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| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006 |  | Scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Casaluce  e  nomina della commissione straordinaria. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Considerato  che  nel  comune  Casaluce  i cui organi elettivi sono stati  rinnovati  nelle  consultazioni  amministrative  del 26 maggio 2002,  sussistono  forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
 Constatato  che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti  condizionamenti,  compromettendo  la libera determinazione degli  organi  ed  il  buon  andamento  della  gestione del comune di Casaluce;
 Rilevato,    altresi',    che   la   permeabilita'   dell'ente   ai condizionamenti  esterni  della  organizzazione  mafiosa arreca grave pregiudizio  allo  stato  della  sicurezza  pubblica  e  determina lo svilimento   delle  istituzioni  e  la  perdita  di  prestigio  e  di credibilita' degli organi istituzionali;
 Ritenuto  che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario far  luogo  allo  scioglimento  degli  organi  ordinari del comune di Casaluce,  per  il  ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
 Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  consiglio  comunale  di  Casaluce  (Caserta)  e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 |  |  |  | Art. 2. La  gestione  del  comune  di  Casaluce  (Caserta) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
 dott. Mario De Meo - prefetto a riposo;
 dott.ssa Stefania Roda' - viceprefetto aggiunto;
 dott. Nicola Auricchio - direttore amministrativo contabile.
 |  |  |  | Art. 3. La  commissione  straordinaria  per la gestione dell'ente esercita, fino  all'insediamento  degli  organi  ordinari  a norma di legge, le attribuzioni  spettanti  al  consiglio  comunale,  alla  giunta ed al sindaco  nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
 
 Dato a Roma, addi' 7 luglio 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Amato, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 126
 |  |  |  | Allegato Al Presidente della Repubblica
 
 Il comune di Casaluce (Caserta), i cui organi elettivi sono stati riunovati  nelle  consultazioni  amministrative  del  26 maggio 2002, presenta  forme  di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che  compromettono  l'imparzialita'  della gestione e pregiudicano il buon  andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
 Il  territorio  di  Casaluce  insiste  in  un contesto geografico caratterizzato   dalla  radicata  presenza  del  clan  dei  casalesi, organizzazione  mafiosa  egemone,  particolarmente  interessata  alle attivita'  edilizie  ed  urbanistiche,  che,  anche  con gravi azioni delittuose,  ha  diffuso, nel tempo, il proprio controllo su numerose attivita' economico-sociali.
 A seguito di un episodio intimidatorio nei confronti del sindaco, su  decisione  del  Comitato  provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,  il  prefetto ha avviato la procedura di verifica, ai sensi dell'art.  14, comma 3-bis, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito  dalla  legge  12  luglio 1991, n. 203, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche e sulle lottizzazioni o attivita' urbanistiche di rilievo poste in essere dall'ente.
 Nel  corso  di  detti  accertamenti,  sono  state  segnalate  dal segretario  comunale,  al  quale  e'  stato  revocato  l'incarico  di direttore  generale,  alcune  situazioni inerenti all'amministrazione dell'ente   connotate  da  illegittimita'  ed  anche  da  profili  di illiceita',   nonche'   elementi  idonei  ad  avallare  l'ipotesi  di collegamenti  di alcuni amministratori del comune con la criminalita' organizzata.
 In  particolare, e' stata evidenziata la personalita' di soggetti a  vario  titolo  interessati  ad appalti e lottizzazioni, ed in pari tempo  e'  stato sottolineato come l'atto intimidatorio sopra citato, nell'ambiente, venisse collegato ad una richiesta di installazione di un  distributore  di  carburanti,  tanto  che, successivamente a tale evento, il sindaco avrebbe promesso ai mandanti dell'intimidazione la realizzazione dell'impianto.
 In  considerazione  delle  gravi  evidenze  emerse,  al  fine  di verificare  se l'attivita' amministrativa dell'ente fosse soggetta ad influenze  e  condizionamenti esterni riconducibili ad ambienti della criminalita'  organizzata,  il prefetto di Caserta ha disposto, il 16 aprile   2004,   l'accesso   ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del decreto-legge  6  settembre  1982,  n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre  1982,  n. 726, con successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti di rito.
 Le   risultanze   dell'attivita'   di  accesso,  confluite  nella relazione   redatta  dalla  commissione  all'uopo  incaricata,  ed  i successivi  accertamenti  effettuati dalla competente prefettura, cui si   rinvia   integralmente,   hanno   evidenziato   un   quadro   di illegittimita'  diffusa  e  la  propensione  dell'organo  di  vertice dell'amministrazione  ad  egemonizzare la vita dell'ente anche grazie all'avallo   di   un   dirigente   preposto   al  settore  strategico dell'urbanistica, manutenzione e lavori pubblici.
 In  particolare,  e'  stato rilevato che un gruppo di personaggi, coinvolti  in atti investigativi per fatti criminosi, con imputazione per reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, comparivano a  vario  titolo  in  procedure  urbanistiche  di  rilevante  valenza economica,  determinanti  per  il  futuro  assetto  e lo sviluppo del territorio di Casaluce.
 La  commissione,  infatti,  ha  accertato  che nel 2003 il comune aveva stipulato una convenzione di lottizzazione in un'area destinata a  zona  di  edilizia  economica  e  popolare,  con  due  cooperative riconducibili,  in  ragione di rapporti di parentela, ad un soggetto, condannato in primo grado, nel 2000, per associazione a delinquere di stampo  mafioso,  legato ai vertici del clan dei casalesi e collegato ai personaggi citati, interessati alle altre lottizzazioni.
 Inoltre,   fra   i  beneficiari  delle  procedure  relative  alla lottizzazione  di alcune aree del piano regolatore generale figurano, in  qualita'  di  soci  o  in quanto parenti dei titolari delle ditte interessate  alle  relative  convenzioni,  soggetti  che  gli  organi investigativi  ritengono  affiliati  al  clan  egemone  e  in stretto collegamento  fra  loro  e  con  esponenti  di  vertice  del medesimo sodalizio.
 Significativita',  nel  quadro  delineato,  e' da attribuire alle illegittimita'   rilevate   nelle  procedure  di  approvazione  delle predette  lottizzazioni, poste in essere in assenza dei piani di zona che   il  comune  avrebbe  dovuto  preventivamente  adottare,  previa riadozione   del   P.R.G.  Diverse  irregolarita'  sono  state  anche riscontrate   nella  procedura  di  affidamento  della  progettazione definitiva   ed   esecutiva   della   direzione   dei  lavori  e  del coordinamento della sicurezza per le opere di urbanizzazione primaria relative   al  piano  insediamenti  produttivi,  aggiudicate  ad  una societa'  formata  da persone di fiducia del sindaco, una delle quali e'  cugino  di  secondo  grado di un soggetto ritenuto affiliato alla cosca locale.
 Emblematica  al  riguardo e' la sentenza emessa nel 2004, in sede di  patteggiamento, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale   uno   dei   personaggi   cointeressati   alle   lottizzazioni urbanistiche  e'  stato  condannato  ad  un  anno  e  dieci  mesi  di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, c.p.
 Dalla   pronuncia   si   evince  non  solo  che  il  predetto  e' inequivocabilmente  collocato  nella associazione criminale locale ed e'  uomo  di  fiducia  e factotum del capo cosca, essendo dedito alla cura  dei  suoi  interessi  economici,  ma  anche che la criminalita' organizzata,  per  ottenere l'aggiudicazione di gare d'appalto, si e' avvalsa della collaborazione dello stesso, che aveva fatto da tramite tra  il  gruppo  camorristico  dei  casalesi  e 1'amministrazione del comune  di  Casaluce,  nel  quale  il predetto era ben introdotto. Da ultimo  il soggetto di cui trattasi, in data 24 maggio 2006, e' stato colpito da un provvedimento restrittivo della liberta' personale, per il  reato  di  cui  all'art.  648-bis, c.p. Viene, altresi', posto in evidenza  che un altro soggetto interessato alle lottizzazioni si era rivolto  al  clan  per convincere i proprietari a cedere un terreno e che  il  medesimo  aveva  organizzato  presso  il  proprio studio una riunione   nella   quale   l'emissario  del  clan  aveva  imposto  ai proprietari  di  accettare l'offerta. La sentenza costituisce un dato centrale  per  la  ricostruzione  della  condizione  collusiva con la malavita  organizzata,  nonche'  momento  di  sintesi della rilevanza degli elementi raccolti in sede di accesso.
 Il  ruolo  di  rilievo  del predetto nel clan dei casalesi viene, altresi',  confermato  dal  piu'  recente  sequestro  di  alcuni beni disposto,   in   data  26  gennaio  2006,  dalla  Sezione  misure  di prevenzione  dello  stesso  Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta della Direzione Investigativa Antimafia.
 Le  indiscusse  mire della criminalita' organizzata su importanti interventi  urbanistici  nel  territorio  di  Casaluce emergono dalla circostanza  che  le  lottizzazioni,  alle  quali  era interessata la stessa   criminalita',   sono  state  approvate  dall'amministrazione comunale,  unitamente  alla  considerazione  del  rapporto  di  forza intercorrente  tra  il  sindaco  e  il  dirigente  posto a capo di un settore  decisivo,  quale  quello «urbanistico, manutenzione e lavori pubblici»   che   lo  avrebbe  assecondato  nelle  scelte  di  dubbia legittimita'.
 Alla predetta conclusione si perviene anche tenuto conto di altre vicende   processuali   penali  che  hanno  interessato  la  suddetta amministrazione e che ne denotano la spregiudicatezza della gestione: basta  citare  gli  avvisi  di garanzia emessi dalla procura di Santa Maria  Capua Vetere, nei confronti del sindaco e del responsabile del settore  amministrativo  per  i  reati  di  falso ideologico e truffa aggravata  per una vicenda relativa ad un attestato sulla popolazione residente  ai  fini della riclassificazione della segreteria generale del  comune  e  di  altro procedimento penale per falsita' ideologica commessa  in  atti  pubblici  e truffa che pende sempre nei confronti dello stesso organo di vertice.
 Gli   elementi   istruttori  raccolti  chiariscono  il  grado  di penetrazione  di  esponenti della criminalita' organizzata nella vita amministrativa  dell'ente,  riconducibile prevalentemente ai rapporti intercorrenti tra il sindaco e un affiliato al clan dei casalesi.
 Considerato  che  la  citata  sentenza  da' atto dei legami delle organizzazioni   camorristiche   con  gli  amministratori  e  che  il coinvolgimento   del  consiglio  comunale,  sotto  il  profilo  della ricorrenza  della  situazione  di  soggezione  e  di  condizionamento mafioso,  emerge  con  evidenza  nelle  decisioni assunte nel settore urbanistico,   materia  demandata  dal  legislatore  alla  competenza dell'organo consiliare in quanto rappresenta un nodo essenziale delle scelte  politiche  sull'assetto  e sullo sviluppo del territorio, gli elementi acquisiti risultano concludenti sulla sussistenza di fattori di compromissione della amministrazione locale.
 Sulla  base  degli  elementi  emersi e' possibile asserire che la vicinanza  tra  l'amministrazione  e  la  criminalita' organizzata ha sensibilmente  alterato  il  ruolo che la legge assegna al comune, di ente  esponenziale  della  comunita'  di  cittadini,  portatore della rappresentanza  generale  dei loro interessi, e configura un concreto pericolo   di   sviamento   dell'attivita'  dal  perseguimento  delle finalita' pubbliche.
 Il  delineato  sistema  di  interferenze  e di fattori esterni al quadro  degli  interessi  locali,  l'inosservanza  del  principio  di legalita'  nella  gestione  dell'ente e l'uso distorto delle funzioni pubbliche  hanno  pregiudicato le fondamentali garanzie democratiche, hanno  minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e  compromesso  le  legittime  aspettative della popolazione ad esser garantita   nella  fruizione  di  diritti  fondamentali,  ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.
 La  descritta  condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere  i  legami  tra  l'amministrazione locale e la criminalita' organizzata  che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 Pertanto,  il prefetto di Caserta, con rapporti del 6 agosto 2004 e  del  25  marzo 2006, che si intendono integralmente richiamati, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 Per   le   suesposte   considerazioni,   si   ritiene  necessario provvedere,  con  urgenza,  ad  eliminare  ogni  ulteriore  motivo di deterioramento   e   di  inquinamento  della  vita  amministrativa  e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli  interessi  della  comunita'  locale  e  per  il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.
 La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
 Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni indicate  nell'art.  143  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,   per   lo  scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Casaluce (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
 
 Roma, 19 giugno 2006
 
 Il Ministro dell'interno: Amato
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