Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 luglio 2006
Rinnovo della designazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti, quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Visto il Regolamento (CE) n. 1265/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto 13 luglio 2000 con il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti e' stata designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva;
Visto il decreto 1° luglio 2003 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003;
Visto il decreto 28 ottobre con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 1° luglio 2003, e' stata prorogata fino al rinnovo della stessa autorizzazione alla sopra citata Camera di commercio;
Considerato che la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Colline Teatine;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti, con sede in via G. B. Vico n. 3 - Chieti, e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con Regolamento (CE) n. 1265/97 del 12 giugno 1997.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».
 
Art. 4.
La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo.
 
Art. 8.
La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 
Art. 9.
Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: La Torre
 
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