Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 12 luglio 2006 |
Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, da inviare ai sensi dell'articolo 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 1, comma 412, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione. 1.1. E' approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), unitamente alle relative istruzioni, previsto dall'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 1, comma 412, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 1.2. Il modello di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, previsto dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, dai soggetti di seguito indicati: A) dai datori di lavoro che, in relazione ad incrementi occupazionali gia' registrati alla data di presentazione dell'istanza, intendono conseguire il predetto contributo (istanza cosiddetta «ordinaria»). In particolare: a) i cosiddetti «vecchi datori di lavoro» - coloro che alla data del 7 luglio 2002 risultavano in possesso di un incremento occupazionale rilevante ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui alla legge n. 388 del 2000 - possono chiedere il contributo: per l'anno 2003, in relazione agli incrementi mensili della base occupazionale ulteriori rispetto alla misura massima rilevata alla predetta data del 7 luglio 2002; per gli anni dal 2004 al 2006, per gli incrementi mensili della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002; b) i cosiddetti «nuovi datori di lavoro» - coloro che alla data del 7 luglio non avevano registrato incrementi occupazionali rilevanti - possono chiedere il contributo per gli anni dal 2003 al 2006 in relazione agli incrementi mensili della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002; B) dai datori di lavoro che intendono conseguire il contributo per gli incrementi mensili della base occupazionale, rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002, che prevedono di registrare in relazione alle assunzioni che saranno effettuate entro trenta giorni dall'accoglimento dell'istanza (istanza cosiddetta «preventiva»); C) dai datori di lavoro che, avendo ottenuto il riconoscimento del contributo a seguito dell'accoglimento dell'istanza cosiddetta «preventiva» di cui al precedente punto B), intendono comunicare i dati relativi alle assunzioni effettuate (istanza cosiddetta «consuntiva»). 1.3. Il modello di istanza di cui al punto 1.1 e' composto da un frontespizio, contenente i dati identificativi del datore di lavoro, dal quadro A, relativo alla determinazione dell'entita' dell'incremento occupazionale agevolabile nonche' all'indicazione dell'ammontare complessivo del credito richiesto, e dal quadro B, contenente l'elenco dei lavoratori assunti. 2. Reperibilita' del modello. 2.1. Il modello di cui al punto 1.1 e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it 2.2. Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento. 2.3. Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo. 2.4. E' consentita la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformita' grafica al modello approvato e della sequenza dei dati. 3. Modalita' e termini di presentazione delle istanze. 3.1. Le istanze di al punto 1 sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 3.2. Le istanze di al punto 1, redatte sul modello approvato con il presente provvedimento, sono presentate a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del presente modello. 3.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «Creditoccupazione», reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it 3.4. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3, nonche' copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo. 3.5. Al Centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1. Motivazioni. L'art. 1, comma 412, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha modificato l'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo la facolta' per i datori di lavoro di presentare l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per l'incremento occupazionale anche prima di aver disposto le relative assunzioni. In tal caso, i datori di lavoro devono effettuare le assunzioni entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate e devono completare l'istanza medesima, a pena di decadenza dal contributo, comunicando i dati identificativi dei lavoratori assunti, entro i successivi trenta giorni. Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, e' emanato il presente provvedimento con il quale viene approvato il nuovo modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), con le relative istruzioni, che sostituisce il precedente modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2003. In particolare, con il nuovo modello e' possibile presentare le seguenti istanze: istanza di attribuzione del credito d'imposta per incrementi occupazionali gia' registrati alla data di presentazione dell'istanza medesima (istanza cosiddetta «ordinaria»); istanza di attribuzione del credito d'imposta per incrementi della base occupazionale che si prevedono di registrare, in relazione alle assunzioni che saranno effettuate (istanza cosiddetta «preventiva»); comunicazione dei dati identificativi dei lavoratori assunti, a seguito dell'accoglimento dell'istanza «preventiva» (istanza cosiddetta «consuntiva»). In relazione ai criteri di attribuzione delle risorse finanziarie disponibili, restano validi quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 giugno 2003, con il quale e' stato definito il termine iniziale di presentazione delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione. Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato «Creditoccupazione», che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it Il termine iniziale di presentazione delle istanze previste dall'art. 63, comma 3, della legge n. 289 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 412, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte sul modello approvato con il presente provvedimento, viene stabilito a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, in considerazione dei tempi tecnici connessi alla trasmissione telematica di tali istanze. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006); Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003); Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2003, con il quale e' stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO); Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 giugno 2003, concernente la definizione del termine iniziale di presentazione delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2006
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
| ----> Vedere Modello da pag. 42 a pag. 55 della G.U. <---- |
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