Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 luglio 2006
Revoca della concessione n. 239/02, dell'11 settembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Ecam Srl, in Massa.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la convenzione di concessione n. 239/02, stipulata in data 11 settembre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Ecam Srl per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Massa, via Carducci, s.n.c.;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, della sopraindicata convenzione di concessione n. 239/2002, il quale stabilisce che «entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per 1'uso cui e' destinata la sala, pena la revoca della concessione»;
Vista la lettera del 25 maggio 2005, Prot. n. 25309, con la quale il comune di Massa ha trasmesso la nota del 16 maggio 2005 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dalla quale risulta che l'attivita' nella sala-bingo sita in Massa, via Carducci, «e' esercitata in difformita' alle norme di sicurezza in materia antincendio e senza il prescritto C.P.I.»;
Visto il provvedimento del 22 giugno 2005, prot. n. 2005/32960/COA/BNG, con il quale e' stata disposta, ai sensi dell'art. 12 della convenzione, la immediata sospensione della concessione per la gestione del Bingo e la conseguente chiusura della sala sita in Massa, viaCarducci, s.n.c, stante la carenza delle sopraindicate certificazioni in materia antincendio, e con il quale e' stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 239/02, dell'11 settembre 2002, a motivo della violazione degli obblighi stabiliti nell'art. 3, comma 2, della convenzione, in base al quale il concessionario «entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione ... deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per 1'uso cui e' destinata la sala, pena la revoca della concessione»;
Visto l'art. 6 della convenzione di concessione n. 239/02, il quale stabilisce che «il concessionario e' tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento, la cauzione definitiva a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire 1'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validita' dalla data di inizio dell'attivita' di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due anni.»;
Visto l'atto di fideiussione n. 23170, del 18 marzo 2005, rilasciato dalla IFINC Spa - Compagnia di cauzioni e di fideiussioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, a garanzia degli obblighi convenzionali della Ecam Srl;
Considerato che la Ecam Srl non ha ottemperato alle prescrizioni delle competenti autorita' in materia antincendio e che, fino alla data del presente provvedimento, non ha trasmesso il certificato di prevenzione incendi relativo alla sala-bingo sita in Massa, via Carducci, s.n.c.;
Considerato che la violazione degli obblighi convenzionali ha comportato la necessaria sospensione della concessione e, di conseguenza, un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Ecam Srl, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 239/02, ai sensi dell'art. 15 della convenzione stessa, ha scadenza in data 11 settembre 2008 e che la Ecam Srl non esercita l'attivita' dal mese di luglio 2005;
Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal mese di luglio 2005 all'11 settembre 2008, e cioe' per un periodo di circa 38 mesi;
Considerato che nella sala-bingo di Massa, viaCarducci, s.n.c, nell'anno 2005, la Ecam Srl, secondo i dati trasmessi al Centro di controllo, ha esercitato l'attivita' per circa 3,5 mesi, vendendo cartelle per un valore complessivo di Euro 224.299,00, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di Euro 53.383,16 e media mensile di Euro 15.252,33 e, quindi, ad un danno erariale di Euro 579.588,62 (Euro 15.252,33 x 38 mesi), che rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
Visti gli ulteriori atti istruttori;
Decreta:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della convenzione di concessione n. 239/02, stipulata in data 11 settembre 2002, per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti della Ecam Srl la concessione per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Massa, via Carducci, s.n.c.
2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione dell'atto di fideiussione n. 23170, del 18 marzo 2005, rilasciato dalla IFINC Spa - Compagnia di cauzioni e di fideiussioni, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Ecam Srl per la gestione del Bingo nella sala sita in Massa, via Carducci, s.n.c.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 11 luglio 2006

p. Il direttore generale: Tagliaferri
 
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