Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2006 |
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. (Ordinanza n. 3532). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino; Considerato che la natura dell'evento franoso ha causato difficolta' al tessuto economico e sociale della zona interessata e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Acquisita l'intesa con la regione Campania con nota del 6 luglio 2006; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Campania e' nominato Commissario delegato per fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, provvedendo alla realizzazione dei primi interventi urgenti. 2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori individuati sulla base di una scelta fiduciaria, affidando agli stessi specifici settori di intervento. I soggetti attuatori agiranno sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato; il Commissario delegato ed i soggetti attuatori si avvalgono della collaborazione degli Uffici statali, regionali e degli Enti locali anche territoriali. 3. Il Commissario delegato mediante l'approvazione di un apposito piano degli interventi, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, provvede in particolare: alla effettuazione di tutte le indagini necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale, finalizzate alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto ed alla attuazione dei relativi interventi; alla realizzazione di opere ed interventi diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo per il consolidamento dei terreni e per l'asportazione del materiale al piede della frana e all'individuazione di un apposito sito di stoccaggio ove ubicare il predetto materiale; alla programmazione, ove ritenuto necessario, di interventi di delocalizzazione degli immobili evacuati, necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi franosi; alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino ed alla funzionalita' della viabilita' alternativa alla strada Statale n. 90. 4. Il Commissario delegato provvede altresi', a definire, d'intesa con l'Anas e RFI, un apposito piano d'interventi finalizzato al ripristino della viabilita' della ss n. 90 «delle Puglie», ed all'eventuale individuazione di un tracciato alternativo della tratta ferroviaria Napoli-Foggia interessato dalla frana o di altre soluzioni sostenibili, individuando le occorrenti risorse finanziare da porre a carico dei predetti Enti. 5. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. 6. E' fatta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati dalla regione Campania e dalle autorita' locali limitatamente agli interventi posti in essere nelle fasi della prima emergenza. 7. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato puo' avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di Amministrazioni ed Enti pubblici, nel limite complessivo di cinque unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta. |
| Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6. 2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita' le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. |
| Art. 3. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. |
| Art. 4 1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato e' autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati. 2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa e' assegnato un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa. 3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative. |
| Art. 5. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico- produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2006, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata. 2. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di Euro 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati. 3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al Commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo. 5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste. |
| Art. 6. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. |
| Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, con esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, si provvede nel limite massimo di euro 2.500.000,00 prioritariamente per gli interventi indifferibili di deviazione e stabilizzazione del corpo frana, da porre a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 3. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza. |
| Art. 8. 1. Al fine di effettuare ogni necessaria azione di previsione e di prevenzione dei rischi connessi alle situazioni di dissesto esistenti nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di sviluppare attivita' di studio, di ricerca e di documentazione, e' autorizzato a stipulare un apposita convenzione con i centri di competenza di durata correlata alla vigenza dello stato d'emergenza, immediatamente esecutiva. A tal fine il Dipartimento della protezione civile predispone un apposito programma anche di interventi. Ai relativi oneri si provvede sulla base degli accordi che saranno definiti di volta in volta con la regione Campania e gli istituti medesimi. |
| Art. 9. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2006 Il Presidente: Prodi |
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