,  a  pena  di  inammissibilita'  le  specifiche indicazioni  progettuali  necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,  paesaggistico  -  territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e'  subordinata,  in  deroga  all'art. 14-quater comma 3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e successive modificazioni, devono  essere  resi  alle  Amministrazioni  entro sette giorni dalla richiesta  e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
 4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  Commissario  delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari  la  cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata  distrutta  in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione  di provvedimenti delle competenti autorita', anche in via preventiva,  adottati  a  seguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo   di   Euro 400,00   mensili,  e,  comunque,  nel  limite  di Euro 100,00  per  ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente  residente  nell'abitazione;  ove  si tratti di un nucleo familiare  composto  da  una  sola  unita', il contributo medesimo e' stabilito   in   Euro 200,00.  Rispetto  a  situazioni  di  carattere eccezionale   che  rendano  oggettivamente  inadeguati  i  contributi previsti  nel  presente comma, il Commissario delegato e' autorizzato ad  erogare  i  contributi  anche in misura diversa, e, comunque, nel limite  massimo  di  Euro  500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti  persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero  disabili  con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%,  e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
 2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla  data  di  sgombero  dell'immobile,  e  sino a che non si siano realizzate  le  condizioni  per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
 |  |  |  | Art. 4 1.  Al  fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  ed  il  ritorno alle normali condizioni di vita,  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  nei  limiti delle risorse  assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00  per  ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste   dalla  normativa  urbanistica  ed  edilizia,  distrutta  o danneggiata  dagli  eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo  di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la  cui  funzionalita'  sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita   relazione   tecnica,   contenente   la  descrizione  degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
 2.  Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione  colpita  dagli eventi di cui in premessa e' assegnato un contributo  a  favore  dei soggetti che abitino o prestino la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti  per  i  conseguenti  traslochi  e  depositi  effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
 3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non superiore  al  30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso sulla  base  delle  spese  documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino  di  beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, a  titolo  di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei  titolari  di  attivita'  industriali,  commerciali,  produttive, agricole,  agroindustriali,  agrituristiche,  zootecniche, ittiche ed ittico-   produttive,   artigianali,   professionali,   di   servizi, turistiche  ed  alberghiere,  nonche'  a favore di societa' sportive, organizzazioni  di  volontariato  e  del  terzo  settore, che abbiano subito  gravi  danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine  gli  interessati  presentano  apposita  istanza,  corredata  da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per  la  realizzazione  dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali  adibiti  a  sede  delle attivita' sopraelencate e dalla copia della   dichiarazione   dei   redditi  per  l'anno  2005,  ovvero  da autocertificazione  resa  ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28 novembre  2000, n. 445. Per le attivita'  avviate  nel  corso  dell'anno 2006, l'istanza deve essere corredata  da  perizia  giurata redatta da professionista autorizzato alla  certificazione  tributaria  ai  sensi  dell'art. 36 del decreto legislativo  9 luglio  1997,  n.  241.  Per  le  imprese agricole che determinano  il  reddito  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
 2.  Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali,  commerciali e professionali, il Commissario delegato e' autorizzato  ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima  di  Euro 1000,00  mensili, anche a favore dei titolari delle attivita'  sopra  richiamate  i cui immobili siano stati distrutti in tutto  o  in  parte  ovvero  siano  stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti  delle  competenti  autorita' a seguito degli eventi di cui   al   presente  provvedimento,  per  la  locazione  di  immobili temporaneamente  utilizzati  in  sostituzione  di  quelli  distrutti, danneggiati o sgomberati.
 3.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo non concorrono a formare  il  reddito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere  presentate  al  Commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.
 5.  I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 |  |  |  | Art. 6. 1.   Per  l'attuazione  della  presente  ordinanza  il  Commissario delegato  e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento   giuridico,  della  direttiva  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10,  13,  14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
 legge  7 agosto  1990,  n.  241,  articoli  14,  14-bis,  14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
 decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive  modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
 leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 |  |  |  | Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, con esclusione di quanto  previsto dall'art. 1, comma 4, si provvede nel limite massimo di    euro   2.500.000,00   prioritariamente   per   gli   interventi indifferibili  di  deviazione  e  stabilizzazione del corpo frana, da porre  a  carico  del  Fondo  della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 2.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata  l'apertura  di  apposita contabilita' speciale in favore del  Commissario  delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 3.  Il  Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse  finanziarie  disponibili  sul proprio bilancio regionale, in deroga  agli  articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.  76,  ed  alle  relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori  risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Al fine di effettuare ogni necessaria azione di previsione e di prevenzione dei rischi connessi alle situazioni di dissesto esistenti nel  territorio  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  anche  al  fine di sviluppare  attivita'  di  studio, di ricerca e di documentazione, e' autorizzato  a  stipulare  un  apposita  convenzione  con i centri di competenza  di durata correlata alla vigenza dello stato d'emergenza, immediatamente esecutiva. A tal fine il Dipartimento della protezione civile  predispone  un  apposito  programma  anche  di interventi. Ai relativi  oneri  si  provvede  sulla  base  degli accordi che saranno definiti  di  volta  in  volta con la regione Campania e gli istituti medesimi.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 luglio 2006
 Il Presidente: Prodi
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