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| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 12 luglio 2006 |  | Approvazione  del  modello  di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta  per  l'incremento  dell'occupazione,  da  inviare ai sensi dell'articolo 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato   dall'articolo  1,  comma 412,  lettera b),  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 Dispone:
 1. Approvazione  del  modello  di  istanza  per  l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.
 1.1.  E'  approvato  il  modello  di istanza per l'attribuzione del credito  d'imposta  per  l'incremento  dell'occupazione  (Mod.  ICO), unitamente  alle relative istruzioni, previsto dall'art. 63, comma 3, della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, come modificato dall'art. 1, comma 412, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 1.2.  Il  modello di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato per la richiesta  di  attribuzione del credito d'imposta, previsto dall'art. 63  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, dai soggetti di seguito indicati:
 A)   dai  datori  di  lavoro  che,  in  relazione  ad  incrementi occupazionali    gia'   registrati   alla   data   di   presentazione dell'istanza,  intendono  conseguire  il predetto contributo (istanza cosiddetta «ordinaria»).
 In particolare:
 a) i  cosiddetti «vecchi datori di lavoro» - coloro che alla data del   7 luglio   2002   risultavano  in  possesso  di  un  incremento occupazionale rilevante ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui alla legge n. 388 del 2000 - possono chiedere il contributo:
 per  l'anno  2003,  in  relazione agli incrementi mensili della base  occupazionale  ulteriori  rispetto alla misura massima rilevata alla predetta data del 7 luglio 2002;
 per gli anni dal 2004 al 2006, per gli incrementi mensili della base  occupazionale  rispetto  a  quella  media  riferita  al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002;
 b) i cosiddetti «nuovi datori di lavoro» - coloro che alla data del   7 luglio   non   avevano  registrato  incrementi  occupazionali rilevanti  -  possono chiedere il contributo per gli anni dal 2003 al 2006  in  relazione  agli incrementi mensili della base occupazionale rispetto  a  quella  media  riferita  al  periodo  1° agosto  2001  - 31 luglio 2002;
 B)  dai  datori  di lavoro che intendono conseguire il contributo per  gli  incrementi  mensili  della  base  occupazionale, rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002, che prevedono  di  registrare  in  relazione  alle assunzioni che saranno effettuate   entro   trenta   giorni  dall'accoglimento  dell'istanza (istanza cosiddetta «preventiva»);
 C)  dai  datori  di lavoro che, avendo ottenuto il riconoscimento del  contributo  a  seguito dell'accoglimento dell'istanza cosiddetta «preventiva»  di  cui  al precedente punto B), intendono comunicare i dati   relativi   alle   assunzioni  effettuate  (istanza  cosiddetta «consuntiva»).
 1.3.  Il  modello  di istanza di cui al punto 1.1 e' composto da un frontespizio,  contenente i dati identificativi del datore di lavoro, dal    quadro    A,   relativo   alla   determinazione   dell'entita' dell'incremento  occupazionale  agevolabile  nonche'  all'indicazione dell'ammontare  complessivo  del  credito  richiesto, e dal quadro B, contenente l'elenco dei lavoratori assunti.
 2. Reperibilita' del modello.
 2.1.   Il   modello  di  cui  al  punto  1.1  e'  reso  disponibile gratuitamente  dall'Agenzia  delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
 2.2.  Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere altresi' prelevato da  altri  siti  Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 2.3.  Il  modello  di  cui  al punto 1.1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo.
 2.4.  E'  consentita  la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel rispetto  della  conformita'  grafica  al  modello  approvato e della sequenza dei dati.
 3. Modalita' e termini di presentazione delle istanze.
 3.1.  Le  istanze  di  al punto 1 sono presentate all'Agenzia delle entrate  in  via  telematica  direttamente,  da  parte  dei  soggetti abilitati  dall'Agenzia  delle  entrate,  ovvero  tramite  i soggetti incaricati  di  cui  ai  commi 2-bis  e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive modificazioni.
 3.2. Le istanze di al punto 1, redatte sul modello approvato con il presente  provvedimento,  sono  presentate a partire dal quindicesimo giorno   successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del presente modello.
 3.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze e' effettuata   utilizzando   il   prodotto   di   gestione   denominato «Creditoccupazione»,   reso  disponibile  gratuitamente  dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
 3.4.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della trasmissione  telematica  di  rilasciare  al  soggetto interessato un esemplare   cartaceo  dell'istanza  predisposta  con  l'utilizzo  del prodotto  informatico  di  cui  al  punto  3.3,  nonche'  copia della comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento  e  che  costituisce  prova  dell'avvenuta presentazione. L'istanza,  debitamente  sottoscritta  dal  soggetto incaricato della trasmissione  telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.
 3.5.  Al Centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per gli  adempimenti  conseguenti  alla  gestione delle istanze di cui al punto 1. Motivazioni.
 L'art.  1,  comma 412, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  ha modificato l'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  prevedendo la facolta' per i datori di lavoro di presentare l'istanza  di  attribuzione  del  credito  d'imposta per l'incremento occupazionale anche prima di aver disposto le relative assunzioni. In tal  caso,  i  datori di lavoro devono effettuare le assunzioni entro trenta  giorni  dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte  dell'Agenzia  delle  entrate  e  devono  completare  l'istanza medesima,  a  pena  di  decadenza  dal contributo, comunicando i dati identificativi  dei  lavoratori  assunti,  entro  i successivi trenta giorni.
 Al  fine  di dare attuazione alle predette disposizioni, e' emanato il  presente  provvedimento  con  il  quale  viene approvato il nuovo modello  di  istanza  per  l'attribuzione  del  credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), con le relative istruzioni, che  sostituisce il precedente modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2003.
 In  particolare,  con  il  nuovo modello e' possibile presentare le seguenti istanze:
 istanza  di  attribuzione  del  credito  d'imposta per incrementi occupazionali gia' registrati alla data di presentazione dell'istanza medesima (istanza cosiddetta «ordinaria»);
 istanza  di  attribuzione  del  credito  d'imposta per incrementi della base occupazionale che si prevedono di registrare, in relazione alle   assunzioni   che   saranno   effettuate   (istanza  cosiddetta «preventiva»);
 comunicazione  dei  dati identificativi dei lavoratori assunti, a seguito    dell'accoglimento   dell'istanza   «preventiva»   (istanza cosiddetta «consuntiva»).
 In  relazione  ai criteri di attribuzione delle risorse finanziarie disponibili,  restano  validi  quelli  previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 giugno 2003, con il quale e'  stato definito il termine iniziale di presentazione delle istanze per   l'attribuzione   del   credito   d'imposta   per   l'incremento dell'occupazione.
 Per   le   procedure   tecniche   necessarie  per  la  trasmissione telematica,  il  provvedimento  fa  rinvio ad un prodotto di gestione denominato    «Creditoccupazione»,   che   sara'   reso   disponibile gratuitamente   dall'Agenzia   delle   entrate   sul   sito  internet www.agenziaentrate.gov.it
 Il   termine  iniziale  di  presentazione  delle  istanze  previste dall'art.  63,  comma 3, della legge n. 289 del 2002, come modificato dall'art.  1, comma 412, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  redatte  sul  modello  approvato con il presente provvedimento, viene  stabilito  a  decorrere  dal  quindicesimo giorno successivo a quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del presente provvedimento,  in  considerazione  dei  tempi  tecnici connessi alla trasmissione telematica di tali istanze.
 Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
 Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6, comma 1);
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 febbraio 2001, concernente disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento.
 Legge  23 dicembre  2005,  n.  266, concernente disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006);
 Legge  27 dicembre  2002,  n.  289, concernente disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003);
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto;
 Decreto  del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei   contratti   di   locazione   e   di  affitto  da  sottoporre  a registrazione,  nonche'  di  esecuzione  telematica  dei pagamenti, e successive modificazioni;
 Provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2003,  con  il  quale  e'  stato  approvato il modello di istanza per l'attribuzione     del    credito    d'imposta    per    l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO);
 Provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia delle entrate 20 giugno 2003,   concernente   la   definizione   del   termine   iniziale  di presentazione  delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO).
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 12 luglio 2006
 
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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