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| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 11 luglio 2006 |  | Rinnovo  della  designazione  alla  Camera  di  commercio, industria, agricoltura   e  artigianato  di  Chieti,  quale  autorita'  pubblica incaricata  di  effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta  Colline  Teatine  riferita  all'olio extravergine di oliva, registrata  in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1265/97 del 12 giugno 1997 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione  di  origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 Visto  il  decreto  13 luglio  2000  con  il  quale  la  Camera  di commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato di Chieti e' stata designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del  Regolamento  (CEE)  n.  2081/92  per la denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto   il  decreto  1° luglio  2003  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata  alla Camera di commercio, industria,  agricoltura e artigianato di Chieti e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003;
 Visto  il  decreto  28 ottobre  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 1° luglio  2003,  e'  stata  prorogata  fino  al rinnovo della stessa autorizzazione alla sopra citata Camera di commercio;
 Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il  piano  di  controllo  predisposto per la denominazione di origine protetta  Colline  Teatine  riferita  all'olio extravergine di oliva, allo  schema  tipo  e  di  possedere  la struttura idonea a garantire l'efficacia  dei  controlli  sulla  denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Colline Teatine;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali    l'Autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato di Chieti,  con sede in via G. B. Vico n. 3 - Chieti, e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste  dall'art.  10  del  Regolamento  (CEE)  n.  510/2006 per la denominazione  di  origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine   di   oliva,   registrata   in   ambito   europeo  come denominazione di origine protetta con Regolamento (CE) n. 1265/97 del 12 giugno 1997.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per la Camera di commercio,   industria,  agricoltura  e  artigianato  di  Chieti  del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. La  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato di Chieti  dovra'  assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  dal  disciplinare  predetto  e che sulle confezioni con le quali   viene   commercializzata  la  denominazione  Colline  Teatine riferita  all'olio  extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. La  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato di Chieti  non  puo'  modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione  di  origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 La  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato di Chieti  comunica  ogni  variazione concernente il personale ispettivo indicato   nella   documentazione  presentata,  la  composizione  del Comitato   di   certificazione   o   della  struttura  equivalente  e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di Chieti e' tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato di Chieti   comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo  della denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita  all'olio  extravergine  di oliva, anche mediante immissione nel  sistema  informativo  del  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari  e  forestali  delle  quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato di Chieti  immette  anche  nel  sistema  informativo del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione Colline  Teatine  riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di  attuazione  di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e  dall'art.  6,  sono  simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo.
 |  |  |  | Art. 8. La  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato di Chieti  e'  sottoposto  alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche  agricole,  alimentari e forestali e dalla regione Abruzzo, ai  sensi  dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 9. Eccezionalmente   e  limitatamente  all'anno  2006,  l'adesione  al sistema  dei  controlli e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 11 luglio 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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